Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 13/02/1990 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. Piano delle iniziative. |
Art. 3. Iniziative urgenti. |
Art. 4. Realizzazione delle iniziative. |
Art. 5. Pubblicazioni del Consiglio. |
Art. 6. Rendicontazione. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
Art. 8. Abrogazioni e modificazioni. |
§ 2.4.39 - L.R. 13 febbraio 1990, n. 9.
Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia.
(B.U. 14 febbraio 1990, n. 7, 1° suppl. ord.).
1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla
Art. 2. Piano delle iniziative.
1. Entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 e a tal fine può effettuare preventive indagini conoscitive [2].
2. Per ogni iniziativa proposta si dovrà specificare:
a) le finalità con riferimento alle competenze ed agli obiettivi della struttura proponente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) il titolo o la materia trattata;
d) il numero di copie indicativo e le categorie di destinatari;
e) il capitolo di spesa del bilancio cui fa capo l'iniziativa;
f) il servizio cui sarà affidata la cura dei contenuti dell'iniziativa.
3. [Il piano viene trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione la competente Commissione può formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine di cui sopra, la competente Commissione non ha formulato osservazioni, la deliberazione segue l'ulteriore corso] [3].
Art. 3. Iniziative urgenti. [4]
1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 2, fatto salvo l’acquisizione del parere preventivo previsto dall’articolo 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare.
Art. 4. Realizzazione delle iniziative.
1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della
2. Il parere preventivo dal precedente primo comma, che è allegato in copia alla deliberazione, deve contenere ogni utile elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di lavoro in particolare su:
a) la tipologia dell'iniziativa;
b) la congruità economica della spesa presunta in rapporto alle finalità espresse nel piano ed alle specifiche competenze regionali;
c) il numero di copie ed il relativo piano di distribuzione;
d) il numero di eventuali copie aggiuntive, nonché la quota di concorso alla spesa a carico dei richiedenti non compresi nel piano di distribuzione gratuita di cui alla precedente lettera c).
3. [6]
Art. 5. Pubblicazioni del Consiglio.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro i termini previsti dal primo comma del precedente art. 2, delibera il proprio programma annuale delle pubblicazioni e delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge, e sovraintende alla redazione, stampa e diffusione delle stesse nell'ambito della normativa attinente all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.
2. Il programma annuale di cui al presente articolo viene trasmesso al Consiglio unitamente al rendiconto dell'anno precedente ai sensi del successivo art. 6.
Art. 6. Rendicontazione.
1. Unitamente alla deliberazione del piano delle iniziative di cui al precedente art. 1, la Giunta trasmette al Consiglio Regionale il rendiconto delle iniziative realizzate nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi conseguiti.
2. Per ogni iniziativa il rendiconto deve specificare:
- il numero di copie acquisite o realizzate e quelle distribuite;
- i destinatari raggiunti;
- la modalità di realizzazione;
- il costo globale dell'iniziativa specificando la distribuzione, gli editori o stampatori o librai o altre agenzie cui è stata commissionata ciascuna iniziativa.
3. Una copia di ciascuna iniziativa è trasmessa alle competenti strutture di documentazione della Giunta e del Consiglio.
Art. 7. Norma finanziaria.
1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante l'impiego delle somme stanziate sui seguenti capitoli di nuova istituzione:
Stato di previsione delle spese
- all'ambito 1, settore 2, obiettivo 9, parte I, è istituito, per memoria, il capitolo 1.2.9.1.2955 «Acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni» per le spese previste dai precedenti artt. 2 e 3;
- all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito, per memoria, il capitolo 1.1.1.1.2956 «Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del Consiglio Regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni» per le spese previste dal precedente art. 5.
2. I seguenti capitoli di spesa, già utilizzati per finanziare le spese di acquisto e diffusione di pubblicazioni, sono abrogati:
1.1.1.1.293 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, documentazione e biblioteca e, in genere, di economato, spese correnti per attrezzature ed arredamento»;
1.2.8.1.338 «Spese per il servizio stampa e informazione relativa a canoni e ad abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, a collegamenti telex, e notiziari, a inserzioni stampa, alla pubblicazione e alla diffusione delle rassegne stampa, istituzionale e del notiziario statistico-regionale»;
1.2.9.1.364 «Spese per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e culturale».
3. Le spese specificate negli oggetti dei capitoli abrogati dal precedente secondo comma e non comprese nei nuovi capitoli istituiti dal precedente primo comma, trovano copertura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
Stato di previsione delle spese
- all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2957 «Acquisto di libri ed altre pubblicazioni e spese di riproduzione grafica per la biblioteca e gli uffici del Consiglio Regionale» per le spese previste dall'art. 1 della
- all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2958 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria ed in genere di economato per le spese previste dall'art. 1 della
- all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2959 «Spese correnti per attrezzature ed arredamento» per le spese previste dall'art. 1 della
- all'ambito 1, settore 2, obiettivo 8, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.2.8.1.2960 «Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, collegamenti telex e notiziari, e la Rassegna Stampa» per le spese previste dall'art. 1 della
4. Le spese di cui al presente articolo sono classificate spese correnti di funzionamento e sono determinate annualmente dalla Legge di bilancio.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la realizzazione o l'acquisto di pubblicazioni o altro materiale di comunicazione deve trovare copertura finanziaria con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1.2.9.1.2955 e 1.1.1.1.2956 di cui al precedente primo comma.
Art. 8. Abrogazioni e modificazioni.
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della
2. I riferimenti agli articoli abrogati della citata
3. Il titolo della
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Comma sostituito dall’art. 1 della
[6] Comma abrogato dall’art. 1 della