§ 1.8.63 - L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:16/12/2021
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1990)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 19/2020)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 43 della l.r. 31/2008)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 31/2008)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 154 della l.r. 31/2008)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 156 della l.r. 31/2008 )
Art. 8.  (Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 26/1993)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 6/2010)
Art. 11.  (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010 )
Art. 12.  (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della l.r. 27/2015)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2003)
Art. 15.  (Introduzione dell’articolo 27 bis nella l.r. 16/2016)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2009. Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei [...]
Art. 18.  (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003)
Art. 19.  (Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. 9/2005)
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 15/2021)
Art. 21.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’art. 5 bis, comma 2, della l.r. 73/1989, come introdotto dall’art. 1 della l.r. [...]
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.63 - L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021.

(B.U. 20 dicembre 2021, n. 51 suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Disposizioni sull'invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/1975 e del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 33/2007)

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia) è sostituito dal seguente:

'Art. 4. (Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull'attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).'.

2. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008) è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione annuale di Aria S.p.A., predisposta sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, trasmette al Consiglio regionale una relazione informativa sull’attività svolta dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) nell’esercizio delle funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione unica appaltante.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/1990)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 e a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive.';

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 19/2020)

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) è sostituito dal seguente:

'Art. 5. (Diffusione della cultura legata agli Alpini)

1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'A.N.A.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:

a) conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell'A.N.A;

b) organizzare un viaggio di istruzione premio nei luoghi interessati da eventi storico - culturali legati agli alpini, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'A.N.A.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione dei premi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.'.

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 43 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 8 quater dell'articolo 43, è aggiunto il seguente:

'8 quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), promossi dalla Regione, siano previsti interventi di trasformazione del bosco.'.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 9 bis, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione, la Provincia di Sondrio,' e la parola 'riseve' è sostituita dalla seguente: 'riserve'.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 154 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente: 'È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.' [1].

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 156 della l.r. 31/2008 )

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 156, comma 2, lettera b), dopo le parole 'a denominazione comunale (De.Co.),' sono inserite le seguenti: 'prodotti agroalimentari tradizionali lombardi (PAT),'.

 

     Art. 8. (Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 158 la parola 'Le' è sostituita dalle seguenti: 'Tutte le';

b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'Le aziende che offrono il servizio di alloggio espongono inoltre il marchio attestante la classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96).';

c) al comma 1 dell'articolo 161 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo quanto riportato nel certificato di connessione.'.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 è inserito il seguente:

'3 bis. L'annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale.' ;

b) al comma 2.1 dell'articolo 35 dopo le parole 'di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore' sono inserite le seguenti: 'residente in Lombardia';

c) al comma 5 dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Tali corsi sono disciplinati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio e le relative abilitazioni hanno validità sui territori di rispettiva competenza.';

d) al comma 5 bis dell'articolo 41 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Regione e la Provincia di Sondrio disciplinano corsi integrativi per gli operatori autorizzati dalle province alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2016, qualora non siano in possesso dei requisiti formativi di cui ai commi 3 e 5.' ;

e) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 43 dopo la parola 'cinematografiche' sono inserite le seguenti: 'o video registrazioni'.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 6/2010)

1. All'articolo 21 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 10 le parole 'i comuni devono rilasciare' sono sostituite dalle seguenti: 'ciascun operatore deve possedere' e le parole 'nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante' sono soppresse;

b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: 'La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.' .

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli operatori che possiedono autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su posteggio isolato dall'1 settembre 2022.

 

     Art. 11. (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010 )

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis dell'articolo 89 bis le parole '1 gennaio 2022' sono sostituite dalle seguenti: '1 ottobre 2022';

b) al comma 1 dell'articolo 101 dopo le parole 'impianti di distribuzione di carburanti' sono inserite le seguenti: 'ad uso pubblico' e dopo le parole 'modifiche agli impianti' sono inserite le seguenti: 'ad uso pubblico';

c) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 101 è aggiunta la seguente:

'c bis) apporti modifiche a impianti a uso privato in violazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, la tutela dell'ambiente e la prevenzione degli incendi.' .

 

     Art. 12. (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

'Art. 63. (Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.

4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021'.

5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2.' ;

b) l'articolo 64 è abrogato;

c) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 2 le parole 'iscritto al registro regionale' sono sostituite dalla seguente: 'abilitato' e le parole 'possedere il requisito della iscrizione in detto registro' sono sostituite dalle seguenti: 'l'abilitazione';

2) al comma 4 la parola 'chiunque' è sostituita dalle seguenti: 'il direttore tecnico già iscritto nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021' che'.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014)

1. All'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) circa l'articolazione della professione di guida alpina in due gradi, l'aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.

2 ter. L'aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna') e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento:

a) in ascensioni sci-alpinistiche;

b) in escursioni sciistiche;

c) su ghiacciai;

d) su cascate di ghiaccio.

2 quater. L'aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017.

2 quinquies. L'abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.

2 sexies. L'ammissione al corso di formazione per le attività di cui al comma 2 quater è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di primo livello. L'abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell'abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.' .

 

Titolo III

Ambito socio-sanitario

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2003)

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) le parole 'entro il 30 aprile di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il termine previsto per l'approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche'.

 

Titolo IV

Ambito territoriale

 

     Art. 15. (Introduzione dell’articolo 27 bis nella l.r. 16/2016)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è inserito il seguente:

'Art. 27 bis. (Decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico di unità abitative comprese in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili)

1. L'ente proprietario di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico, compresi in un fabbricato realizzato da almeno trent'anni e dichiarato espressamente, con apposito atto dell'autorità competente, interamente inagibile o inabitabile per un periodo continuativo di almeno cinque anni, può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico, a condizione che non sia stato possibile procedere al recupero dei suddetti alloggi, in base a esigenze di razionalizzazione ed economicità di gestione del patrimonio, tenuto conto del periodo di ammortamento del bene.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021', e previo parere consultivo della commissione consiliare competente, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l'accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che della condizione di cui al comma 1, della classe di fabbisogno abitativo non elevato e del numero di abitanti del comune, dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento e dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.

3. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi compresi nei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L'ente proprietario è tenuto a destinare i proventi derivanti da ogni eventuale alienazione o valorizzazione delle unità abitative non più sottoposte a vincolo a favore di interventi volti a manutenere o incrementare il patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici.

4. Le unità abitative per cui sia stata disposta la decadenza dal vincolo di destinazione a servizi abitativi pubblici, con la conseguente cancellazione dall'anagrafe regionale di cui all'articolo 5, non rilevano ai fini del calcolo dei limiti percentuali di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 28.' .

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012)

1. All'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole 'e di autonomia' è inserita la seguente: 'patrimoniale,';

b) alla lettera d) del comma 6 dopo le parole 'al quale compete la responsabilità gestionale;' sono inserite le seguenti: 'ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell'art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all'elenco regionale accetti l'incarico presso l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il direttore è nominato dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco i cui requisiti sono individuati dalla provincia di Sondrio, sentita la Giunta regionale e la stessa agenzia, nel rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);';

c) all'ultimo periodo del comma 10.4, dopo le parole 'dei rispettivi' sono inserite le seguenti: 'incarichi e';

d) al comma 10.4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell'Assemblea.' ;

e) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.' .

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2009. Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 12 bis le parole 'le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure previste per la relativa stipula' sono sostituite dalle seguenti: 'le convenzioni hanno durata massima triennale e sono rinnovabili, fino a un massimo di tre anni per ciascun rinnovo, con le medesime procedure previste per la relativa stipula';

b) al comma 12 quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di convenzioni di durata pari o inferiore a un anno, la relazione di cui al precedente periodo è trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza della convenzione.' .

2. Le modifiche all'articolo 6, commi 12 bis e 12 quinquies, della l.r. 10/2009, di cui al comma 1, possono essere applicate, in riferimento alla durata massima dei rinnovi, anche alle convenzioni stipulate tra la Regione e i consorzi di bonifica ai sensi dello stesso comma 12 bis e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 quater dell'articolo 29 è abrogato;

b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 30 le parole 'Programma energetico ambientale regionale (PEAR)' sono sostituite dalle seguenti: 'Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC)' e la parola 'PEAR' è sostituita dalla seguente: 'PREAC';

c) al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 le parole ', derivanti da processi di carattere energetico' sono soppresse;

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 le parole 'dell'area limitrofa alla centrale' sono soppresse e le parole 'per la produzione termoelettrica' sono sostituite dalle seguenti: 'privilegiando la produzione di energia da fonti rinnovabili e la modalità di autoconsumo';

e) il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

'2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, prevede obiettivi di transizione energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti fissati in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 19, dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (COP21), e può essere aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche di obiettivi nazionali ed europei derivanti da nuove disposizioni o dall'assunzione di nuovi impegni internazionali.' ;

f) il comma 2 bis dell'articolo 30 è abrogato.

 

     Art. 19. (Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. 9/2005)

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole 'lettera c)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera d)';

b) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole 'all'articolo 3, comma 3,' sono inserite le seguenti: 'lettere a), b), e d),'.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 15/2021)

1. All'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ', dei gessi di defecazione o dei carbonati di calcio da defecazione' sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4 le parole ', ai gessi di defecazione e ai carbonati di calcio da defecazione, prodotti utilizzando fanghi di depurazione' sono soppresse;

d) al comma 5 le parole 'da 1 a 4' sono sostituite dalle seguenti: '1, 2 e 4.'.

 

     Art. 21. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’art. 5 bis, comma 2, della l.r. 73/1989, come introdotto dall’art. 1 della l.r. 5/2021; abrogazione dell’art. 55 quater della l.r. 31/2008, come introdotto dall’art. 11 della l.r. 7/2021; modifica dell’art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, come sostituito dall’art. 21 della l.r. 8/2021; modifica dell’art. 23, comma 4, della l.r. 6/2015, come modificato dall’art. 5 della l.r. 8/2021; modifica dell’art. 27 bis della l.r. 6/2015, come introdotto dall’art. 19 della l.r. 15/2021; modifica dell’art. 4, comma 1, lett. e), della l.r. 15/2021; abrogazione del comma 3 dell’art. 2 della l.r. 16/2021 )

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo - Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana'), le parole 'nel quale è valorizzato anche il segno distintivo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della Regione)' sono soppresse.

2. L'articolo 55 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021), è abrogato.

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), dopo le parole 'specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica' sono aggiunte le seguenti: 'su programmi di ISPRA.'.

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), dopo le parole 'pistole al peperoncino' sono inserite le seguenti: 'non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale,'.

5. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), come introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali), le parole 'nonché lo svolgimento di attività di presidio e vigilanza' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia relative a beni mobili o immobili'.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali) le parole 'le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);' sono soppresse.

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia - Servizio psico-pedagogico)) è abrogato.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.