§ 2.3.360 - L.R. 8 marzo 2021, n. 4.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:08/03/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Abrogazione disposizioni di legge in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Art. 3.  (Destinazione tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 4.  (Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20)
Art. 5.  (Integrazione finanziamento interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)
Art. 6.  (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")
Art. 7.  (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)
Art. 8.  (Copertura finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.360 - L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021).

(B.U. 10 marzo 2021, n. 16 - S.S. n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2021-2023, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Abrogazione disposizioni di legge in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge statale in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), conformemente al comma 629 dell'articolo 1 della medesima legge, è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali).

2. Al fine del coordinamento normativo, sono altresì abrogati il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2011 e l'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 (Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.

 

     Art. 3. (Destinazione tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea la parola: "sessantasette" è sostituita con la parola: "settantuno";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; ";

c) la lettera b) è abrogata;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, alla superficie agro-silvo-pastorale ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:

i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;

ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3; ";

e) la lettera d-bis) è abrogata.

 

     Art. 4. (Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20)

1. In considerazione della natura di ente pubblico economico dell'Azienda vivaistica regionale Umbraflor e nell'interesse regionale della sua continuità operativa, la Giunta regionale è autorizzata a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), per consentire l'attuazione del piano di rientro dei debiti della medesima Azienda nei confronti della Regione, mediante:

a) concessione della sospensione del versamento delle rate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, previa estinzione delle rate scadute al 31 dicembre 2020;

b) rimodulazione del piano di rateizzazione per l'estinzione del debito residuo alla data del 31 dicembre 2020 con scadenza al 31 dicembre 2036;

c) mantenimento del medesimo tasso d'interesse sul debito residuo previsto nel piano originario, computando in tale importo anche gli interessi maturati nel periodo di sospensione.

2. Dall'applicazione del presente articolo derivano minori entrate relative agli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio regionale di previsione 2021-2023 al Titolo 5, Tipologia 300 e al Titolo 3, Tipologia 300, per il rimborso delle quote capitali e delle quote interessi, rispettivamente dell'importo complessivo di euro 191.524,31, 90.128,17 e 90.128,16 già compensate nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023.

 

     Art. 5. (Integrazione finanziamento interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Al fine di favorire il completamento degli interventi conseguenti al sisma del 15 dicembre 2009 di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) è autorizzata per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse finanziarie disponibili ad essi vincolate, la spesa aggiuntiva di euro 200.000,00 alla Missione 11 "Soccorso civile ", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali ", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023.

 

     Art. 6. (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 7. (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.