§ 2.1.22 – L.P. 31 luglio 1970, n. 17.
Assunzione di personale a contratto annuale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/07/1970
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica e delle relazioni pubbliche l'Amministrazione può assumere personale [...]
Art. 2.      Alla spesa per l'attuazione della presente legge prevista in Lire 15.000.000 per il corrente esercizio si fa fronte mediante riduzione di pari importo al cap. 35 del bilancio di previsione 1970.


§ 2.1.22 – L.P. 31 luglio 1970, n. 17.

Assunzione di personale a contratto annuale.

(B.U. 18 agosto 1970, n. 34).

 

     Art. 1.

     Ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica e delle relazioni pubbliche l'Amministrazione può assumere personale qualificato in base a contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno, regolato dalle norme sull'impiego privato.

     Per il personale a contratto, il cui contingente numerico massimo è fissato in 15 unità di cui 3 per l'ufficio relazioni pubbliche, oltre al possesso della cittadinanza italiana è richiesta la laurea, se assegnato alla programmazione o agli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e l'iscrizione nell'albo dei giornalisti -elenco professionisti o elenco pubblicisti -se assegnato alle relazioni pubbliche.

     Fino a quando le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale della Provincia non sono regolate con legge provinciale, per il personale al riguardo sono adottate dalla Giunta provinciale col provvedimento di assunzione. Con lo stesso provvedimento è determinato il trattamento economico od il compenso globale ed il trattamento per il rimborso delle spese incontrate nello svolgimento dell'incarico in relazione all'importanza del lavoro affidato ed all'orario richiesto.

     In caso di assunzione in ruolo mediante concorso pubblico, il servizio prestato quale incaricato con mansioni analoghe viene riconosciuto agli effetti della progressione in carriera nella qualifica di inquadramento, salvo la facoltà di risoluzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 2, legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.

     Per il personale incaricato in servizio il limite massimo di età per poter partecipare ai concorsi pubblici è aumentato di anni 5. Il trattamento assistenziale e previdenziale è quello previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1961, n. 2, e successive modifiche.

 

          Art. 2.

     Alla spesa per l'attuazione della presente legge prevista in Lire 15.000.000 per il corrente esercizio si fa fronte mediante riduzione di pari importo al cap. 35 del bilancio di previsione 1970.

     Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 è introdotta la seguente variazione:

     Capitolo in diminuzione:

     Cap. 35 -Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni, indennità , compensi e rimborsi spesa al personale di altre amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia L. 15.000.000

     Capitolo di nuova istituzione:

     Cap. 36 -Spese per incarichi di personale nei settori della programmazione economica, del coordinamento territoriale, della urbanistica e delle relazioni pubbliche (Legge provinciale in corso di approvazione) L. 15.000.000