§ 5.2.226 - L.R. 28 dicembre 2022, n. 33.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2022
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Posticipo del termine di restituzione delle anticipazioni finanziarie concesse alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/2020)
Art. 3.  (Ratifica dell'Intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)
Art. 4.  (Modifiche agli articoli 89 bis, 100 e 101 della l.r. 6/2010 e norma transitoria)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 11/2014)
Art. 6.  (Modifiche al Titolo XI della l.r. 31/2008 e conseguente integrazione dell’articolo 180 della stessa l.r. 31/2008)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 27/2015)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 23/1999 - Conseguenti abrogazioni dei commi da 8 a 12 dell’articolo 36 della l.r. 1/2008 e modifica dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 18/2014)
Art. 9.  (Disposizioni relative ai ticket sanitari)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 36 della l.r. 22/2021)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 33/2009)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2018)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 33/2008)
Art. 14.  (Disciplina della possibilità, per l’ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali. Introduzione dell’articolo 10 bis e modifica dell’articolo 15 bis della l.r. 16/1999)
Art. 15.  (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 10 della l.r. 9/2022)
Art. 16.  (Modalità di selezione e definizione degli emolumenti spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)
Art. 17.  (Modifiche agli articoli 16 e 18 e ricognizione degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche applicabili ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della l.r. 20/2021)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 16/2016)
Art. 19.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 5/2002)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.226 - L.R. 28 dicembre 2022, n. 33.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023.

(B.U. 29 dicembre 2022, n. 52, suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Posticipo del termine di restituzione delle anticipazioni finanziarie concesse alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica)

All'articolo 1 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, le parole '30 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2023';

b) al comma 23, l'importo 'euro 558.957,00' è sostituito dal seguente: 'euro 995.261,64'.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/2020)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 1 le parole 'entro il 31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 luglio 2023'.

 

     Art. 3. (Ratifica dell'Intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata l'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'Allegato A parte integrante della presente legge, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dai rispettivi Presidenti.

2. L'Intesa di cui al comma 1, che costituisce la Conferenza quale organo comune tra le Regioni e le Province autonome, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento legislativo di ratifica della stessa Intesa da parte delle Regioni e delle Province autonome interessate.

3. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede a Roma, previsto in attuazione della legge regionale 18 aprile 1983, n. 29 (Contributo al centro interregionale di studi e documentazione CINSEDO) a titolo di quota associativa.

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 4. (Modifiche agli articoli 89 bis, 100 e 101 della l.r. 6/2010 e norma transitoria)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 89 bis, dopo le parole 'di cui ai commi 1 e 2' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica';

b) alla lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 100, dopo le parole 'di cui all'articolo 89 bis' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica';

c) al comma 4 ter dell'articolo 101, dopo le parole 'di cui all'articolo 89 bis' sono inserite le seguenti: ', limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica'.

2. Non sono assoggettati alle sanzioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis), e all'articolo 101, comma 4 ter, della l.r. 6/2010 vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, non hanno osservato le disposizioni cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 89 bis della l.r. 6/2010 limitatamente agli obblighi di realizzazione di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o gas naturale liquefatto (GNL).

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:

'Art. 5 bis. (Filiere produttive)

1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell'ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.

2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione, sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione, all'internazionalizzazione, alla condivisione di risorse e conoscenze, alla sostenibilità economica e ambientale, all'economia circolare e al ritorno di produzioni strategiche sul territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui al primo periodo.';

b) dopo l'articolo 9è inserito il seguente:

'Art. 9 bis. (Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)

1. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';

c) dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

'5 ter. Alla spesa per le misure di sostegno di cui all'articolo 5 bis, comma 2, stimata in complessivi euro 2.000.000,00 nel 2023, si fa fronte con le risorse già stanziate rispettivamente per euro 1.200.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria pmi e artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 800.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 02 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5 quater. All'attuazione dell'articolo 5 bis, comma 2, concorrono le risorse del PR FESR 2021-2027 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dell'Asse 1 'Un'Europa più competitiva e intelligente', Obiettivo strategico O1, Obiettivo specifico 1.1 'Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate', Azione 1.3.4. 'Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese', quantificate in euro 47.000.000,00 nel settennio, di cui euro 6.000.000,00 nel 2023, euro 9.000.000,00 nel 2024 ed euro 13.000.000,00 nel 2025.'.

 

     Art. 6. (Modifiche al Titolo XI della l.r. 31/2008 e conseguente integrazione dell’articolo 180 della stessa l.r. 31/2008)

1. Al Titolo XI della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli da 165 a 167 sono sostituiti dai seguenti:

'Art. 165. (Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici e rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004)

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l'accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023' tale accertamento non sia stato compiuto. A tal fine si avvalgono delle indagini svolte dalle comunità montane per conto dei comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai comuni stessi ove non ricompresi in comunità montane.

2. Le aree gravate da usi civici sono assoggettate alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) al quale si rinvia.

 

     Art. 166. (Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all'accertamento degli usi civici)

1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, la Regione concede contributi a fondo perduto alle comunità montane o ai comuni che svolgono indagini funzionali a tale accertamento nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 1 le comunità montane e i comuni interessati possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, incarichi professionali a esperti nell'ambito delle ricerche documentali che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

3. Le risultanze delle indagini svolte, corredate della documentazione catastale anche su supporto digitale, sono trasmesse alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di accertamento, costituito da un decreto dirigenziale.

4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto dell'estensione delle aree oggetto di indagine e dell'ordine di presentazione delle richieste di contributo.

 

     Art. 167. (Disposizioni transitorie)

1. Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023' volte ad accertare l'esistenza e l'estensione degli usi civici si concludono con un provvedimento di accertamento.

2. I procedimenti relativi a richieste di alienazioni, mutamenti di destinazione, scioglimento delle promiscuità, liquidazioni, legittimazioni e regolarizzazioni in corso alla data di cui al comma 1 si concludono con un provvedimento che ne dichiara l'improcedibilità a seguito delle nuove disposizioni.';

b) gli articoli da 168 a 175 sono abrogati;

c) la suddivisione in capi è soppressa.

2. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 180 della stessa l.r. 31/2008è inserito il seguente:

'1 septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 166, previsti in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2023-2025 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 19, dopo le parole 'situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo' sono inserite le seguenti: 'di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti.'.

 

Titolo III

Ambito sociale

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 23/1999 - Conseguenti abrogazioni dei commi da 8 a 12 dell’articolo 36 della l.r. 1/2008 e modifica dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 18/2014)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

'Art. 2 bis. (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di altre forme associative)

1. La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche attraverso gli istituti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. La Regione, nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, assicura altresì il coinvolgimento di altre forme associative.

 

     Art. 2 ter. (Consulta regionale della famiglia)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:

a) assessore regionale competente che la presiede;

b) quattro rappresentanti degli enti di cui all'articolo 2 bis che si occupano di tematiche familiari, designati dagli stessi enti in numero pari a due per ciascuna categoria;

c) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;

d) un direttore sociosanitario di una ATS designato dalla direzione generale competente in materia di sanità;

e) un direttore sociosanitario di una ASST designato dalla direzione generale competente in materia di sanità.

2. Acquisite le designazioni, la Giunta regionale costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

3. La Consulta esprime pareri e formula proposte in merito alle politiche per la famiglia.

4. La Consulta rimane in carica per la sola durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.';

b) il comma 1 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:

'1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, nonché di supportare le responsabilità di cura da parte dei genitori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, monoparentali e con persone fragili a carico.';

c) il comma 2 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:

'2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e da parte di altre forme associative finalizzate a:

a) favorire la conciliazione vita-lavoro, con particolare riguardo ai servizi di supporto ai caregiver familiari e ai servizi integrativi scolastici;

b) fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

c) organizzare le banche del tempo secondo la definizione di cui all'articolo 36, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o svolgere altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per la cura, il sostegno e la socializzazione dei minori;

d) favorire il benessere psico-fisico dei minori, contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nonché prevenire forme di disagio anche attraverso la costruzione di reti territoriali tra servizi esistenti e i soggetti di cui all'articolo 2 bis;

e) attivare spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;

f) realizzare interventi rivolti alle donne con figli che hanno subito maltrattamenti e a minori vittime di violenza assistita.';

d) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'3. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2.';

e) al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole 'Al fine di agevolare' sono inserite le seguenti: 'l'autonomia,', le parole 'di portatori di handicap' sono sostituite dalle seguenti: 'delle persone con disabilità' e le parole 'soggetto portatore di handicap' sono sostituite dalle seguenti: 'soggetto con disabilità';

f) il comma 4 bis dell'articolo 4 è abrogato;

g) alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole 'di formazione' sono inserite le seguenti: 'e di aggiornamento';

h) il comma 7 dell'articolo 4 è abrogato;

i) i commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 4 sono abrogati;

j) al comma 18 dell'articolo 4, il numero '7' è soppresso;

k) dopo l'articolo 4è inserito il seguente:

'Art. 4 bis. (Centri per la famiglia)

1. La Regione promuove l'istituzione dei centri per la famiglia, quali strutture di prossimità che, in stretto raccordo con gli enti di cui all'articolo 2 bis e con tutti i servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio, favoriscono il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzano interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione alle fasi di transizione del ciclo di vita della famiglia stessa.

2. I centri per la famiglia:

a) sono organizzati da soggetti pubblici, da enti del Terzo settore e da gestori di unità di offerta sociali o sociosanitarie in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati;

b) si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, socio-sanitari, educativi, nonché da enti del Terzo settore o da altre forme associative;

c) agiscono attraverso protocolli operativi di collaborazione con i servizi territoriali, i servizi socio-sanitari, i piani di zona, i piani di conciliazione e con tutte le reti già presenti sul territorio.'.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono abrogati i commi da 8 a 12 dell'articolo 36 della l.r. 1/2008;

b) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori), le parole 'centri per la famiglia' sono sostituite dalla seguente: 'spazi'.

 

     Art. 9. (Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora entro il 31 dicembre 2022 sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. È differito al 31 dicembre 2023 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro il 31 dicembre 2022 sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2022, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2023, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2023, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2024. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2024.

5. I soggetti cui siano stati notificati, entro il 31 dicembre 2023, ordinanze-ingiunzione o verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2024, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. Fatti salvi i termini di prescrizione o di decadenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso di ordinanze-ingiunzione o verbali di accertamenti notificati nel corso dell'anno 2021.

7. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 36 della l.r. 22/2021)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 dell'articolo 36 le parole 'nove mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'diciotto mesi'.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 23 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. La responsabilità dell'UPT è affidata dal direttore generale, su proposta del collegio dei sindaci dell'ATS competente, a persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario e sulla base di apposito avviso pubblico. L'incarico di responsabile dell'UPT, rinnovabile per non più di tre volte, ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. L'indennità annua lorda onnicomprensiva spettante non è superiore all'indennità prevista dall'articolo 18 bis, comma 3, lettera b), per il Presidente del Nucleo di valutazione della struttura sanitaria. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese. Il direttore generale garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente delle funzioni dell'UPT anche assicurando la messa a disposizione di mezzi e personale adeguato allo svolgimento di tali funzioni, nonché il coordinamento con le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). L'organizzazione e il funzionamento degli UPT, nonché i requisiti richiesti per la nomina del responsabile sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.';

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Nell'ambito della Direzione generale Welfare è istituito il Comitato di coordinamento degli UPT composto da un minimo di sette ad un massimo di nove responsabili. I membri del Comitato di coordinamento designano tra loro il proprio referente regionale.'.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2018)

1. Alla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

'f bis) centro per cure termali: titolare di concessione mineraria o contratto di somministrazione per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, possiede specifica autorizzazione sanitaria per l'erogazione, dietro prescrizione e sotto costante controllo medico, delle prestazioni termali previste nei livelli essenziali di assistenza;

f ter) centro di benessere termale: titolare di concessione mineraria per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, utilizza tali acque per l'erogazione di prestazioni senza specifiche finalità terapeutiche e per immersioni individuali o collettive effettuate con finalità salutistiche per il mantenimento o il recupero di benessere;

f quater) centro di benessere: non dispone di concessione mineraria alcuna ed eroga prestazioni basate sull'utilizzo di acqua prelevata dalla rete idrica o acque termali non sorgive.' [1].

 

Titolo IV

Ambito territoriale

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 33/2008)

1. Alla legge legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 33 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Al presidente dei consorzi di cui al comma 1 può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. Tale indennità non è cumulabile con l'eventuale indennità percepita per la partecipazione agli organi esecutivi dei restanti enti locali disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento per ciascuna. Resta a carico del BIM la copertura delle risorse economiche necessarie a far fronte all'indennità e agli oneri connessi.'.

 

     Art. 14. (Disciplina della possibilità, per l’ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali. Introduzione dell’articolo 10 bis e modifica dell’articolo 15 bis della l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 10è inserito il seguente:

'Art. 10 bis. (Disciplina della possibilità, per l'ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 15 bis, sono individuate le casistiche di urgente necessità, ivi comprese quelle derivanti da motivi di tutela della salute pubblica o dalla tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:

a) pubbliche di interesse regionale;

b) di pubblica utilità riguardanti i progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

c) funzionali, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, allo svolgimento sul territorio regionale di grandi eventi di carattere sportivo, turistico, religioso, culturale o a contenuto economico, indentificati come tali dalla normativa statale o regionale;

per le quali l'ARPA può ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per l'esecuzione di analisi ambientali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Con il medesimo provvedimento di cui all'alinea del comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, la tipologia delle analisi effettuabili mediante ricorso a laboratori esterni.

3. L'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.), avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede, in qualità di centrale di committenza regionale, alla selezione, mediante le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dei laboratori privati ai quali è possibile ricorrere ai sensi del presente articolo.

4. I costi derivanti dall'utilizzo, nei casi di urgente necessità ai sensi del comma 1, di laboratori diversi da quelli direttamente gestiti dall'ARPA sono, qualora non in capo al proponente, a carico del bilancio dell'Agenzia nei limiti di disponibilità dello stesso.';

b) dopo il numero 5 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 bis è aggiunto il seguente:

'5 bis. All'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle casistiche di urgente necessità e della tipologia delle analisi per le quali l'ARPA può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell'articolo 10 bis.'.

 

     Art. 15. (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 10 della l.r. 9/2022)

1. Al secondo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) le parole 'Entro il 31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2023'.

2. All'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1è abrogato;

b) il comma 2è sostituito dal seguente:

'2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, gli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie, previsto dal comma 6 ter 1.1.1 dello stesso articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di costituzione del suddetto sistema certificato di aggiornamento.'.

 

     Art. 16. (Modalità di selezione e definizione degli emolumenti spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. I componenti di ciascuna delle commissioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), sono in numero massimo di cinque, compreso il rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fatto salvo il rappresentante di cui al primo periodo, i restanti componenti di ciascuna commissione sono selezionati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del portale regionale, nonché trasmesso agli ordini professionali che interessano; agli stessi componenti si applicano gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in quanto compatibili. La Regione ricorre alla modalità di selezione dei componenti delle commissioni di cui al presente comma nelle more dell'applicabilità della disciplina statale sulla scelta dei commissari approvata in attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici). I componenti delle commissioni di cui al presente articolo possono essere scelti anche tra il personale dipendente della Regione di comprovata competenza nei settori oggetto della procedura di assegnazione.

2. Ai componenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, spetta:

a) il compenso calcolato dalla Regione in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei relativi compensi) e al relativo Allegato A in riferimento alle concessioni di servizi con importo a base di gara superiore a 5.000.000,00 di euro;

b) il rimborso delle spese sostenute, ove non residenti nel territorio della Lombardia, intese esclusivamente come spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al personale dirigente regionale, con esclusione delle indennità supplementari e dei rimborsi per eventuali spese di assicurazione sulla vita, nonché della facoltà di utilizzare il mezzo proprio.

3. Il compenso e il rimborso delle spese di cui al comma 2 spettano, nel rispetto della normativa vigente, anche al rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Alle spese di cui al comma 2, lettere a) e b), quantificate rispettivamente in euro 101.000,00 nel 2023 ed euro 404.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2023-2025 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

5. Le spese di cui al comma 4 rientrano tra le somme dovute alla Regione dai richiedenti la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in applicazione dell'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) con riferimento alla sola componente fissa del canone di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2020.

 

     Art. 17. (Modifiche agli articoli 16 e 18 e ricognizione degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche applicabili ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della l.r. 20/2021)

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:

'a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all'articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spettante dell'84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la quota a essa spettante e quella dovuta alla Regione, complessivamente pari al 16 per cento; tale versamento è effettuato in un'unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;';

b) al comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione, di cui al primo periodo del comma 3 bis.';

c) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 le parole 'L'operatore versa le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), per' sono sostituite dalle seguenti: 'Le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), spettano per';

d) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

'3 bis. Le province e la Città metropolitana di Milano versano alla Regione, annualmente e in un'unica soluzione, la quota del 2 per cento a essa spettante secondo quanto previsto al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica in caso di rilascio di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 10, e dell'articolo 20, comma 7.'.

2. Le modifiche agli articoli 16 e 18 della l.r. 20/2021, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alle somme dovute alla Regione, a titolo di quota parte delle tariffe dei diritti di escavazione, a decorrere dall'annualità 2023, previa definizione, da parte della Giunta regionale, di modalità e tempistica del relativo versamento.

3. La direzione regionale competente in materia di sostanze minerali di cava effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione:

a) degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche, emanati ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), che risultano applicabili alle correlate previsioni della l.r. 20/2021, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 3, della stessa l.r. 20/2021, con conseguente efficacia di tali previsioni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20/2021;

b) delle disposizioni della l.r. 20/2021 che, non necessitando di alcun provvedimento attuativo, sono applicabili dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 20/2021.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole 'nuovo patrimonio,' sono inserite le seguenti: 'anche oggetto di procedure fallimentari e concorsuali, benché già destinato a servizi abitativi pubblici,'.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 5/2002)

1. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni, in riduzione di tale misura massima, previste negli atti di trasferimento o assegnazione alla Regione delle risorse. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'Agenzia, nonché delle attività relative alle spese tecniche svolte direttamente dalla stessa.'.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2002, come modificata dal comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi già sottoscritti con l'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO A


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato sul B.U. 3 febbraio 2023, n. 5 suppl.