Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/02/1962 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene modificato come segue: |
§ 2.1.10 – L.P. 2 febbraio 1962, n. 2.
Modifica dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.
(B.U. 20 febbraio 1962, n. 8).
Il secondo comma dell'art. 102 della
“La Giunta provinciale è autorizzata a modificare le competenze di cui al precedente comma con norma regolamentare".