§ 3.1.22 – L.P. 26 marzo 1970, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 10 luglio 1960, n. 8, 10 novembre 1960, n. 11, 10 luglio 1961, n. 5 e 6 agosto 1963, n. 9, concernenti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:26/03/1970
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso.
Art. 2.      Il primo e secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      L'art. 9 della legge provinciale 10 luglio 1960 n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso e dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
Art. 6.      All'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente secondo comma:
Art. 7.      Sostituire il terzo comma dell'art. 18 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, con il seguente:
Art. 8.      L'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      La lettera i) dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituita dalle seguenti lettere:
Art. 10.      L'art. 22 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5, è sostituito dai seguenti:
Art. 13.      All'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 14.      Nel secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, le parole "può ordinarne" sono sostituite con "ordina la demolizione o la rimessa in pristino".
Art. 15.      L'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è modificato dal seguente:
Art. 16.      L'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      L'art. 34 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 19.      Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-bis:
Art. 20.      Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-ter:
Art. 21.      Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-quater:
Art. 22.      Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-quinquies:
Art. 23.      All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-sexies:
Art. 24.      All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-septies:
Art. 25.      All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-octies:
Art. 26.      All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-nones:
Art. 27.      L'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 28.      Alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è aggiunto il seguente art. 7:
Art. 29.      Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui al secondo comma dell'art. 22 della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, emanato in [...]
Art. 30.      La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di urbanistica e tutela [...]


§ 3.1.22 – L.P. 26 marzo 1970, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 10 luglio 1960, n. 8, 10 novembre 1960, n. 11, 10 luglio 1961, n. 5 e 6 agosto 1963, n. 9, concernenti l'ordinamento urbanistico provinciale.

(B.U. 7 aprile 1970, n. 14).

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il primo e secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     “Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso l'Amministrazione provinciale e nelle sedi dei Comuni della provincia. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli Comuni. L'esposizione ha la durata di 60 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano e degli allegati e nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte, secondo la rispettiva competenza, ai Comuni, alle comunità di valle ed alla Giunta provinciale, intese ad apportare un contributo al perfezionamento del piano.

     Entro i successivi 30 giorni, i Comuni esprimono sul progetto di piano il loro parere motivato, tenendo in dovuta considerazione le osservazioni e proposte a loro presentate. Entro ulteriori venti giorni l'assemblea della comunità di valle, ove esiste, delibera la sua presa di posizione sul progetto di piano e le osservazioni presentate.

     I Comuni e le comunità di valle trasmettono quindi alla Giunta provinciale il loro parere sul piano corredato dalle osservazioni e proposte presentate".

 

          Art. 3.

     L'art. 9 della legge provinciale 10 luglio 1960 n. 8, è sostituito dal seguente:

     “La Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, delibera sulle osservazioni e sulle proposte entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenute alla Giunta stessa.

     Il piano è quindi trasmesso al Consiglio provinciale con le osservazioni, i pareri motivati dei Comuni e delle comunità di valle, nonché con la deliberazione della Giunta provinciale sulle stesse e la relativa proposta di legge".

 

          Art. 4.

     L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Ogni Comune della provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per tutti i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo.

     La formazione è obbligatoria altresì per i Comuni di accelerata urbanizzazione. La Giunta provinciale può, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, dichiarare di accelerata urbanizzazione i Comuni nei quali l'espansione degli insediamenti abitativi e produttivi sia particolarmente sollecitata da fattori economici e sociali, o dallo sviluppo industriale, quelli di rilevante interesse turistico e quelli che sia opportuno assoggettare alla stessa disciplina ai fini di un coordinato sviluppo urbanistico.

     L'accelerata urbanizzazione è dichiarata con delibera della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     I Comuni obbligati alla formazione del piano regolatore devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale che dichiara l'accelerata urbanizzazione. Entro i successivi 12 mesi il piano deve essere adottato dal Consiglio comunale.

     Nel caso in cui il piano regolatore venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dalla restituzione".

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è soppresso e dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

     ”In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore, ai sensi delle norme della presente legge, i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano, hanno facoltà di espropriare entro le zone residenziali, artigianali, industriali e commerciali, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni in contrasto con la destinazione di zona.

     Il piano regolatore generale ha efficacia a tempo indeterminato.

     Le indicazioni di piano regolatore generale e del programma di fabbricazione nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati alla espropriazione o a vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazione di pubblica utilità e perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, il Comune non abbia provveduto all'acquisizione delle aree soggette.

     Per i piani urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al comma precedente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Con la delibera di approvazione del piano regolatore la Giunta provinciale può apportare al piano, sentito il Comune ed il Comitato urbanistico provinciale, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

     a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;

     b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma;

     c) tutela del paesaggio;

     d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

     e) l'osservazione dei limiti di cui agli articoli 20, 22, 23 e 25 della presente legge.

     Entro ulteriori 120 giorni la Giunta provinciale, secondo le modalità previste ai commi precedenti, delibera sul piano e presenta la relativa proposta di legge al Consiglio provinciale, mettendo in evidenza le eventuali modifiche al progetto di piano di cui al comma precedente.

     Dalla data di adozione del piano regolatore, del programma di fabbricazione o di un piano di attuazione le normali misure di salvaguardia di cui all'art. 25, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono obbligatorie e si applicano per il periodo di tempo ivi stabilito.

     L'obbligatorietà si estende anche alle modifiche introdotte nel piano della Giunta provinciale. A tal riguardo la corrispondente delibera della Giunta provinciale è pubblicata per la durata di 15 giorni all'albo comunale."

 

          Art. 6.

     All'art. 17 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente secondo comma:

     “Per l'adozione di varianti che non comportino sostanziali innovazioni, tali da mutare le caratteristiche del piano stesso ed i criteri di impostazione, non è prescritto il preventivo parere di cui al comma precedente. Tali varianti diventano esecutive alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Al Consiglio provinciale è trasmessa per conoscenza una copia della deliberazione stessa".

 

          Art. 7.

     Sostituire il terzo comma dell'art. 18 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, con il seguente:

     “Per l'approvazione del piano regolatore intercomunale si applica la procedura prevista per i piani regolatori generali di modo che ogni Consiglio comunale delibera la parte di sua competenza".

 

          Art. 8.

     L'art. 19 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Trascorso uno dei termini assegnati al Comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano regolatore, il Presidente della Giunta provinciale, salvo il caso di una sola proroga da parte della Giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso quest'ultimo la Giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano alla Giunta provinciale.

     Nel caso di compilazione o di rielaborazione di ufficio del piano, la Giunta provinciale promuove la iscrizione d'ufficio della parte della relativa spesa a carico del Comune nel bilancio comunale".

 

          Art. 9.

     La lettera i) dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituita dalle seguenti lettere:

     "i) il programma per l'attuazione;

     k) la relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano".

 

          Art. 10.

     L'art. 22 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Alla formazione dei piani particolareggiati si applica il procedimento previsto all'art. 16 della presente legge, mentre i termini stabiliti dallo stesso articolo sono ridotti alla metà e opposizioni possono essere presentate soltanto dai proprietari degli immobili considerati nel piano.

     I piani particolareggiati sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del Comitato urbanistico provinciale.

     I piani particolareggiati hanno vigore per il periodo di tempo stabilito dal Comune, comunque non superiore a dieci anni e non superiore all'efficacia dei vincoli di cui all'art. 16, comma quinto, della presente legge".

 

          Art. 11.

     L'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Le deliberazioni ed i provvedimenti da qualsiasi autorità emessi, tendenti ad autorizzare opere non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in vigore od esecutivi, o che in qualsiasi modo costituiscono deroga o violazione delle stesse, sono nulli di diritto e perciò improduttivi di effetti giuridici.

     Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni, le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assessore provinciale competente, nonché della Sovrintendenza ai monumenti ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

     I poteri di deroga di cui al comma precedente possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico".

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5, è sostituito dai seguenti:

     “La licenza edilizia è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la licenza edilizia.

     La concessione della licenza è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione delle stesse da parte del Comune nel successivo biennio e all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

     Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e quindi per il rilascio della relativa licenza in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonché la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'art. 18, sesto comma, della presente legge.

     La cessione in natura può essere commutata dal Comune in pagamento di una corrispondente somma, prendendo come base di valutazione il valore medio delle aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria, riferito all'ultimo biennio.

     Le relative entrate devono essere destinate in primo luogo alla acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere.

     Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la domanda s'intende rigettata e l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto, senza necessità di messa in mora.

     Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

     La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

     Le licenze edilizie rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro".

 

          Art. 13.

     All'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono aggiunti i seguenti commi:

     “E' vietata qualsiasi costruzione su terreni sede di frane o valanghe, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendimenti. Nei casi dubbi il Sindaco, prima di ogni determinazione, può chiedere parere all'Assessorato provinciale competente per la materia dell'urbanistica, il quale si pronuncerà dopo aver esperito le necessarie indagini, prescrivendo, se del caso, la consulenza di un geologo. Le eventuali spese vengono poste a carico del richiedente se trattasi di un caso particolare o del Comune interessato se la richiesta riguarda interessi pubblici.

     Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

     La Giunta provinciale può stabilire caso per caso che nella elaborazione degli strumenti urbanistici locali vengano sentiti esperti nelle diverse materie pertinenti alle esigenze particolarmente importanti per i Comuni interessati".

 

          Art. 14.

     Nel secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, le parole "può ordinarne" sono sostituite con "ordina la demolizione o la rimessa in pristino".

     L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente ed allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

     “Al pagamento delle spese di demolizione sono in ogni caso solidamente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

     Qualora non sia possibile, per accertate ragioni tecniche, procedere alla restituzione in pristino o alla demolizione della opere eseguite in contrasto con la licenza di costruzione, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. Le opere eseguite senza che sia stata rilasciata alcuna licenza di costruzione devono essere comunque demolite o rimesse in pristino.

     I proventi delle sanzioni pecuniarie del precedente comma sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Provincia, nell'ipotesi di intervento della stessa".

 

          Art. 15.

     L'art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è modificato dal seguente:

     “Ogni Consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno cinque membri e cioè:

     1)il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;

     2) l'Ufficiale sanitario;

     3) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'art. 24 della presente legge, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'Amministrazione provinciale;

     4) un tecnico comunale o della comunità di valle, ove esista, od un tecnico scelto dal Consiglio comunale;

     5) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato.

     Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

     La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta.

     Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di nove membri; il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a undici membri.

     Al membro di cui al numero 3), sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale.

     Del membro di cui al numero 3) il Sindaco può valersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso".

 

          Art. 16.

     L'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “I Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale devono provvedere all'adozione di un programma di fabbricazione.

     Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, il Presidente della Giunta provinciale, salvo il caso di proroga da parte della Giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso quest'ultimo la Giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti su proposta dell'Assessore provinciale all'urbanistica, ovvero per l'adozione del programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del programma di fabbricazione alla Giunta provinciale.

     Nel caso in cui il programma di fabbricazione redatto dal Comune ovvero d'ufficio, venga restituito per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

     Nel caso di compilazione d'ufficio, la Giunta provinciale promuove l'iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del programma di fabbricazione.

     Il programma di fabbricazione deliberato dal Consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte. Del deposito è data notizia al pubblico con avviso sull'albo comunale. Il programma di fabbricazione deve essere trasmesso a cura del Sindaco alla Giunta provinciale entro i successivi trenta giorni con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime.

     I programmi di fabbricazione dei Comuni sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione.

     I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni del presente articolo; sono però soggetti, ai sensi degli articoli 23 e 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere della commissione urbanistica provinciale.

     Con la deliberazione di approvazione la Giunta provinciale può introdurre nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al settimo comma dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8".

 

          Art. 17.

     L'art. 34 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Indipendentemente dalla facoltà prevista all'articolo seguente, il Comune può procedere in sede di approvazione del piano particolareggiato o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano particolareggiato.

     Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni.

     A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

     Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procede alla espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e modifiche. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano.

     In caso di diserzione della gara, il Comune può procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o in osservanza delle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati.

     La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio può essere posta a carico del soggetto con il quale il Comune avrà stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalità da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovrà comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto".

 

          Art. 18.

     Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     “Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio viene autorizzata dal Consiglio comunale previo nulla osta dell'Assessore provinciale all'urbanistica, sentita la commissione urbanistica provinciale.

     Per le zone di espansione da indicare nello strumento urbanistico è vietato il rilascio di licenza edilizia singola prima dell'approvazione di uno degli strumenti di attuazione previsti al comma precedente. Nelle predette zone di espansione industriale, artigianale e commerciale, nonché nelle zone di espansione residenziale con densità non superiore a 1,5 mc/mq l'edificazione è soggetta soltanto alla predisposizione di un piano di urbanizzazione primaria da approvare con le forme e procedure previste dal presente articolo per il piano di lottizzazione a scopo residenziale. Il termine di validità del piano di urbanizzazione non può essere superiore a dieci anni.

     La facoltà di espropriazione a sensi dell'art. 5 della presente legge è esercitata nelle zone di espansione di cui al precedente comma, previa approvazione di un piano particolareggiato ovvero di un piano di urbanizzazione.

     Le aree espropriate, destinate all'edificazione privata, non sfruttate entro il termine di validità del piano particolareggiato o del piano di urbanizzazione ovvero, nelle zone non sottoposte al piano di attuazione, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta espropriazione, sono restituite su richiesta agli espropriati al prezzo dell'espropriazione.

     L'autorizzazione alla lottizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche dalla data di approvazione totale o parziale del piano regolatore adottato da parte della Giunta provinciale.

     L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da annotare a cura del proprietario nel libro fondiario che preveda:

     1) la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, cioè strade residenziali, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

     2) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti nelle lottizzazioni;

     3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al n. 2;

     4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

     La convenzione deve essere approvata con deliberazione della Giunta comunale nelle forme di legge.

     Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinata all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

     Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale, anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

     Se si procede all'espropriazione ai sensi del comma seguente, le spese per l'elaborazione del piano di lottizzazione sono a carico del Comune".

 

          Art. 19.

     Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-bis:

     “I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'Ordine per i provvedimenti del caso".

 

          Art. 20.

     Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-ter:

     “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione".

 

          Art. 21.

     Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-quater:

     “Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

     a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano già definiti, vengano determinati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale all'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni della presente legge relative al verde rurale; nelle altre parti è vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale;

     b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani abitabili;

     c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

     La superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

     Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

     Dalla data di approvazione del progetto di piano regolatore generale da parte della Giunta provinciale o di parti di esso, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i Comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano regolatore rispettivamente a parti di esso".

 

          Art. 22.

     Alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente art. 37-quinquies:

     “In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

     I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione della presente legge, sentito il Comitato urbanistico provinciale".

 

          Art. 23.

     All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-sexies:

     “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda, la costruzione di fabbricati rurali (escluse le abitazioni). Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale, per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonché gli impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli del luogo, realizzati da coltivatori diretti singoli od associati.

     Nel verde agricolo la densità fondiaria massima a scopo residenziale è di 0,04 mc/mq. I coltivatori diretti, proprietari di minime unità colturali, possono comunque realizzare nella sede dell'azienda agricola la propria abitazione nella misura massima di 1.200 mc, computando a tale scopo, sempre con la densità di 0,04 mc/mq, i terreni agricoli situati nel Comune dove è progettata la costruzione, nonché quelli situati in un altro Comune contermine a distanza che consenta l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

     Agli effetti del presente articolo si considera verde agricolo i terreni pur inclusi dagli strumenti urbanistici in zone boschive, ma classificati terreni agricoli nel catasto.

     Per aziende zootecniche industrializzate e per aziende ortofloricole, la cui minima unità colturale appoderata non raggiunge l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione di vani abitabili nella misura massima di 400 mc.

     Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge provinciale, la minima unità colturale ai sensi dell'art. 846 e seguenti del codice civile è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.

     Esercizi alberghieri esistenti nel verde rurale alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, indipendentemente dalla densità fondiaria, per consentire una maggiore funzionalità dell'esercizio nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione della presente legge. La licenza edilizia viene rilasciata su conforme parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria".

 

          Art. 24.

     All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-septies:

     “Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

     La cubatura esistente alla data di entrata in vigore della presente legge viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

     In caso di acquisto di terreno agricolo dopo la entrata in vigore della presente legge, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

     E' istituito per comprensorio il registro del verde agricolo, nel quale vengono annotati:

     a) l'utilizzazione edilizia in atto all'entrata in vigore della presente legge con indicazione delle relative aree sfruttate;

     b) le licenze edilizie rilasciate ai sensi della presente legge ed i relativi terreni sfruttati;

     c) i vincoli concernenti l'edificabilità nel verde agricolo, derivante dalle norme sulla difesa del suolo e delle risorse idriche, sul razionale sfruttamento del suolo mediante la bonifica delle terre e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

     Il registro è tenuto in un ufficio dell'Amministrazione provinciale con sede presso la comunità di valle, ove esiste.

     Il tecnico preposto all'ufficio ha inoltre le funzioni di incaricato provinciale nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio, nonché di consulente dei Comuni del comprensorio in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

     Fino a quando non sarà disposto diversamente i comprensori sono quelli indicati nel programma di sviluppo economico della provincia per il quinquennio 1966/70, approvato dal Consiglio provinciale il 3 febbraio 1968".

 

          Art. 25.

     All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-octies:

     “Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità, i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la licenza edilizia. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed è presupposto per il rilascio della licenza d'uso.

     Su prescrizione del Comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 metri dalla rete di fognatura del Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.

     In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

     Se il Comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l'allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di licenza edilizia viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il Comune chiede il parere del medico provinciale.

     Ove il Comune non sia dotato di fognatura con adeguato impianto epurativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi del precedente comma, è vietata qualsiasi costruzione nel verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.

     Con regolamento di attuazione della presente legge saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondità della falda freatica, alla natura fisico-chimica del suolo".

 

          Art. 26.

     All'art. 37 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente art. 37-nones:

     “Qualora nelle zone ad utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l'autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario tradizionale, lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all'art. 19 ed ammettano esclusivamente il risanamento conservativo degli edifici esistenti, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi annui.

     Per poter usufruire del contributo i proprietari devono impegnarsi formalmente alla conservazione del verde agricolo prestando la loro opera per la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione degli immobili.

     Come contributo annuo viene concessa una somma fino a Lire 20.000 per ettaro di terreno destinato a coltura con un massimo di Lire 200.000 per azienda agricola.

     Con legge di bilancio saranno predisposti gli stanziamenti annuali per il finanziamento delle spese di cui al precedente comma, entro i seguenti limiti d'impegno:

     1970:Lire 50 milioni;

     1971:Lire 100 milioni (per nuovi impegni Lire 50 milioni);

     1972: Lire 150 milioni (per nuovi impegni Lire 50 milioni);

     1973:Lire 200 milioni (per nuovi impegni Lire 50 milioni);

     1974:Lire 250 milioni (per nuovi impegni Lire 50 milioni);

     1975 e successivi:Lire 250 milioni.

     All'onere complessivo di Lire 750 milioni per gli anni dal 1970 al 1974 si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'incremento annuo delle entrate provinciali ex art. 68 dello Statuto di autonomia.

     Per gli anni successivi al 1974 si riserva per il finanziamento della presente legge una quota delle entrate provinciali medesime in misura costante di Lire 250 milioni annue".

 

          Art. 27.

     L'art. 38 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione della presente legge, sentito il Comitato urbanistico provinciale".

 

          Art. 28.

     Alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è aggiunto il seguente art. 7:

     “Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

     Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio, vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

     L'iscrizione all'albo avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione della presente legge".

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 29.

     Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui al secondo comma dell'art. 22 della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, emanato in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 27 della presente legge si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, emanato in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

          Art. 30.

     La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.