§ 5.3.56 - L.P. 2 agosto 1989, n. 3.
Istituti tecnici commerciali in lingua tedesca e delle località ladine: orari e programmi di insegnamento, modifiche ed integrazioni alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:02/08/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca si applica per l'indirizzo amministrativo l'orario settimanale delle lezioni di cui [...]
Art. 2.      1. A partire dall'anno scolastico 1989-1990 nella seconda e terza classe degli istituti tecnici commerciali delle località ladine viene introdotta nell'indirizzo amministrativo fra le materie [...]
Art. 3.      1. All'art. 9 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, dopo il quarto comma viene inserito il seguente comma:
Art. 4.      1. La tabella C) allegata alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.3.56 - L.P. 2 agosto 1989, n. 3. [1]

Istituti tecnici commerciali in lingua tedesca e delle località ladine: orari e programmi di insegnamento, modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13.

(B.U. 16 agosto 1989, n. 36).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca si applica per l'indirizzo amministrativo l'orario settimanale delle lezioni di cui all'allegata tabella A).I programmi d'insegnamento ed esame da rispettarsi sono indicati in calce alla suddetta tabella A).

     Il programma d'insegnamento per l'informatica è quello di cui all'allegato B).

 

          Art. 2.

     1. A partire dall'anno scolastico 1989-1990 nella seconda e terza classe degli istituti tecnici commerciali delle località ladine viene introdotta nell'indirizzo amministrativo fra le materie d'insegnamento l'informatica, con due ore settimanali. Il relativo programma d'insegnamento è fissato nell'allegato B).

 

          Art. 3.

     1. All'art. 9 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, dopo il quarto comma viene inserito il seguente comma:

     4-bis. Qualora l'incarico di direttore venga conferito a docente universitario non collocabile in posizione di comando ai sensi del precedente primo comma, all'incaricato spetta, sempre a carico del bilancio del rispettivo Istituto, l'indennità di dirigenza nella misura prevista per un direttore di ripartizione dell'Amministrazione provinciale, di cui alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni."

 

          Art. 4.

     1. La tabella C) allegata alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è sostituita dalla seguente:

     “Tabella C

     Tabella organica del personale amministrativo provinciale per l'Istituto in lingua ladina:

     1 unità di personale della VI qualifica funzionale;

     2 unità di personale della IV qualifica funzionale".

 

          Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.