Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 15/01/1985 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Conglobamento. |
Art. 2. Benefici convenzionali. |
Art. 3. Riconoscimento servizi. |
Art. 4. Anzianità convenzionale. |
Art. 5. Incarichi a tempo indeterminato del personale delle scuole materne. |
Art. 6. Indennità di dirigenza e di coordinamento. |
Art. 7. Denominazione degli uffici. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie. |
Art. 9. |
§ 2.1.78 - L.P. 15 gennaio 1985, n. 5.
Modifiche e integrazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano.
(B.U. 22 gennaio 1985, n. 4).
Art. 1. Conglobamento.
1. Gli acconti di cui al primo comma dell'art. 12 della
2. A decorrere dal 1° febbraio 1985 la progressione economica degli stipendi di cui al precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6%, computate sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe di stipendio. Il secondo comma dell'art. 42, della
3. In ogni caso al personale in servizio è assicurato, nella nuova progressione economica, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
4. La frazione di biennio maturata al 31 gennaio 1985 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico biennale.
5. Gli stipendi annui lordi iniziali risultanti dall'applicazione del presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti quelli indicati al primo comma dell'art. 42 della
Art. 2. Benefici convenzionali. [3]
Art. 3. Riconoscimento servizi. [4]
Art. 4. Anzianità convenzionale. [5]
Art. 5. Incarichi a tempo indeterminato del personale delle scuole materne.
1. Il quarto comma dell'art. 57 della
2. Il personale delle scuole materne con incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva tale posizione.
3. Gli insegnanti e le assistenti di scuola materna, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono incaricati a tempo indeterminato e che sono già risultati idonei in un concorso pubblico indetto dalla Provincia di Bolzano, vengono assunti in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, con effetto dal 1° settembre 1985. Le eventuali posizioni soprannumerarie saranno riassorbite in sede di future vacanze in ruolo.
4. Nei primi tre concorsi pubblici che saranno indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge il 70% dei posti messi a concorso per il personale delle scuole materne sarà riservato a tale personale incaricato a tempo indeterminato, purché consegua l'idoneità. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. La quota di riserva non è operante qualora il numero dei candidati con incarico a tempo indeterminato utilmente collocati nella graduatoria generale di merito nell'ambito del numero dei posti messi a concorso superi detta quota. In tal caso la nomina dei vincitori verrà effettuato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. La presente norma trova applicazione anche in caso di nomina in ruolo ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della
5. L'incarico a tempo indeterminato cessa con effetto dal 1° settembre successivo all'espletamento del terzo concorso pubblico nei confronti di chi non abbia partecipato ad alcun concorso o di chi non sia risultato idoneo.
Art. 6. Indennità di dirigenza e di coordinamento.
1. Nel primo comma dell'art. 48 della
2. E' fatta in ogni caso salva la misura dell'indennità di coordinamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dal 1° febbraio 1985 è comunque assicurata la misura dell'indennità di dirigenza e dell'indennità di coordinamento nell'ammontare spettante alla data del precedente 31 gennaio.
Art. 7. Denominazione degli uffici.
1. La denominazione degli uffici "7) Ufficio fonti di energia" ed "8) Ufficio acque pubbliche" posti, ai sensi dell'allegato B della
Art. 8. Disposizioni finanziarie. [6]
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma così modificato dall'art. 13 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 21 della