Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 25/09/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Finanziamento interventi art. 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 ) |
Art. 6. (Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA) |
Art. 7. (Variazioni di bilancio) |
Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 7) |
Art. 9. (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 9) |
§ 2.3.184 - L.R. 25 settembre 2013, n. 18.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
(B.U. 27 settembre 2013, n. 44 - S.S.)
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2013 e successivi, del bilancio pluriennale 2013-2015.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2013, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2012, a norma dell'articolo 82, comma 6 della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della
Art. 5. (Finanziamento interventi art. 8-bis della
1. La somma di euro 920.000,00 iscritta, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 03.1.005 (cap. 304) del Bilancio regionale di previsione 2013 è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1, dell'articolo 8-bis della
Art. 6. (Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)
1. Per l'anno 2013, la Regione integra, con risorse proprie, il finanziamento della spesa sanitaria regionale dell'importo di euro 700.000,00.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, da destinare al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, sono iscritte alla UPB 12.01.005 "Finanziamento livelli di assistenza sanitaria " (cap. 2272 N.I.) - parte Spesa - del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013.
3. Le risorse di cui al presente articolo possono essere integrate dalla Giunta regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN).
4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente di cui al presente articolo.
5. Per gli anni 2014 e successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 7. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "1" e "2" allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 8. (Modificazione alla
1. Alla Tabella C) della
Art. 9. (Modificazioni alla
1. La Tabella C) della
2. La Tabella D) della
3. La Tabella H) della
4. La Tabella F) della
5. La Tabella L) della
6. La Tabella M) della
7. La Tabella "N " della
8. La Tabella V) della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI
(Omissis)