§ 2.3.365 - L.R. 30 dicembre 2021, n. 18.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/12/2021
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)
Art. 3.  (Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)
Art. 4.  (Copertura finanziaria)
Art. 5.  (Disposizione sull'efficacia)


§ 2.3.365 - L.R. 30 dicembre 2021, n. 18.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).

(B.U. 31 dicembre 2021, n. 77 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2022-2024, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento e agevolare l'accesso alle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento) e successive modificazioni, la Regione concede un contributo a fondo perduto di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00, ai consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della medesima legge, residenti nel territorio regionale anche non in possesso di un provvedimento di omologazione del giudice ai sensi della citata legge 3/2012 [1].

2. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00 in funzione del numero di domande pervenute, delle spese documentate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza [2].

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, per le finalità di cui al comma 1, definisce forme di collaborazione con la Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura), anche in relazione alle modalità di concessione del contributo ai sensi del comma 2, nell'ambito delle attività da essa svolte a favore di coloro che, incontrando difficoltà di accesso al credito a causa del sovraindebitamento, sono potenziali vittime del reato di usura [3].

4. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 40.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

 

     Art. 3. (Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. A decorrere dal 2022 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

a) decoro urbano;

b) manutenzione ordinaria viabilità;

c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;

d) realizzazione soli grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale in favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, per ciascuno degli ambiti di intervento di| cui al medesimo comma, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Per il triennio 2022-2024 al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;

b) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;

c) per euro 800.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024;

d) per euro 280.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2022-2024.

5. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. A decorrere dal 2022 sono revocate le precedenti autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)).

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 5. (Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.