§ 2.3.184 - L.R. 25 settembre 2013, n. 18.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:25/09/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Saldo finanziario)
Art. 2.  (Copertura finanziaria)
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere)
Art. 4.  (Fondi perenti)
Art. 5.  (Finanziamento interventi art. 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 )
Art. 6.  (Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)
Art. 7.  (Variazioni di bilancio)
Art. 8.  (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 7)
Art. 9.  (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 9)


§ 2.3.184 - L.R. 25 settembre 2013, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

(B.U. 27 settembre 2013, n. 44 - S.S.)

 

Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, è accertato in euro 297.548.898,05. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale di bilancio 9 aprile 2013, n. 9 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 297.548.898,05 per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2013 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 20.528.000,00 dall'anno 2014 in poi.

 

2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2013 e successivi, del bilancio pluriennale 2013-2015.

 

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella "8" allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2013, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2012, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 652.905.217,74, come risulta dalla Tabella "6" allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella "7" allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell'esercizio 2012, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2013 e di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. (Finanziamento interventi art. 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 )

1. La somma di euro 920.000,00 iscritta, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 03.1.005 (cap. 304) del Bilancio regionale di previsione 2013 è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1, dell'articolo 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive).

 

     Art. 6. (Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Per l'anno 2013, la Regione integra, con risorse proprie, il finanziamento della spesa sanitaria regionale dell'importo di euro 700.000,00.

 

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, da destinare al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, sono iscritte alla UPB 12.01.005 "Finanziamento livelli di assistenza sanitaria " (cap. 2272 N.I.) - parte Spesa - del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013.

 

3. Le risorse di cui al presente articolo possono essere integrate dalla Giunta regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN).

 

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente di cui al presente articolo.

 

5. Per gli anni 2014 e successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "1" e "2" allegate alla presente legge.

 

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 7)

1. Alla Tabella C) della legge regionale 9 aprile 2013, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella "5" allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 9)

1. La Tabella C) della l.r. 9/2013, relativa alla verifica della prescrizione di cui all'articolo 36, comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella "3 " allegata alla presente legge.

 

2. La Tabella D) della l.r. 9/2013, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all'articolo 36, comma 4 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella "4 " allegata alla presente legge.

 

3. La Tabella H) della l.r. 9/2013, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2012, è sostituita dalla Tabella " 8 " allegata alla presente legge.

 

4. La Tabella F) della l.r. 9/2013 relativa alla situazione mutui e prestiti è sostituita dalla Tabella " 9 " allegata alla presente legge.

 

5. La Tabella L) della l.r. 9/2013, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella "10 " allegata alla presente legge.

 

6. La Tabella M) della l.r. 9/2013, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013, è sostituita dalla Tabella "11 " allegata alla presente legge.

 

7. La Tabella "N " della l.r. 9/2013, relativa alla perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) è sostituita dalla Tabella "12 " allegata alla presente legge.

 

8. La Tabella V) della l.r. 9/2013, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella "13 " allegata alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)