Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 24/11/1973 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Titoli. |
Art. 2. Variazioni di ore di insegnamento. |
Art. 3. Incarico di direzione. |
Art. 4. Incarichi. |
Art. 5. Commissione esaminatrice concorsi. |
Art. 6. Incarichi. |
Art. 7. Commissione esaminatrice incarichi. |
Art. 8. Riconoscimento servizio preruolo. |
Art. 9. Trattamento economico del personale incaricato. |
Art. 10. Consiglio di amministrazione. |
Art. 11. Sostituzioni. |
Art. 12. Dimissioni. |
Art. 13. Esame di idoneità. |
Art. 14. Per il personale direttivo ed insegnante inquadrato nel ruolo ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, nonché dell'art. 17 della presente legge, il [...] |
Art. 15. In sede di applicazione della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, può essere inquadrato nelle qualifiche iniziali della carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza il [...] |
Art. 16. Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato ininterrottamente servizio di insegnamento per almeno 18 anni con orario pieno di cui almeno 8 anni presso [...] |
Art. 17. Il personale in servizio incaricato dell'insegnamento della seconda lingua, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno sei anni presso la formazione [...] |
Art. 18. Per la partecipazione al secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo dell'attività professionale del settore alberghiero viene ridotto a [...] |
Art. 19. Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 44 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il servizio ad orario completo prestato presso la Provincia è riconosciuto ai fini della progressione [...] |
Art. 20. Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge provinciale succitata. |
Art. 21. Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. a), b) e d) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al [...] |
Art. 22. Per l'attuazione della presente legge è prevista una maggiore spesa annua di lire 10 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973. |
§ 5.4.18 – L.P. 24 novembre 1973, n. 76.
Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.
(B.U. 11 dicembre 1973, n. 53).
Art. 1. Titoli.
Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della
"Per il settore alberghiero turistico il periodo di attività professionale viene ridotto della metà per coloro che abbiano frequentato con profitto una scuola alberghiera a tempo pieno della durata di almeno tre anni scolastici".
Art. 2. Variazioni di ore di insegnamento.
Il secondo comma dell'art. 7 della
"L'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, autorizza le variazioni delle ore di incarico che si rendessero necessarie per esigenze di carattere didattico".
Art. 3. Incarico di direzione.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 della
"Agli insegnanti incaricati della direzione di una scuola o di un corso spetta un compenso mensile fino alla misura massima di 20 ore straordinarie, che sarà fissato di anno in anno, dal comitato di cui all'art. 3 della
Art. 4. Incarichi.
Il penultimo comma dell'art. 8 della
"Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può provvedere mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico".
Art. 5. Commissione esaminatrice concorsi.
Il secondo comma dell'art. 7 della
"La commissione esaminatrice può avvalersi di persone particolarmente esperte per lo svolgimento delle prove".
Art. 6. Incarichi.
All'art. 8 della
"Dagli incarichi a tempo indeterminato viene comunque escluso il personale insegnante già in ruolo presso altre amministrazioni pubbliche".
Art. 7. Commissione esaminatrice incarichi.
All'art. 10 della
"La commissione può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive prove pratiche da nominarsi di volta in volta con ordinanza dell'Assessore competente.
A tali membri competono le indennità previste dalle vigenti disposizioni provinciali".
Art. 8. Riconoscimento servizio preruolo. [1]
Art. 9. Trattamento economico del personale incaricato.
All'art. 24 della
"Gli incaricati a tempo indeterminato con orario pieno seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo".
Art. 10. Consiglio di amministrazione.
All'art. 28 della
"I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento da membri supplenti nominati con le stesse modalità. Quale supplente per l'ispettore provinciale per la formazione professionale sarà nominato un direttore di I classe".
In caso di assenza dal servizio dell'ispettore provinciale per la formazione professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un direttore di prima classe, designato con ordinanza dell'Assessore competente.
In caso di assenza dal servizio del direttore di prima classe o direttore di una scuola professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza con preferenza da un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo, designato dall'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.
Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un compenso mensile massimo equivalente a 30 ore straordinarie. Il compenso è fissato dal comitato degli Assessori di cui all'art. 3 della
Se trattasi di personale non appartenente al corpo insegnante della formazione professionale oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale insegnante incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale.
Art. 12. Dimissioni.
Il dipendente può in qualunque momento dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare.
NORME TRANSITORIE
Art. 13. Esame di idoneità.
La copertura dei posti vacanti dopo l'espletamento del primo e secondo concorso interno di cui all'art. 38 della
Al personale di cui al comma precedente il servizio preruolo viene riconosciuto in base alla disposizione di cui all'art. 39 della
Per il personale direttivo ed insegnante inquadrato nel ruolo ai sensi degli articoli 36 e 38 della
In sede di applicazione della
Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 26 della
Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato ininterrottamente servizio di insegnamento per almeno 18 anni con orario pieno di cui almeno 8 anni presso la formazione professionale provinciale, riportando ivi la qualifica di "ottimo", può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'art. 38 della
Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della
Il personale in servizio incaricato dell'insegnamento della seconda lingua, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno sei anni presso la formazione professionale provinciale, di cui almeno quattro ad orario completo, ottenendo costantemente la qualifica di "ottimo", può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'art. 38 della
Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della
Per la partecipazione al secondo concorso interno di cui all'art. 38 della
Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 44 della
Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 35 della
Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lett. a), b) e d) della
Per l'attuazione della presente legge è prevista una maggiore spesa annua di lire 10 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa, Tabella B, per l'esercizio finanziario corrente.
[1] Articolo modificato dall'art. 56 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della