§ 1.8.65 - L.R. 20 maggio 2022, n. 9.
Legge di semplificazione 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:20/05/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 55 della l.r. 34/1978 e norma transitoria)
Art. 2.  (Modifica all'art. 57 ter della l.r. 34/1978 e norma transitoria sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2020 )
Art. 4.  (Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 91 della l.r. 6/2010)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 25 della l.r. 27/2015)
Art. 7.  (Fondo “Ricerca & Innova”)
Art. 8.  (Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 6/2012)
Art. 10.  (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2019)
Art. 11.  (Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei [...]
Art. 12.  (Modifiche agli articoli 21 e 54 della l.r. 26/2003)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate)
Art. 14.  (Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 8 e all’Allegato B della l.r. 30/2006, nonché modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016)
Art. 16.  (Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2014 )
Art. 17.  (Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all’Allegato B della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 15/2017)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.65 - L.R. 20 maggio 2022, n. 9.

Legge di semplificazione 2022.

(B.U. 24 maggio 2022, n. 21, suppl.)

 

TITOLO I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 55 della l.r. 34/1978 e norma transitoria)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 55 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)è inserito il seguente:

'2 bis 1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis non si applica agli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell' articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch'esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura.'.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis 1 dell'articolo 55 della l.r. 34/1978, come introdotto dal comma 1, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis dello stesso articolo 55 non si applica agli enti locali sino al 31 marzo 2023.

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 57 ter della l.r. 34/1978 e norma transitoria sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)è aggiunto il seguente:

'2 bis. Per gli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 267/2000, di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch'esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura, i piani di rateizzazione di cui al comma 2 possono avere durata fino ad un massimo di trenta anni e prevedere una rateizzazione trimestrale. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022'. Le competenti strutture regionali sono conseguentemente autorizzate a procedere alla rinegoziazione dei suddetti piani.'.

2. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978 si verifica, relativamente alle rate in scadenza fino al 31 marzo 2023, in caso di mancato pagamento, entro trenta giorni dai relativi termini di scadenza, di sei rate anche non consecutive. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2020 )

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole '30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022';

b) il primo periodo del comma 18 è soppresso.

 

     Art. 4. (Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole 'anche di carattere finanziario' sono inserite le seguenti: 'nei casi di cui al comma 13 bis';

b) dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

'13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:

a) superiori al 10 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;

b) che superano il valore assoluto del milione di euro, qualora l'importo complessivo dell'intervento sia pari o superiore a 10 milioni di euro.' ;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

'3 bis. Gli atti integrativi all'ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.';

d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole 'commi da 13 a 15' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 13, 13 bis, 14 e 15';

e) al comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli accordi conclusi.' ;

f) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:

'4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.'.

2. Le modifiche agli articoli 7 e 8 della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettere da a) a d), si applicano anche agli accordi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

Ambito economico

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 91 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'o, limitatamente ai prodotti metano e idrogeno, automezzi di proprietà o in leasing di esercenti servizi di trasporto pubblico locale all'interno del bacino territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), ove è ubicato l'impianto di distribuzione.' .

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 27/2015)

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono abrogati.

 

     Art. 7. (Fondo “Ricerca & Innova”)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024, in anticipazione delle risorse della Programmazione FESR 2021-2027, è istituito il 'Fondo Ricerca & Innova' con dotazione finanziaria pari a euro 12.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è da conferirsi in gestione a Finlombarda SpA con criteri e modalità di gestione individuate con provvedimento della Giunta.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 si provvede per euro 12.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 con le risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

4. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul POR FESR 2021-2027 o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del Fondo sarà possibile provvedere con atto della Giunta.

 

TITOLO III

Ambito territoriale

 

     Art. 8. (Modifiche agli articoli 5, 6, 11 e 23 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche agli articoli 8 e 10 del r.r. 4/2017)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell'ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.

5 ter. La Giunta regionale, attraverso l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell'ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell'offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.' ;

b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';

c) alla fine del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'ed è rinnovabile una sola volta' sono soppresse;

d) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 le parole 'laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune.' sono sostituite dalle seguenti: ', indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile.';

e) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 sono inserite, in fine, le seguenti parole: ', anche convenzionandosi con soggetti terzi.' ;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

'4 bis. Per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda di assegnazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali degli inquilini.

4 ter. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4, secondo periodo, e 4 bis, definiscono, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica regionale e possono altresì individuare la specifica documentazione da presentare a supporto delle dichiarazioni da rendere nella domanda, anche ai fini di evitare errori nella compilazione della medesima domanda e di facilitare le successive operazioni di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici.';

g) il comma 11 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

'11. I comuni e le ALER pubblicano in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative sono assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che sono decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.' ;

h) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni in tema di subentro si applicano, se più favorevoli, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 bis dell'articolo 28 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.' ;

i) il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), gli enti proprietari possono assegnare una quota aggiuntiva di tali alloggi rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.' .

2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 le parole 'almeno due volte all'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno';

b) all'inizio del comma 7 dell'articolo 8 sono inserite le seguenti parole: 'Se il comune capofila emana più di un avviso all'anno,';

c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 'Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi.'.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 6/2012)

1. All'articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale';

b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

'1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l'obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l'azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun caso di mancata accettazione del titolo integrato e da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di imposizione di condizioni d'uso aggiuntive. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall'Ente irrogante.

1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del r.r. 4/2014, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione. La suddetta sospensione è disposta anche nei confronti delle aziende che impongono condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ter.

1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all'utente sanzionato il costo del titolo integrato e l'importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall'articolo 20 del r.r. 4/2014 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' . In caso di inutile decorso del termine, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione.';

c) all'inizio del comma 2 sono inseriti i seguenti periodi: 'I beneficiari delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell'articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. L'agevolazione riconosciuta a seguito della domanda deve essere attivata, secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte di Regione. Con riferimento al rinnovo, i requisiti devono essere posseduti alla data di attivazione dell'agevolazione da parte del beneficiario.' .

 

     Art. 10. (Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2019)

1. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla comunicazione dei dati di cui al terzo periodo del comma 6 ter dell'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), nonché alla validazione dei dati di cui al comma 6 ter 1.1 del medesimo articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie previsto dal comma 6 ter 1.1.1 dello stesso articolo 42.

3. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019)è abrogato.

 

     Art. 11. (Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all'articolo 16 della l.r. 26/2003)

1. Al fine di semplificare il procedimento finalizzato alla verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, individuate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 bis dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

'2 bis. Entro un anno dall'approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la Regione, con decreto del dirigente della direzione regionale competente, prende atto, a seguito di verifica, della coerenza della cartografia con i criteri regionali.

2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.

2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.' .

 

     Art. 12. (Modifiche agli articoli 21 e 54 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: 'Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale, fissati dal d.lgs. 36/2003.' [1];

b) alla lettera 0a) del comma 2 dell'articolo 54 le parole 'da euro 1.000,00 a euro 10.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 100,00 a euro 1.000,00'.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate)

1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

'12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell'impianto agro-voltaico può essere presentato dall'imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell'approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell'area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l'attività agricola.' ;

b) dopo il comma 13 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

'13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13.' .

 

     Art. 14. (Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 le parole ', a pena di inefficacia degli stessi,' sono soppresse;

b) al primo e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 le parole ', a pena di inefficacia degli atti assunti,' sono soppresse;

c) al comma 4 dell'articolo 14 le parole ', a pena di inefficacia degli atti assunti,' sono soppresse;

d) al comma 7 dell'articolo 58 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.' .

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, lett. d), al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))è apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025' .

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 8 e all’Allegato B della l.r. 30/2006, nonché modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016)

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività svolte dalle Province di Cremona e di Mantova ai sensi dell'articolo 8 e dell'Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di tali funzioni e attivita' è attribuito alle stesse province per le aree di rispettiva competenza. Per effetto di quanto previsto al precedente periodo, alla l.r. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche, fatti salvi gli effetti prodotti:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all'Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.

2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l'esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell'AIPO, di cui all'Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' , sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.';

c) il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 è soppresso;

d) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 le parole 'in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3';

e) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall'esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all'esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall'AIPO, secondo le rispettive competenze.' ;

f) il comma 8 dell'articolo 8 è abrogato;

g) dopo il comma 11 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

'11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell'Allegato B, sezione 'Porti e Zone portuali'. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 15 della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.';

h) l'elenco dei 'Porti e Zone portuali' di cui all''Allegato B (articolo 8, comma 2)' è sostituito dal seguente:

'Allegato B. (articolo 8, comma 2 bis)

'PORTI E ZONE PORTUALI'

Area di Cremona:

- Porto di Cremona e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale

- Bacino di Pizzighettone e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale

- Banchina di Casalmaggiore

Area di Mantova:

- Porto di Mantova - Valdaro e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale (raccordo Frassine - Valdaro)

- Pontile pipeline di Viadana

- Porto Catena - Mantova

come riportato nelle relative cartografie.' ;

i) gli Allegati D ed E sono abrogati.

2. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)è apportata la seguente modifica:

a) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti.

 

     Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2014 )

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.

 

     Art. 17. (Piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifiche all’Allegato B della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 15/2017)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007)è apportata la seguente modifica:

a) il numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' di cui all'Allegato B è sostituito dal seguente:

'3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.' .

2. L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017)è sostituito dal seguente:

'Art. 17. (Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e Mantova)

1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' dell'Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti ai rispettivi piani di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata, salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al numero 3 dell'elenco delle 'Funzioni e Attività' di cui all'Allegato B della l.r. 30/2006 anche, ove necessario, per la fase di approvazione del piano.

2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d'intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la provincia pubblica avviso di avvio del procedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale.

3. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dal consiglio provinciale, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione), in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'intesa con il comune o con i comuni di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della provincia per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

4. Il consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, verificate la conformità del piano regolatore portuale adottato dalla provincia con la normativa regionale vigente in materia e la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), approva il piano regolatore portuale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. La provincia è tenuta, entro sessanta giorni dall'approvazione regionale del piano, all'aggiornamento dei relativi elaborati tecnici e delle cartografie, apportando le eventuali integrazioni e modifiche disposte dalla Giunta regionale. Entro trenta giorni da tale aggiornamento, il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione nel BURL.

5. Il piano regolatore portuale è aggiornato con delibera del consiglio provinciale a seguito di parere vincolante della Giunta regionale, rilasciato previa verifica di conformità e coerenza di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta, nei casi di modifiche concernenti:

a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;

b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; il consiglio provinciale approva l'aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.

6. La pubblicazione dell'avviso di aggiornamento del piano è effettuata ai sensi del comma 4.

7. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.

8. La Provincia di Mantova adegua il piano regolatore portuale di cui alla delibera del relativo consiglio provinciale del 30 settembre 2014, n. 48, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015. Il piano regolatore portuale è successivamente adottato dal consiglio provinciale e approvato dalla Giunta regionale nel rispetto della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

9. In caso di mancata adozione o adeguamento del piano di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 8, entro il 30 giugno 2024, da parte delle Province di Cremona e di Mantova, alla provincia inadempiente non sono assegnati, fino alla data di adozione o di adeguamento del piano stesso, contributi regionali per iniziative in tema di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.'.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2023, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.