Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 20/05/2022 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 55 della l.r. 34/1978 e norma transitoria) |
Art. 2. (Modifica all'art. 57 ter della l.r. 34/1978 e norma transitoria sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2020 ) |
Art. 4. (Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 91 della l.r. 6/2010) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 27/2015) |
Art. 7. (Fondo “Ricerca & Innova”) |
Art. 8. (Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 6/2012) |
Art. 10. (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2019) |
Art. 11. (Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei [...] |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 21 e 54 della l.r. 26/2003) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 8 e all’Allegato B della l.r. 30/2006, nonché modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016) |
Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2014 ) |
Art. 17. (Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all’Allegato B della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 15/2017) |
Art. 18. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.65 - L.R. 20 maggio 2022, n. 9.
Legge di semplificazione 2022.
(B.U. 24 maggio 2022, n. 21, suppl.)
TITOLO I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Modifica all’articolo 55 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 55 della
'2 bis 1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis non si applica agli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell' articolo 244 del
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis 1 dell'articolo 55 della
Art. 2. (Modifica all'art. 57 ter della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 ter della
'2 bis. Per gli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del
2. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui all'articolo 57 ter della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 6 le parole '30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022';
b) il primo periodo del comma 18 è soppresso.
Art. 4. (Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della
1. Alla
a) alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole 'anche di carattere finanziario' sono inserite le seguenti: 'nei casi di cui al comma 13 bis';
b) dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:
a) superiori al 10 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;
b) che superano il valore assoluto del milione di euro, qualora l'importo complessivo dell'intervento sia pari o superiore a 10 milioni di euro.' ;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'3 bis. Gli atti integrativi all'ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.';
d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole 'commi da 13 a 15' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 13, 13 bis, 14 e 15';
e) al comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli accordi conclusi.' ;
f) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:
'4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della
2. Le modifiche agli articoli 7 e 8 della
TITOLO II
Ambito economico
Art. 5. (Modifica all’articolo 91 della
1. Al comma 3 dell'articolo 91 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 25 della
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 25 della
Art. 7. (Fondo “Ricerca & Innova”)
1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024, in anticipazione delle risorse della Programmazione FESR 2021-2027, è istituito il 'Fondo Ricerca & Innova' con dotazione finanziaria pari a euro 12.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 è da conferirsi in gestione a Finlombarda SpA con criteri e modalità di gestione individuate con provvedimento della Giunta.
3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 si provvede per euro 12.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 con le risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
4. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul POR FESR 2021-2027 o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del Fondo sarà possibile provvedere con atto della Giunta.
TITOLO III
Ambito territoriale
Art. 8. (Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della
1. Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell'ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.
5 ter. La Giunta regionale, attraverso l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell'ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell'offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.' ;
b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';
c) alla fine del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'ed è rinnovabile una sola volta' sono soppresse;
d) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 le parole 'laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune.' sono sostituite dalle seguenti: ', indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile.';
e) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 sono inserite, in fine, le seguenti parole: ', anche convenzionandosi con soggetti terzi.' ;
f) dopo il comma 4 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda di assegnazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
4 ter. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4, secondo periodo, e 4 bis, definiscono, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica regionale e possono altresì individuare la specifica documentazione da presentare a supporto delle dichiarazioni da rendere nella domanda, anche ai fini di evitare errori nella compilazione della medesima domanda e di facilitare le successive operazioni di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici.';
g) il comma 11 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'11. I comuni e le ALER pubblicano in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative sono assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che sono decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.' ;
h) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni in tema di subentro si applicano, se più favorevoli, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 bis dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.' ;
i) il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della
2. Al
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';
b) all'inizio del comma 7 dell'articolo 8 sono inserite le seguenti parole: 'Se il comune capofila emana più di un avviso all'anno,';
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 'Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 46 della
1. All'articolo 46 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale';
b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
'1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l'obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del
1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del
1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all'utente sanzionato il costo del titolo integrato e l'importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.
1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall'articolo 20 del
c) all'inizio del comma 2 sono inseriti i seguenti periodi: 'I beneficiari delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell'articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. L'agevolazione riconosciuta a seguito della domanda deve essere attivata, secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte di Regione. Con riferimento al rinnovo, i requisiti devono essere posseduti alla data di attivazione dell'agevolazione da parte del beneficiario.' .
Art. 10. (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della
1. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla comunicazione dei dati di cui al terzo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della
2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della
3. Il comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 11. (Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all'articolo 16 della
1. Al fine di semplificare il procedimento finalizzato alla verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, individuate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, alla
a) il comma 2 bis dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:
'2 bis. Entro un anno dall'approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del
2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del
2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.' .
Art. 12. (Modifiche agli articoli 21 e 54 della
1. Alla
a) il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: 'Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale, fissati dal d.lgs. 36/2003.' [1];
b) alla lettera 0a) del comma 2 dell'articolo 54 le parole 'da euro 1.000,00 a euro 10.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 100,00 a euro 1.000,00'.
Art. 13. (Modifiche all'articolo 28 della
1. Alla
a) il comma 12 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del
b) dopo il comma 13 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
'13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13.' .
Art. 14. (Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della
1. Alla
a) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 le parole ', a pena di inefficacia degli stessi,' sono soppresse;
b) al primo e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 le parole ', a pena di inefficacia degli atti assunti,' sono soppresse;
c) al comma 4 dell'articolo 14 le parole ', a pena di inefficacia degli atti assunti,' sono soppresse;
d) al comma 7 dell'articolo 58 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.' .
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, lett. d), al
a) al primo periodo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025' .
Art. 15. (Modifiche all'articolo 8 e all’Allegato B della
1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività svolte dalle Province di Cremona e di Mantova ai sensi dell'articolo 8 e dell'Allegato B della
a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all'Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.
2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l'esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell'AIPO, di cui all'Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' , sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.';
c) il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 è soppresso;
d) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 le parole 'in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3';
e) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all'esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall'AIPO, secondo le rispettive competenze.' ;
f) il comma 8 dell'articolo 8 è abrogato;
g) dopo il comma 11 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
'11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell'Allegato B, sezione 'Porti e Zone portuali'. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 15 della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.';
h) l'elenco dei 'Porti e Zone portuali' di cui all''Allegato B (articolo 8, comma 2)' è sostituito dal seguente:
'Allegato B. (articolo 8, comma 2 bis)
'PORTI E ZONE PORTUALI'
Area di Cremona:
- Porto di Cremona e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale
- Bacino di Pizzighettone e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale
- Banchina di Casalmaggiore
Area di Mantova:
- Porto di Mantova - Valdaro e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale (raccordo Frassine - Valdaro)
- Pontile pipeline di Viadana
- Porto Catena - Mantova
come riportato nelle relative cartografie.' ;
i) gli Allegati D ed E sono abrogati.
2. Alla
a) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti.
Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
Art. 17. (Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all’Allegato B della
1. Alla
a) il numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' di cui all'Allegato B è sostituito dal seguente:
'3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della
2. L'articolo 17 della
'Art. 17. (Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e Mantova)
1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' dell'Allegato B della
2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d'intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la provincia pubblica avviso di avvio del procedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale.
3. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dal consiglio provinciale, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del
4. Il consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, verificate la conformità del piano regolatore portuale adottato dalla provincia con la normativa regionale vigente in materia e la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 10 della
5. Il piano regolatore portuale è aggiornato con delibera del consiglio provinciale a seguito di parere vincolante della Giunta regionale, rilasciato previa verifica di conformità e coerenza di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta, nei casi di modifiche concernenti:
a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;
b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; il consiglio provinciale approva l'aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.
6. La pubblicazione dell'avviso di aggiornamento del piano è effettuata ai sensi del comma 4.
7. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.
8. La Provincia di Mantova adegua il piano regolatore portuale di cui alla delibera del relativo consiglio provinciale del 30 settembre 2014, n. 48, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del
9. In caso di mancata adozione o adeguamento del piano di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 8, entro il 30 giugno 2024, da parte delle Province di Cremona e di Mantova, alla provincia inadempiente non sono assegnati, fino alla data di adozione o di adeguamento del piano stesso, contributi regionali per iniziative in tema di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.'.
Art. 18. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2023, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.