Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 12/04/2022 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione all'articolo 1 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 6 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 4. Modificazione all'articolo 8 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 5. Modificazione all'articolo 9 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 6. Modificazioni all'articolo 13 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 14 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 8. Modificazioni all'articolo 15 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 9. Modificazioni all'articolo 16 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 10. Modificazione all'articolo 17 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 11. Modificazioni all'articolo 19 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 12. Modificazioni all'articolo 24 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 13. Modificazioni all'articolo 25 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 14. Modificazioni all'articolo 26 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 15. Modificazioni all'articolo 27 della L.R. n. 31/2013. |
Art. 16. Abrogazioni. |
§ 4.2.107 - L.R. 12 aprile 2022, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
(B.U. 20 aprile 2022, n. 18)
Art. 1. Modificazione all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 2 della
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 1 le lettere a), b), c), d), e g) sono abrogate;
b) al comma 1, lettera h) le parole: "non riservate allo Stato e agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle materie indicate dal
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La Regione, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1, comma 2, esercita le proprie competenze nelle materie individuate dall'articolo 8 del
d) il comma 2 è abrogato.
Art. 3. Modificazioni all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 sono soppresse le parole: "con la Regione";
b) al comma 4 dopo la parola: "RUN" sono inserite le seguenti: ", previa verifica tecnica, ";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 4. Modificazione all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 5. Modificazione all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
"4-bis. Gli interventi in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici sono eseguiti in conformità a quanto prescritto dal
Art. 6. Modificazioni all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
a) la parola: "adottano" è sostituita dalle seguenti: "possono adottare";
b) sono soppresse le parole: "entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 5 della
Art. 7. Modificazioni all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) al comma 1 dopo le parole: "impianti radioelettrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di leale collaborazione, ";
b) al comma 1 le parole: "al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche.";
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 8. Modificazioni all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1 le parole: "I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8, comma 6, della
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del
c) il comma 2 è abrogato.
Art. 9. Modificazioni all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal
b) al comma 4 sono soppresse le parole: "di cui agli articoli 87 e 87-bis, del
c) all'alinea del comma 6 le parole: "che indichi:" sono sostituite dalle seguenti: "recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.";
d) al comma 6 le lettere a), b) e c) sono abrogate;
e) al comma 7, le parole: "al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";
f) al comma 8 sono soppresse le parole: "e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d)";
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall'articolo 47 del
h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni della
Art. 10. Modificazione all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 11. Modificazioni all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) alla rubrica sono soppresse le parole: "e utilizzo della potenza autorizzata";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16.";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.
1-ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).";
d) il comma 2 è abrogato.
Art. 12. Modificazioni all'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 13. Modificazioni all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) al comma 2 le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) al comma 3 le parole: "regolamento comunale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalla seguente: "comune";
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 9 le parole: "ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo" e sono soppresse le parole: "e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione".
Art. 14. Modificazioni all'articolo 26 della
1. All'articolo 26 della
a) [i commi 1 e 3 sono abrogati] [1];
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per gli interventi di cui all'articolo 21 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
c) [il comma 6 è abrogato] [2].
Art. 15. Modificazioni all'articolo 27 della
1. All'articolo 27 della
a) al comma 1 le lettere b), c), d), e), f) e g) sono abrogate;
b) al comma 5 le parole: "entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente";
c) il comma 6 è abrogato.
Art. 16. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) l'articolo 4;
b) l'articolo 5;
c) l'articolo 7;
d) i commi 5 e 6 dell'articolo 9;
e) l'articolo 10;
f) l'articolo 11;
g) l'articolo 12;
h) il comma 3 dell'articolo 18;
i) l'articolo 20;
j) il Capo IV;
k) l'articolo 21;
l) il Capo V;
m) l'articolo 22;
n) l'articolo 23;
o) l'articolo 28.
[1] Lettera abrogata dall'art. 21 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 21 della