§ 5.1.4 – L.P. 31 luglio 1967, n. 11.
Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio d'Igiene e Profilassi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/07/1967
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:
Art. 3.      Il primo e secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, sono così modificati:
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.      La tabella organica allegata alla legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta nell'importo di Lire 2.500.000 viene provveduto con la somma iscritta al capitolo 343 del bilancio provinciale [...]


§ 5.1.4 – L.P. 31 luglio 1967, n. 11.

Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio d'Igiene e Profilassi.

(B.U. 22 agosto 1967, n. 36).

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

     “I consultori pediatrici e gli ambulatori ostetrici dell'O.N.M.I. possono avvalersi gratuitamente delle prestazioni del Laboratorio in favore di persone non aventi diritto all'assistenza di enti previdenziali".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

     “Tali tariffe si applicano anche nel caso di esami richiesti da enti privati e pubblici".

 

          Art. 3.

     Il primo e secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, sono così modificati:

     “Chiunque richieda nell'interesse proprio le analisi e ricerche deve consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente.

     Deve inoltre dichiarare per iscritto e in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporre all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto".

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9.

     Sono soppressi gli articoli 34, 39, 40, 48 e 60 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11.

 

          Art. 10.

     La tabella organica allegata alla legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 11. Norma transitoria.

     Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale su conforme parere del medico provinciale, può deliberare l'inquadramento nel grado iniziale della qualifica di vigile sanitario, prevista nell'annessa tabella organica, del personale di ruolo avente la qualifica di agente tecnico, prevista nell'allegato B della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e attualmente comandato alle mansioni ausiliarie di vigile sanitario, purché abbia svolto dette mansioni per almeno un anno, fermo restando l'obbligo dell'adeguata conoscenza della seconda lingua.

     Tale inquadramento può farsi anche prescindendo dal titolo di studio richiesto, previo accertamento del possesso del titolo di studio di grado inferiore e con riconoscimento dal servizio precedentemente prestato agli effetti della progressione nella nuova carriera.

 

          Art. 12.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta nell'importo di Lire 2.500.000 viene provveduto con la somma iscritta al capitolo 343 del bilancio provinciale 1967.

 

 

Allegati

     (Omissis). [6]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Allegato modificato dall'art. 77 della L. P. 21 febbraio 1972, n. 4.