Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 19/02/2014 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Strumenti) |
Art. 3. (Attuazione) |
Art. 3 bis. (Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro) |
Art. 4. (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare) |
Art. 5. (Aggregazioni) |
Art. 5 bis. (Filiere produttive) |
Art. 5 ter. (Musei di impresa della Lombardia) |
Art. 6. (Semplificazione) |
Art. 7. (Amministrazione unica) |
Art. 8. (Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese) |
Art. 9. (Sistema integrato dei controlli) |
Art. 10. (Clausola valutativa) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Abrogazioni) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 3.5.87 - L.R. 19 febbraio 2014, n. 11.
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
(B.U. 20 febbraio 2014, n. 8, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione. I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 'Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)' e della
2. La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.
3. La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica industriale e la presenza del settore manifatturiero, spina dorsale dell'economia lombarda.
4. La Regione promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale.
Art. 2. (Strumenti)
1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:
a) ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: consistenti in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla
b) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese lombarde. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque denominate, gravanti sulle imprese;
c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) e la promozione, dapprima in via sperimentale, di nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito per medie e grandi imprese; a tal fine la Giunta regionale presenta alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del
d) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali dello sviluppo sostenibile e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio lombardo e dell'insediamento di imprese estere [2];
e) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese manifatturiere lombarde, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione;
e bis) ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA': consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla
2. Le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 28 ter della
2 bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 28 ter, comma 2 bis, della
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l'eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione [6].
2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate [7].
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi [8].
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della
Art. 3. (Attuazione)
1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:
a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda come modalità di politica attiva del lavoro prevista dalla
b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome confinanti;
c) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) [istituendo un 'Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione' avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica in conformità all'oggetto statutario, allo scopo di attuare e coordinare gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione anche tramite una piattaforma informatica integrata con imprese, centri di ricerca e il sistema universitario. In tale ambito sono valorizzati i brevetti e la proprietà intellettuale più significativi] [10];
e) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;
f) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia;
g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l'istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente [11];
h) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di autoimpiego [12];
i) promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al
j) promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
k) promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
l) promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese anche in raccordo con il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 8;
m) promuovendo, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;
n) investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza lombarda sui mercati di prioritario interesse;
o) promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l'attuazione e valutando l'efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità [14];
o1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del
o2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio [16];
o3) promuovendo l'attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi di sanità pubblica negli ambienti di lavoro, e assistendo le imprese nell'adozione di protocolli anti-contagio [17];
o bis) istituendo presso la Giunta regionale un Comitato denominato 'Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà' (RAID), con il fine di garantire il sostegno alle imprese e contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà salvaguardando al contempo l'occupazione. Per lo svolgimento del servizio la direzione generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione opera in stretto raccordo con il Comitato RAID. Può far parte del Comitato anche personale esterno in possesso di provata esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale con rapporto di lavoro autonomo, da utilizzare per un periodo non superiore a cinque anni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del
2. È istituito il comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale (SIREG) e il sistema camerale, la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti, nonché dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con i portatori di interessi, gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani, le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, agli Stati Uniti e alle economie emergenti. Il comitato svolge le funzioni nell'ambito dell'attrattività con particolare riferimento agli investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi in raccordo con Finlombarda S.p.A..
3. La Giunta regionale, anche avvalendosi in modo sinergico delle competenze e delle risorse disponibili presso enti e società del SIREG e in collaborazione col sistema camerale e le associazioni di categoria, nell'ambito delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione, adotta provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. La Giunta definisce un sistema conoscitivo che, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT) di cui all'articolo 3 della
4. Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARPA assicura la separazione funzionale tra le attività di cui al periodo precedente e quelle svolte nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le risorse finanziarie del proprio bilancio.
5. Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi degli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.
6. La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, anche avvalendosi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), replicabili sul territorio lombardo. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.
7. La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.
8. In via sperimentale, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'avvio di nuove attività di impresa o la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale individua il responsabile degli accordi per la competitività. In caso di persistenti carenze delle funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) il responsabile degli accordi per la competitività, anche in raccordo con le associazioni imprenditoriali, segnala le inadempienze rilevate alle amministrazioni competenti e, d'intesa con le camere di commercio, promuove l'adozione di appositi piani di adeguamento e fornisce la necessaria assistenza.
Art. 3 bis. (Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro) [20]
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della
Art. 4. (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare) [21]
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.
Art. 5. (Aggregazioni)
1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai cluster tecnologici e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.
2. La Regione a sostegno dello sviluppo delle aggregazioni di cui al comma 1 promuove:
a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda s.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;
b) le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.
Art. 5 bis. (Filiere produttive) [22]
1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell’ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.
2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l’occupazione, sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’innovazione dei processi produttivi e dell’organizzazione, all’internazionalizzazione, alla condivisione di risorse e conoscenze, alla sostenibilità economica e ambientale, all’economia circolare e al ritorno di produzioni strategiche sul territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui al primo periodo.
Art. 5 ter. (Musei di impresa della Lombardia) [23]
1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell'industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l'attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, per museo di impresa si intende la raccolta e l'esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l'allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce il riconoscimento 'Museo di Impresa', destinato alle imprese aventi sede in Lombardia e, con la deliberazione di cui al comma 4, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale;
b) promuove la rete dei musei di impresa, anche attraverso la realizzazione di un portale digitale di tali musei e dei loro archivi, riconosciuti e presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i principali soggetti che operano in questo ambito;
c) promuove forme di collaborazione tra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera a) e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali;
d) sostiene progetti di realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, e di valorizzazione dei siti esistenti, ivi comprese aree visitabili di siti produttivi;
e) sostiene progetti di promozione, in Italia o all'estero, dell'attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati criteri e modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della
Art. 6. (Semplificazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della
1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi [26].
1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del
2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della SCIA, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza [28].
3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della
5. [Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della
6. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.
7. La Regione può individuare ai sensi dell'articolo 5 del
8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del
9. La Regione assicura:
a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;
b) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.10. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti;
b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del
b ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della
b quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio [36].
11. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della
Art. 7. (Amministrazione unica)
1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al
2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.
3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del
5. La domanda di avvio del procedimento è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.
6. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:
a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, ove non ricorra il caso di cui alla lettera b);
b) indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
7. [Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della
8. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della
9. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:
a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.
10. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6 senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo di cui al precedente periodo o della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6, lettera b), è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti [41].
11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della
Art. 8. (Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese)
1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 17 della
2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le funzioni di:
a) vigilanza sulla semplificazione;
b) monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio lombardo;
c) elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo lombardo anche in raccordo con il Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
d) valorizzazione e promozione sul territorio lombardo delle migliori pratiche per le MPMI anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici anche appartenenti al sistema regionale.
3. [Il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese trasmette annualmente al Consiglio regionale e al Garante nazionale una relazione sull'attività svolta, con un'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di dimensioni minori, unitamente ad una proposta sulle misure da attuare per favorirne la crescita e la competitività anche sui mercati internazionali] [42].
Art. 9. (Sistema integrato dei controlli)
1. Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, in coerenza con l'articolo 25 della
a) proporzionalità;
b) contestualità;
c) prevenzione;
d) reciprocità;
e) affidamento;
f) buona fede.
2. In ogni caso, le irregolarità riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico. Le pubbliche amministrazioni, all'esito di procedimenti di verifica, non possono richiedere adempimenti ulteriori né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti in merito alle certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, è disciplinata dall'articolo 11, comma 1, della
4. La Giunta regionale promuove azioni per favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del
Art. 10. (Clausola valutativa) [43]
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio lombardo;
g) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 11. (Norma finanziaria)
1. Alle spese connesse alle iniziative di natura sperimentale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 6, si fa fronte con le risorse allocate presso il 'Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della competitività' istituito alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria PMI e artigianato) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:
a) rientri fondi finalizzati per interventi sulla
b) risorse 'Fondo Attrattività degli investimenti' allocato presso Finlombarda S.p.A. per euro 12.000.000,00.
2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate entro i limiti massimi delle somme a disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Ogni anno, sulla base delle iniziative sperimentali approvate e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede a un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.
4. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate rispettivamente alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) e alla Missione 7 (Turismo), nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
5. Per gli anni 2014 e 2015 le spese di cui ai commi 1 e 4 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alle missioni/programmi di cui al c omma 4, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5 bis. Alle spese connesse all'attuazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis), quantificate in sede di prima attuazione in euro 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nel limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 'Sviluppo Economico e Competitività', programma 1 'Industria, PMI e artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' e Titolo II 'Spese in conto capitale' [44].
5 ter. Alla spesa per le misure di sostegno di cui all’articolo 5 bis, comma 2, stimata in complessivi euro 2.000.000,00 nel 2023, si fa fronte con le risorse già stanziate rispettivamente per euro 1.200.000,00 alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01 ‘Industria pmi e artigianato’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ e per euro 800.000,00 alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 02 ‘Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari [45].
5 quater. All’attuazione dell’articolo 5 bis, comma 2, concorrono le risorse del PR FESR 2021-2027 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo strategico O1, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”, quantificate in euro 47.000.000,00 nel settennio, di cui euro 6.000.000,00 nel 2023, euro 9.000.000,00 nel 2024 ed euro 13.000.000,00 nel 2025 [46].
5 quinquies. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 ter, comma 3, lettere c) ed e), stimate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 150.000,00, per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025, della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 [47].
5 sexies. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 ter, comma 3, lettera d), stimate in euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 [48].
5 septies. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 5 quinquies e 5 sexies si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari [49].
Art. 12. (Abrogazioni)
1. La presente legge abroga la
2. Sono abrogati:
a) la
b) il comma 1, dell'articolo 57, della
c) il comma 2, dell'articolo 57, della
d) il comma 1, dell'articolo 59, della
e) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 11, della
3. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti attuativi della
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 16 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[11] Lettera così sostituita dall'art. 21 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[13] Lettera inserita dall'art. 9 della
[14] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[15] Lettera inserita dall'art. 9 della
[16] Lettera inserita dall'art. 9 della
[17] Lettera inserita dall'art. 6 della
[18] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[19] Comma così modificato dall'art. 6 della
[20] Comma inserito dall'art. 9 della
[21] Articolo così sostituito dall'art. 21 della
[22] Articolo inserito dall'art. 5 della
[23] Articolo inserito dall'art. 1 della
[24] Comma già sostituito dall'art. 21 della
[25] Comma inserito dall'art. 11 della
[26] Comma inserito dall'art. 11 della
[27] Comma inserito dall'art. 29 della
[28] Comma già sostituito dall'art. 21 della
[29] Comma sostituito dall'art. 7 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[31] Comma sostituito dall'art. 21 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[33] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[34] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[35] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[36] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[37] Comma inserito dall'art. 7 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[39] Comma già modificato dall'art. 21 della
[40] Comma modificato dall'art. 21 della
[41] Comma così modificato dall'art. 8 della
[42] Comma abrogato dall'art. 16 della
[43] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[44] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[45] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[46] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[47] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[48] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[49] Comma aggiunto dall'art. 1 della