Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/04/1963 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in Lire 4.000.000 annue, sarà stanziata all'art. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 ed ai [...] |
Art. 5. |
§ 2.1.12 – L.P. 29 aprile 1963, n. 4.
Integrazione al trattamento di riposo a favore dei dipendenti provinciali.
(B.U. 14 maggio 1963, n. 20).
La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in Lire 4.000.000 annue, sarà stanziata all'art. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 ed ai corrispondenti articoli dei bilanci degli esercizi successivi.
[1] Articolo modificato dall'art. 6 della
[2] Articolo modificato dall'art. 6 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 50 della