§ 2.1.12 – L.P. 29 aprile 1963, n. 4.
Integrazione al trattamento di riposo a favore dei dipendenti provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/04/1963
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in Lire 4.000.000 annue, sarà stanziata all'art. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 ed ai [...]
Art. 5. 


§ 2.1.12 – L.P. 29 aprile 1963, n. 4.

Integrazione al trattamento di riposo a favore dei dipendenti provinciali.

(B.U. 14 maggio 1963, n. 20).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in Lire 4.000.000 annue, sarà stanziata all'art. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 ed ai corrispondenti articoli dei bilanci degli esercizi successivi.

 

          Art. 5. [4]


[1] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 3 e abrogato dall'art. 50 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[2] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 3 e abrogato dall'art. 50 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.