Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 16/12/2021 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1990) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 19/2020) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 43 della l.r. 31/2008) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 31/2008) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 154 della l.r. 31/2008) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 156 della l.r. 31/2008 ) |
Art. 8. (Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008) |
Art. 9. (Modifiche alla l.r. 26/1993) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 6/2010) |
Art. 11. (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010 ) |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della l.r. 27/2015) |
Art. 13. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2003) |
Art. 15. (Introduzione dell’articolo 27 bis nella l.r. 16/2016) |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2009. Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei [...] |
Art. 18. (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003) |
Art. 19. (Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. 9/2005) |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 15/2021) |
Art. 21. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’art. 5 bis, comma 2, della l.r. 73/1989, come introdotto dall’art. 1 della l.r. [...] |
Art. 22. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.63 - L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021.
(B.U. 20 dicembre 2021, n. 51 suppl.)
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
'Art. 4. (Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull'attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della
2. Il comma 5 dell’articolo 1 della
“5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione annuale di Aria S.p.A., predisposta sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. Entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 e a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive.';
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
'Art. 5. (Diffusione della cultura legata agli Alpini)
1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'A.N.A.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:
a) conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell'A.N.A;
b) organizzare un viaggio di istruzione premio nei luoghi interessati da eventi storico - culturali legati agli alpini, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'A.N.A.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione dei premi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.'.
Titolo II
Ambito economico
Art. 4. (Modifica all’articolo 43 della
1. Alla
a) dopo il comma 8 quater dell'articolo 43, è aggiunto il seguente:
'8 quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 61 della
1. All'articolo 61 della
a) al secondo periodo del comma 9 bis, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione, la Provincia di Sondrio,' e la parola 'riseve' è sostituita dalla seguente: 'riserve'.
Art. 6. (Modifica all’articolo 154 della
1. Alla
a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente: 'È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.' [1].
Art. 7. (Modifica all’articolo 156 della
1. Alla
a) all'articolo 156, comma 2, lettera b), dopo le parole 'a denominazione comunale (De.Co.),' sono inserite le seguenti: 'prodotti agroalimentari tradizionali lombardi (PAT),'.
Art. 8. (Modifiche agli articoli 158 e 161 della
1. Alla
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 158 la parola 'Le' è sostituita dalle seguenti: 'Tutte le';
b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono inoltre il marchio attestante la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).';
c) al comma 1 dell'articolo 161 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo quanto riportato nel certificato di connessione.'.
Art. 9. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 è inserito il seguente:
'3 bis. L'annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale.' ;
b) al comma 2.1 dell'articolo 35 dopo le parole 'di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore' sono inserite le seguenti: 'residente in Lombardia';
c) al comma 5 dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Tali corsi sono disciplinati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio e le relative abilitazioni hanno validità sui territori di rispettiva competenza.';
d) al comma 5 bis dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Regione e la Provincia di Sondrio disciplinano corsi integrativi per gli operatori autorizzati dalle province alla data di entrata in vigore della
e) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 43 dopo la parola 'cinematografiche' sono inserite le seguenti: 'o video registrazioni'.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) al secondo periodo del comma 10 le parole 'i comuni devono rilasciare' sono sostituite dalle seguenti: 'ciascun operatore deve possedere' e le parole 'nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante' sono soppresse;
b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: 'La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.' .
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli operatori che possiedono autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su posteggio isolato dall'1 settembre 2022.
Art. 11. (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della
1. Alla
a) al comma 4 bis dell'articolo 89 bis le parole '1 gennaio 2022' sono sostituite dalle seguenti: '1 ottobre 2022';
b) al comma 1 dell'articolo 101 dopo le parole 'impianti di distribuzione di carburanti' sono inserite le seguenti: 'ad uso pubblico' e dopo le parole 'modifiche agli impianti' sono inserite le seguenti: 'ad uso pubblico';
c) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 101 è aggiunta la seguente:
'c bis) apporti modifiche a impianti a uso privato in violazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, la tutela dell'ambiente e la prevenzione degli incendi.' .
Art. 12. (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della
1. Alla
a) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'Art. 63. (Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.
4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021'.
5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2.' ;
b) l'articolo 64 è abrogato;
c) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 2 le parole 'iscritto al registro regionale' sono sostituite dalla seguente: 'abilitato' e le parole 'possedere il requisito della iscrizione in detto registro' sono sostituite dalle seguenti: 'l'abilitazione';
2) al comma 4 la parola 'chiunque' è sostituita dalle seguenti: 'il direttore tecnico già iscritto nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021' che'.
Art. 13. (Modifica all’articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
2 ter. L'aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della
a) in ascensioni sci-alpinistiche;
b) in escursioni sciistiche;
c) su ghiacciai;
d) su cascate di ghiaccio.
2 quater. L'aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della
2 quinquies. L'abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.
2 sexies. L'ammissione al corso di formazione per le attività di cui al comma 2 quater è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di primo livello. L'abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell'abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.' .
Titolo III
Ambito socio-sanitario
Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 della
a) le parole 'entro il 30 aprile di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il termine previsto per l'approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche'.
Titolo IV
Ambito territoriale
Art. 15. (Introduzione dell’articolo 27 bis nella
1. Dopo l'articolo 27 della
'Art. 27 bis. (Decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico di unità abitative comprese in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili)
1. L'ente proprietario di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico, compresi in un fabbricato realizzato da almeno trent'anni e dichiarato espressamente, con apposito atto dell'autorità competente, interamente inagibile o inabitabile per un periodo continuativo di almeno cinque anni, può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico, a condizione che non sia stato possibile procedere al recupero dei suddetti alloggi, in base a esigenze di razionalizzazione ed economicità di gestione del patrimonio, tenuto conto del periodo di ammortamento del bene.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021', e previo parere consultivo della commissione consiliare competente, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l'accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che della condizione di cui al comma 1, della classe di fabbisogno abitativo non elevato e del numero di abitanti del comune, dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento e dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi compresi nei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L'ente proprietario è tenuto a destinare i proventi derivanti da ogni eventuale alienazione o valorizzazione delle unità abitative non più sottoposte a vincolo a favore di interventi volti a manutenere o incrementare il patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici.
4. Le unità abitative per cui sia stata disposta la decadenza dal vincolo di destinazione a servizi abitativi pubblici, con la conseguente cancellazione dall'anagrafe regionale di cui all'articolo 5, non rilevano ai fini del calcolo dei limiti percentuali di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 28.' .
Art. 16. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole 'e di autonomia' è inserita la seguente: 'patrimoniale,';
b) alla lettera d) del comma 6 dopo le parole 'al quale compete la responsabilità gestionale;' sono inserite le seguenti: 'ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell'art. 5
c) all'ultimo periodo del comma 10.4, dopo le parole 'dei rispettivi' sono inserite le seguenti: 'incarichi e';
d) al comma 10.4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell'Assemblea.' ;
e) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.' .
Art. 17. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al primo periodo del comma 12 bis le parole 'le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure previste per la relativa stipula' sono sostituite dalle seguenti: 'le convenzioni hanno durata massima triennale e sono rinnovabili, fino a un massimo di tre anni per ciascun rinnovo, con le medesime procedure previste per la relativa stipula';
b) al comma 12 quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di convenzioni di durata pari o inferiore a un anno, la relazione di cui al precedente periodo è trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza della convenzione.' .
2. Le modifiche all'articolo 6, commi 12 bis e 12 quinquies, della
Art. 18. (Modifiche agli articoli 29 e 30 della
1. Alla
a) il comma 1 quater dell'articolo 29 è abrogato;
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 30 le parole 'Programma energetico ambientale regionale (PEAR)' sono sostituite dalle seguenti: 'Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC)' e la parola 'PEAR' è sostituita dalla seguente: 'PREAC';
c) al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 le parole ', derivanti da processi di carattere energetico' sono soppresse;
d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 le parole 'dell'area limitrofa alla centrale' sono soppresse e le parole 'per la produzione termoelettrica' sono sostituite dalle seguenti: 'privilegiando la produzione di energia da fonti rinnovabili e la modalità di autoconsumo';
e) il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
'2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, prevede obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti fissati in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 19, dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (COP21), e può essere aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche di obiettivi nazionali ed europei derivanti da nuove disposizioni o dall'assunzione di nuovi impegni internazionali.' ;
f) il comma 2 bis dell'articolo 30 è abrogato.
Art. 19. (Modifiche agli articoli 3 e 7 della
1. Alla
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole 'lettera c)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera d)';
b) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole 'all'articolo 3, comma 3,' sono inserite le seguenti: 'lettere a), b), e d),'.
Art. 20. (Modifiche all’articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1 le parole ', dei gessi di defecazione o dei carbonati di calcio da defecazione' sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4 le parole ', ai gessi di defecazione e ai carbonati di calcio da defecazione, prodotti utilizzando fanghi di depurazione' sono soppresse;
d) al comma 5 le parole 'da 1 a 4' sono sostituite dalle seguenti: '1, 2 e 4.'.
Art. 21. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’art. 5 bis, comma 2, della
1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 bis della
2. L'articolo 55 quater della
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della
4. Al comma 4 dell'articolo 23 della
5. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della
6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.