§ 5.1.93 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente: Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/12/1988
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. All'art. 2 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. All'art. 6, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono sostituite, rispettivamente aggiunte le seguenti lettere:
Art. 4.      1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 5.      1. All'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove [...]
Art. 6.      1. All'art. 9, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      1. All'art. 10, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I frequentanti sono assicurati, [...]
Art. 8.      1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 9.      1. All'art. 12, secondo comma, lettera c), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali [...]
Art. 10.      1. La denominazione dell'art. 13 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituita dalla seguente: "Corso occupazionale e di socializzazione".
Art. 11.      1. Il primo, secondo e quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 12.      1. L'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 14.      1. All'art. 18, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore [...]
Art. 15.      1. All'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole: "ed in quelle dei centri sociali".
Art. 16.      1. Nel primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, le parole "nei convitti e nelle strutture dei centri sociali" sono sostituite dalle parole "nei servizi e nelle [...]
Art. 17.      1. All'art. 21, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui [...]
Art. 18.      1. Nel quarto comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "di cui alla tabella B allegata alla presente legge" sono aggiunte le parole "nonché incaricato ai [...]
Art. 19.      1. Al primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "e del personale del ruolo amministrativo."
Art. 20.      1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 21.      1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 22.      1. Dopo l'art. 25-ter della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 23.      1. Al primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 24.      1. Nell'art. 30, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "operante nei centri sociali" è inserito il seguente periodo: "Nel suddetto piano può essere previsto [...]
Art. 25.      1. All'art. 31 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
Art. 26.      1. Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:
Art. 27.      1. L'art. 33 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 28.      1. Il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 29.      1. Nel secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I tirocinanti devono essere assicurati ai sensi del precedente art. [...]
Art. 30.      1. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 48 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "sono aumentate" sono inserite le parole "di una unità nella VII qualifica [...]
Art. 31.  Soppressione del collegio tecnico.
Art. 32.  Soppressione della commissione tecnico-consultiva di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59.
Art. 33.      1. Nell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
Art. 34.  Aumento della dotazione organica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.
Art. 35.  Istituzione dell'Ufficio chimica fisica presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi.
Art. 36.      1. In deroga all'art. 31 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, la commissione d'esame di selezione per l'assunzione diretta è composta ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente [...]
Art. 37.  Contributi a persone anziane per l'installazione del telefono.
Art. 38.  Soppressione della qualifica di istitutore diplomatico per soggetti portatori di handicaps.
Art. 39.  Nuovi ruoli speciali del personale addetto ai servizi provinciali per i soggetti portatori di handicaps.
Art. 40.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nel primo comma dell'art. 39 della medesima, dopo le parole "dell'Associazione italiana per [...]
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.  Direttori dei centri sociali.
Art. 44.  Personale medico assistente.
Art. 45.  Rapporto con il piano socio-assistenziale.
Art. 46.  Testo unificato.
Art. 47.  Disposizioni finanziarie.
Art. 48.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.93 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente: Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps e ad altre leggi provinciali del settore socio-sanitario".

(B.U. 20 dicembre 1988, n. 57).

 

Titolo I

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE PROVINCIALE 30 GIUGNO 1983, N. 20,

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     “7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, nei confronti degli utenti dei convitti dei centri sociali, ovvero di forme di assistenza similari o sostitutive dei medesimi, i quali siano titolari di prestazioni economiche ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sarà esercitata rivalsa. Detta rivalsa, da disciplinarsi con apposito regolamento di esecuzione, dovrà seguire il criterio di assicurare all'assistito per le sue esigenze personali la disponibilità di una somma comunque non inferiore ad 1/3 dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dall'I.N.P.S. Non è suscettibile di rivalsa la tredicesima mensilità della pensione."

 

          Art. 2.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Possono essere rimborsati o direttamente sostenuti, in tutto o in parte, gli oneri a carico dei soggetti portatori di handicaps per l'acquisto e l'applicazione di protesi e protesi ortodontiche e massillofacciali, semprechè un'apposita commissione di specialisti nominata con deliberazione della Giunta provinciale riconosca l'assoluta necessità di modificare ai fini riabilitativi l'anatomia e la funzione dell'apparato bucco-fonatorio sia per la fonazione che per la masticazione e la digestione. In tal caso si applica il quarto comma del successivo art. 4."

 

          Art. 3.

     1. All'art. 6, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono sostituite, rispettivamente aggiunte le seguenti lettere:

     "h) un responsabile di centro sociale scelto dal competente Assessore;

     i) il direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo di cui all'art. 23;

     j) due rappresentanti del personale designati di concerto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei quali uno scelto fra il personale di ruolo operante nell'ambito dell'assistenza scolastica e l'altro nell'ambito dei centri sociali. Qualora le organizzazioni sindacali non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle organizzazioni stesse".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 6-bis

     Sottocommissioni della consulta

     1. La consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi, definendo per ogni sottocommissione i compiti specifici. Le sottocommissioni riferiscono di norma al plenum i risultati del proprio lavoro, salvo quanto diversamente stabilito dalla consulta stessa all'atto dell'istituzione.

     2. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte da impiegati dell'Amministrazione provinciale."

 

          Art. 5.

     1. All'art. 8, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni."

 

          Art. 6.

     1. All'art. 9, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) da due operatori del centro eletti dal personale".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 10, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I frequentanti sono assicurati, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle vigenti norme in materia".

     2. Al quinto comma del medesimo art. 10 è aggiunto il seguente periodo: "Durante le assenze del suddetto personale per i motivi previsti in contratto, compreso il congedo ordinario, il direttore dell'ufficio precitato è autorizzato ad incaricare direttamente le corrispondenti unità di personale a titolo di supplente dietro motivata richiesta del competente responsabile del centro sociale."

     3. All'art. 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

     “9. Per l'erogazione delle forme di assistenza di cui al presente articolo, i posti di laboratorio possono essere collocati anche in aziende pubbliche e private. In tal caso l'Amministrazione stipula convenzioni di affidamento con aziende ritenute idonee.

     10. Con il regolamento di esecuzione vengono stabiliti i requisiti richiesti alle aziende affidatarie, le forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica e le modalità di vigilanza a cura del centro sociale competente per territorio."

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 11-bis

     1. Le assunzioni di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso l'Amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia avvengono in base ad una graduatoria formata tra gli aventi diritto, i quali saranno di volta in volta informati mediante pubblico avviso. I criteri della graduatoria tengono conto dell'anzianità di iscrizione, del maggior grado dell'invalidità; dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, nonché del possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.

     2. I posti riservati alle categorie di invalidi e assimilati ai sensi della legge n. 482/1968, eventualmente rimasti scoperti presso gli enti pubblici di cui al precedente comma, devono essere coperti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con attuazione delle procedure indicate al suddetto comma precedente o comunque al verificarsi di nuove assunzioni.

     3. La Giunta provinciale, di concerto con la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvede annualmente alla pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione dei dati concernenti la situazione occupazionale relativa agli invalidi e categorie assimilate presso l'amministrazione propria, nonché presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia indicando, distintamente per ogni ente, categoria di invalidità e livello funzionale di appartenenza, il numero dei dipendenti in servizio e il numero dei dipendenti assunti in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     4. La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'art. 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti."

 

          Art. 9.

     1. All'art. 12, secondo comma, lettera c), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali possono comunque erogare le proprie prestazioni istituzionali mediante il proprio personale anche fuori dalle proprie sede."

 

          Art. 10.

     1. La denominazione dell'art. 13 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituita dalla seguente: "Corso occupazionale e di socializzazione".

     2. Nel primo comma del medesimo art. 13 le parole: "corso di socializzazione e terapia occupazionale" sono sostituite dalle parole "corso occupazionale e di socializzazione".

 

          Art. 11.

     1. Il primo, secondo e quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Il trasporto dei soggetti portatori di handicaps è attuato mediante i normali servizi organizzati dall'ufficio provinciale affari generali trasporti e semprechè non possa provvedersi la famiglia dell'utente. Ai fini di venire incontro alle esigenze peculiari degli assistiti dei centri sociali il predetto ufficio, fermo quanto previsto dal titolo III della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è autorizzato, con le modalità da stabilirsi in apposito regolamento di esecuzione, ad organizzare appositi servizi di trasporto gestendoli in economia.

     2. Fatti salvi i trasporto di cui al primo comma, lettera b), del successivo art. 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporti infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa.

     4. Secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che per mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio."

 

          Art. 12.

     1. L'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di handicaps possessori di patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A, B e c speciali fino al 100% delle spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di loro proprietà od in loro possesso tramite regolare contratto di "leasing" durata almeno triennale, ove necessario in funzione del particolare tipo di permanente menomazione degli arti inferiori e/o superiori. La presente disposizione può essere estesa dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo, all'adattamento per i medesimi scopi di macchine agricole e macchine operatrici.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di soli motoveicoli e autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente. Ai fini del presente comma non verranno presi in considerazione automezzi eccedenti i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali.

     3. Le presenti disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del primo comma.

     4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Ai fini della valutazione di detto limite massimo si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. I criteri per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo potranno prevedere una differenziazione a seconda che i beneficiari siano portatori di handicaps permanente degli arti inferiori oppure superiori."

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 15-bis

     Interventi a favore dei sordomuti

     1. Per assicurare ai sordomuti l'accesso al servizio telefonico pubblico attraverso la rete telefonica, la Giunta provinciale concorre nelle spese per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti (D.T.S.) a favore dei cittadini sordomuti residenti in provincia di Bolzano.

     2. Il contributo finanziario può essere erogato ai sordomuti abbonati stessi o al nucleo familiare con il quale il sordomuto, almeno dodicenne, convive.

     3. E' compatibile la concessione del contributo al sordomuto per l'acquisto del dispositivo per uso privato e la concessione del contributo ai sensi dell'art. 11 della stessa legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'allestimento del posto di lavoro a favore dello stesso lavoratore sordomuto.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito e periodicamente aggiornato l'importo massimo ammissibile al contributo."

 

          Art. 14.

     1. All'art. 18, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia."

 

          Art. 15.

     1. All'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole: "ed in quelle dei centri sociali".

 

          Art. 16.

     1. Nel primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, le parole "nei convitti e nelle strutture dei centri sociali" sono sostituite dalle parole "nei servizi e nelle attività di cui alla presente legge".

     2. Al secondo comma del medesimo articolo sono aggiunte le seguenti parole: "o dalle strutture scolastiche. Gli assistenti che prestino servizio presso presidi sanitari nei suddetti casi eccezionali usufruiscono durante il turno di vitto gratuito a carico dell'amministrazione provinciale".

     3. Nel quarto comma del medesimo articolo, dopo le parole "assistenza dei soggetti portatori di handicaps", sono stralciate le parole "minorenni o".

     4. Al quinto comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istitutore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali".

     5. Il settimo comma del medesimo articolo è sostituto dal seguente:

     “7. Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale."

 

          Art. 17.

     1. All'art. 21, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'art. 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto."

 

          Art. 18.

     1. Nel quarto comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "di cui alla tabella B allegata alla presente legge" sono aggiunte le parole "nonché incaricato ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della presente legge".

 

          Art. 19.

     1. Al primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "e del personale del ruolo amministrativo."

 

          Art. 20.

     1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 25-bis

     Educatori ed assistenti nei centri sociali

     1. I compiti degli educatori e degli assistenti operanti nelle strutture organizzative di cui al precedente art. 23 sono individuate nel precedente art. 20."

 

          Art. 21.

     1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 25-ter

     Istitutori

     1. Gli istitutori per soggetti portatori di handicaps operano prevalentemente nei laboratori protetti dei centri sociali. Gli istitutori attendono alle attività formative, occupazionali ed educative dei soggetti portatori di handicaps nei laboratori protetti, attuano interventi per il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché interventi in attività integrative. Essi possono inoltre operare in servizi ospitativi e di tempo libero nei casi e nei modi da prevedersi con regolamento di esecuzione.

     2. Per gli istitutori valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla presente legge per gli educatori e gli assistenti per soggetti portatori di handicaps."

 

          Art. 22.

     1. Dopo l'art. 25-ter della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 25-quater

     1. Gli istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps coadiuvano in primo luogo il responsabile del centro sociale nella direzione didattico-pedagogica e nella consulenza psico-pedagogica del personale, nonché nell'organizzazione e nel coordinamento degli interventi socio-sanitari di servizi esterni. I compiti degli istitutori laureati verranno dettagliatamente stabiliti con regolamento di esecuzione."

 

          Art. 23.

     1. Al primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nella lettera a) le parole "5 pedagogisti" sono sostituite dalle parole "9 pedagogisti";

     2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) 1 coordinatore tecnico, in possesso del diploma di scuola superiore”;

     3) nella lettera e) le parole "6 educatori" sono sostituite dalle parole "8 educatori";

     4) la lettera f) è abrogata;

     5) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) 2 istitutori per soggetti portatori di handicaps. licenza di scuola media inferiore e titolo di specializzazione di cui alla precedente lettera e) ed inoltre titolo di maestro artigiano o attestato di idoneità professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale nel settore dell'artigianato o dell'industria o, qualora le norme vigenti non prevedano per specifiche attività il rilascio di detto attestato, esercizio almeno quinquennale dell'attività medesima; l'idoneità professionale può essere comprovata dal possesso del diploma o attestato conseguito al termine della frequenza di 3 o 5 anni di scuola d'arte, dell'istituto tecnico femminile, o dopo la frequenza dell'istituto professionale per l'industria e artigianato o di corsi di formazione professionale a tempo pieno di 3 o 2 anni del settore artigiano, industria, agricoltura ed economia domestica."

     2. Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     “2. Qualora i titolari dei posti in organico di cui alle lettera a) e b) del primo comma del presente articolo siano operanti fuori delle strutture organizzative di cui all'art. 23 della presente legge, ai sensi dell'art. 25, ovvero svolgono funzioni di responsabile di un centro sociale, i relativi posti possono essere coperti, limitatamente al periodo di svolgimento delle suddette funzioni, da personale supplente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica."

     3. Il terzo, quarto e quinto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

     “3. Nel decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale, previa deliberazione della Giunta stessa, viene istituito un centro sociale, sono fissate la qualifica funzionale e la dotazione organica del personale di cui alle tabelle B, CI, CII, e CIII, allegate alla presente legge, da assegnarsi al centro stesso, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 5.

     4. Nei centri sociali operano equipes formate da personale educativo-assistenziale operante nei centri, affiancato dagli operatori di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.

     5. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può essere disposta l'assegnazione ai centri sociali di non più di 28 impiegati della VI o IV qualifica funzionale, con corrispondente ampliamento dei posti in organico del ruolo amministrativo del personale provinciale, per le rispettive qualifiche."

     4. Dopo il quinto comma del medesimo articolo è inserito il seguente:

     “5-bis. Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucine, guardaroba, custodia ed altri necessari nelle strutture dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps gestiti dalla Provincia, qualora la dotazione organica del personale di ruolo non sia sufficiente, l'ufficio affari amministrativi può venire autorizzato a provvedervi ai sensi del quinto comma del precedente art. 10.".

     5. Il sesto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     “6. Ad ogni centro sociale è preposto un responsabile scelto dall'assessore provinciale competente, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 5 tra il personale di ruolo addetto alle relative strutture organizzative di cui all'art. 23, in possesso di laurea in pedagogia, psicologia o sociologie. In mancanza di persona idonea in possesso del suddetto titolo, potrà essere preso in considerazione personale di ruolo in possesso di diploma di maturità di una scuola media di secondo grado di durata quinquennale con specializzazione in un corso almeno biennale in una disciplina nel settore educativo-sociale ed attività almeno quinquennale in servizi sociali, educativi o della formazione professionale."

     6. Dopo il sesto comma del medesimo articolo sono aggiunti i seguenti:

     “6-bis. I responsabili dei centri sociali esercitano le attività previste dalla presente legge. In particolare essi svolgono i compiti riportati nell'apposito allegato a quelli che verranno loro attribuiti con regolamento di esecuzione. Ai responsabili è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 90% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni. Ad essi spetta inoltre una maggiorazione del compenso incentivante nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i direttori di scuole materne.

     6-ter. Per ogni struttura dei centri sociali è nominato fra il personale di ruolo ovvero, in mancanza del medesimo, anche fra quello incaricato, un conduttore con funzioni amministrative ed organizzative nell'ambito della struttura stessa da stabilirsi con regolamento di esecuzione alla presente legge in aggiunta ai normali compiti di istituto. Per i fini di cui al presente articolo si intende come struttura del centro sociale un edificio o parte di esso ospitante una o più attività gestite dal centro sociale - coma laboratori protetti, convitti ed altri - con una o più sezioni delle medesime attività. Il conduttore viene nominato dal competente responsabile del centro e dura in carica di regola per un anno di attività, salvo tacita proroga. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Il servizio del conduttore presso una struttura dei centri sociali viene remunerato in forma di indennità il cui ammontare viene determinato con delibera della Giunta provinciale. Esso è stabilito caso per caso e non può comunque superare la misura massima di 20 ore mensili di straordinario.

     6-quater. Su proposta del direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo il direttore della ripartizione VIII può disporre che personale di ruolo o incaricato in servizio presso le strutture e servizi dei centri sociali venga distaccato dalle strutture cui era stato assegnato al fine di essere adibito a compiti attribuiti a tale ufficio. Il distacco ha luogo a tempo determinato con limite massimo alla scadenza dell'anno di attività durante il quale esso viene disposto, salvo rinnovo con le medesime modalità."

 

          Art. 24.

     1. Nell'art. 30, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "operante nei centri sociali" è inserito il seguente periodo: "Nel suddetto piano può essere previsto per ogni centro sociale, un fabbisogno standard di personale da utilizzare esclusivamente, anche solo per brevi periodi, per attività sostitutive ed integrative, come; assistenza a domicilio ed in ospedale, inserimento lavorativo, soggiorni fuori sede ed altre da prevedersi nel piano annuale di attività dei centri medesimi".

 

          Art. 25.

     1. All'art. 31 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Il conferimento di supplenza ai sensi dei comuni precedenti può essere disposto, in quanto indispensabile per garantire la necessaria continuità dei servizi, anche in caso di assenza per congedo ordinario del personale addetto alle strutture."

 

          Art. 26.

     1. Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     “1. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti in servizio di turno spetta un'indennità per servizio di turno notturno e festivo in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I corrispondenti riposi e recuperi avvengono in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro effettuata.

     1–bis. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti può essere chiesta, dal competente responsabile del centro, di prestare servizio di pronta disponibilità, dietro corresponsione di un'apposita indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I relativi importi saranno rapportati al numero di ore effettivamente rese in disponibilità."

     2. All'art. 32 della medesima legge provinciale sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo.

     5. I precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo effettivamente impiegati nei casi previsti dal quarto comma del precedente art. 20."

 

          Art. 27.

     1. L'art. 33 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 9, primo comma, lettera g), e 10), secondo comma, ultimo periodo, l'ufficio affari amministrativi, di cui all'art. 23, provvede all'assicurazione del personale addetto ai centri sociali per la responsabilità civile in conseguenza di infortuni o danni che possono subire o arrecare gli assistiti durante la loro permanenza nei vari centri sociali, all'assicurazione dell'amministrazione stessa nei confronti del personale dipendente (responsabilità civile operatori, rischi di committenza) ed all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti.

     2. L'ufficio stipendi provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia".

 

          Art. 28.

     1. Il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “2. Il competente assessore provinciale può autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi dei centri sociali di personale volontario. I volontari devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e se del caso di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente art. 33."

 

          Art. 29.

     1. Nel secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I tirocinanti devono essere assicurati ai sensi del precedente art. 33."

     2. Dopo il terzo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

     “4. Ai tirocinanti viene concesso, a richiesta, oltre al trattamento di cui ai commi precedenti, un assegno da liquidarsi mensilmente. L'ammontare della quota mensile e la procedura per il pagamento dell'assegno verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nel caso di periodi di impiego inferiori ad un mese il suddetto assegno è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta. Dalla corresponsione dell'assegno sono esclusi i tirocinanti già dipendenti di enti pubblici".

 

          Art. 30.

     1. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 48 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "sono aumentate" sono inserite le parole "di una unità nella VII qualifica funzionale".

 

Titolo II

SOPPRESSIONE DI ORGANI CONSULTIVI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO

 

          Art. 31. Soppressione del collegio tecnico.

     1. L'art. 24 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è abrogato ed il collegio tecnico ivi previsto è soppresso.

     2. Le funzioni demandate dalla suddetta legge al soppresso collegio tecnico sono attribuite alla consulta di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge, che le esercita tramite una o più sottocommissioni.

 

          Art. 32. Soppressione della commissione tecnico-consultiva di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59.

     1. Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, sono abrogati e la commissione tecnico-consultiva ivi prevista è soppressa.

     2. Le funzioni demandate dalla suddetta legge alla commissione tecnico-consultiva sono attribuite alla consulta di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che le esercita tramite un'apposita sottocommissione.

 

          Art. 33.

     1. Nell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) all'attività di studio e di sensibilizzazione a favore dell'opinione pubblica ed in particolare degli operatori pubblici e privati nel settore dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Tale attività può attuarsi tramite programmi ed iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi e ricerche, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti fotografici, cinematografici e audiovisivi, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici."

 

          Art. 34. Aumento della dotazione organica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi. [1]

 

          Art. 35. Istituzione dell'Ufficio chimica fisica presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi. [2]

 

          Art. 36.

     1. In deroga all'art. 31 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, la commissione d'esame di selezione per l'assunzione diretta è composta ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, ed è integrata da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, designato dalla Giunta provinciale. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, nei comuni nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

 

          Art. 37. Contributi a persone anziane per l'installazione del telefono.

     1. Al primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, così come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, e con l'art. 6 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23, è aggiunta la seguente lettera g):

     "g) per l'installazione del telefono a persone singole ultrasessantacinquenni o coppie di anziani in cui almeno uno dei componenti abbia superato il sessantacinquesimo anno di età. I contributi sono erogati a partire dal 1° gennaio 1989. Modalità di concessione e misura degli interventi saranno fissati con regolamento di esecuzione tenendo conto anche delle condizioni economiche dei richiedenti. L'accertamento dei requisiti di accesso alle prestazioni è delegato agli E.C.A. di Bolzano e Merano e ai consorzi tra gli E.C.A. istituiti ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69."

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione annuale per l'applicazione della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 38. Soppressione della qualifica di istitutore diplomatico per soggetti portatori di handicaps.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge la qualifica di istitutore diplomato per soggetti portatori di handicaps è soppressa; il personale di detta qualifica assume la nuova denominazione di educatore per soggetti portatori di handicaps.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge la qualifica di istitutore tecnico per soggetti portatori di handicaps assume la nuova denominazione di istitutore per soggetti portatori di handicaps.

 

          Art. 39. Nuovi ruoli speciali del personale addetto ai servizi provinciali per i soggetti portatori di handicaps. [3]

 

          Art. 40.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nel primo comma dell'art. 39 della medesima, dopo le parole "dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici" vengono inserite le parole "o presso il servizio di medicina scolastica gestito dal comune di Bolzano".

 

          Art. 41. [4]

 

          Art. 42. [5]

 

          Art. 43. Direttori dei centri sociali. [6]

 

          Art. 44. Personale medico assistente.

     1. Per la durata di anni tre a partire dall'entrata in vigore della presente legge i posti di assistente medico del ruolo sanitario di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, possono essere ricoperti anche da personale medico privo del titolo di specializzazione, purché specializzando in una disciplina riabilitativa.

 

          Art. 45. Rapporto con il piano socio-assistenziale.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme di attuazione dell'emanando piano socio-assistenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

 

          Art. 46. Testo unificato.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e le successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 47. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dall'attuazione della presente legge, non compensate dalle minori spese per incarichi ai sensi degli articoli 21 e 30 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, valutate in Lire 900 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, si provvede:

     a) per gli anni 1989 e1990, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale della Provincia;

     b) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

     2. Le spese per l'attuazione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come modificata dalla presente, sono stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

 

          Art. 48. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Compiti dei responsabili dei centri sociali

 

     1. Direzione didattico-pedagogica, nonché organizzazione e gestione dell'attività educativa, formativa, lavorativa a favore dei soggetti portatori di handicaps nell'ambito delle attività del centro sociale conforme ai programmi ed alle decisioni dei competenti comitati di gestione.

     2. espletamento della gestione amministrativa compresa l'attuazione delle spese in economica per il funzionamento del centro.

     3. impiego ed amministrazione del personale assegnato, compresa l'elaborazione di proposte riguardo al fabbisogno di personale.

     4. composizione delle equipes di operatori ed assegnazione delle medesime alle varie strutture e servizi.

     5. consulenza a favore dei soggetti portatori di handicaps e loro familiari.

     6. sostegno ai soggetti portatori di handicaps nella ricerca di un posto di lavoro.

     7. cura di tutte le problematiche dell'handicap con inoltro delle questioni e richieste ad altre istanze competenti ovvero ai competenti uffici centrali dei servizi per soggetti portatori di handicaps.

     8. sensibilizzazione dell'opinione pubblica nell'ambito delle direttive.

     9. amministrazione dei mezzi finanziari assegnati ai centri sociali e nel rispetto delle vigenti norme e conforme alle decisioni dei comitati di gestione.

     10. organizzazione dei servizi accessori e coordinamento con i servizi sociali esistenti (per servizi terapeutici, trasporti, tempo libero, mensa).

     11. coordinamento e sorveglianza nell'impiego di tirocinanti, volontari ed obiettori di coscienza.

     12. adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale.

     13. curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psico-pedagogico.

     14. tenere rapporti con l'amministrazione nelle sue diverse articolazioni, nonché con gli enti locali e gli enti ed associazioni convenzionati od in collaborazione coi centri.

     15. promuovere attività di assistenza tecnico-didattica a favore del personale con particolare riguardo a quello di nuova nomina.

     16. curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge, riguardanti in particolare il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire il funzionamento e la sicurezza dei centri sociali.

 

Compiti dell'Ufficio chimica fisica

 

     1. L'Ufficio chimica fisica si occupa delle determinazioni fisiche e di fisica-chimica quali sono le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la ricerca e la determinazione dei radionuclidi sul territorio, nell'aria, nell'acqua e negli alimenti, in collaborazione con gli altri uffici del laboratorio provinciale di igiene e profilassi. Spetta altresì all'Ufficio chimica fisica di curare tutte le necessità di calcolo numerico e di elaborazione dei dati occorrenti nell'attività del suddetto laboratorio. Collabora inoltre alla manutenzione degli impianti automatici di controllo dell'aria e dell'acqua.

     2. L'Ufficio chimica fisica si occupa inoltre delle ricerche di microscopia elettronica a scansione, e della gestione del settore analitico per la definizione delle strutture molecolari e cristalline. Si occupa anche di analisi quantitative e qualitative di microcostituenti la materia, nonché di metodiche di analisi e analisi strumentali speciali.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.