Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 08/03/2021 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Abrogazione disposizioni di legge in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione) |
Art. 3. (Destinazione tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 4. (Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20) |
Art. 5. (Integrazione finanziamento interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3) |
Art. 6. (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS") |
Art. 7. (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto) |
Art. 8. (Copertura finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.360 - L.R. 8 marzo 2021, n. 4.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021).
(B.U. 10 marzo 2021, n. 16 - S.S. n. 2)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione con la presente
Art. 2. (Abrogazione disposizioni di legge in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
1. Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge statale in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 1, comma 628, della
2. Al fine del coordinamento normativo, sono altresì abrogati il comma 1 dell'articolo 3 della
3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.
Art. 3. (Destinazione tasse di concessioni regionali di cui alla
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della
a) all'alinea la parola: "sessantasette" è sostituita con la parola: "settantuno";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; ";
c) la lettera b) è abrogata;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, alla superficie agro-silvo-pastorale ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:
i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della
ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del
e) la lettera d-bis) è abrogata.
Art. 4. (Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della
1. In considerazione della natura di ente pubblico economico dell'Azienda vivaistica regionale Umbraflor e nell'interesse regionale della sua continuità operativa, la Giunta regionale è autorizzata a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 38 della
a) concessione della sospensione del versamento delle rate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, previa estinzione delle rate scadute al 31 dicembre 2020;
b) rimodulazione del piano di rateizzazione per l'estinzione del debito residuo alla data del 31 dicembre 2020 con scadenza al 31 dicembre 2036;
c) mantenimento del medesimo tasso d'interesse sul debito residuo previsto nel piano originario, computando in tale importo anche gli interessi maturati nel periodo di sospensione.
2. Dall'applicazione del presente articolo derivano minori entrate relative agli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio regionale di previsione 2021-2023 al Titolo 5, Tipologia 300 e al Titolo 3, Tipologia 300, per il rimborso delle quote capitali e delle quote interessi, rispettivamente dell'importo complessivo di euro 191.524,31, 90.128,17 e 90.128,16 già compensate nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 5. (Integrazione finanziamento interventi di cui alla
1. Al fine di favorire il completamento degli interventi conseguenti al sisma del 15 dicembre 2009 di cui alla
Art. 6. (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")
1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 10 della
Art. 7. (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della
Art. 8. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.