Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 24/01/1975 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. (Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta) |
Art. 5. |
§ 3.5.5 - L.R. 24 gennaio 1975, n. 23.
Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia.
(B.U. 22 gennaio 1975, n. 4, suppl.).
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo economico, sociale e del territorio, decisi dalla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la regione Lombardia assume una partecipazione nella Finlombarda-finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A., con sede in Milano, nei limiti e nelle forme previste negli articoli seguenti.
1. Il presidente della giunta regionale, previa delibera di giunta a norma del successivo art. 3, è autorizzato a sottoscrivere numero 1.500 azioni della Finlombarda S.p.A. da nominali lire 1 milioni cadauna per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni.
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato altresì, previa delibera di giunta, a compiere nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. ed a sottoscrivere, in particolare, gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
3. Di tali atti ed accordi verrà data immediata comunicazione al consiglio regionale.
1. La sottoscrizione delle azioni di cui all'articolo precedente, è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della Finlombarda disponga, per la durata della partecipazione regionale alla società, quanto segue:
a) che la società operi per le finalità di cui all'art. 1 in armonia con la programmazione regionale e con i principi contenuti nello statuto della regione;
b) che la società abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività di natura finanziaria e non eserciti direttamente attività industriali o commerciali;
c) che alla società possano partecipare le provincie, i comuni e i loro consorzi, gli altri enti locali della Lombardia gli enti ed aziende di diritto pubblico, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica;
d) che la partecipazione azionaria della regione e degli enti ed aziende cui alla precedente lettera c) non possa essere complessivamente inferiore al 51% del capitale sociale;
e) che sia assicurata l'adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi della società, secondo le forme stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale [1];
f) (Omissis) [2];
Art. 4.(Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull'attività svolta) [3]
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull'attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della
1. Alla spesa di lire 1.500 milioni di cui al precedente art. 2 si fa fronte con altrettanto importo nel maggiore provento accertato al capitolo 321100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, al quale sono apportate le seguenti variazioni:
a) Stato di previsione dell'entrata
Titolo II - categoria II - rubrica 1ª - capitolo 321100 - interessi attivi sul fondo di cassa regionale - aumento dello stanziamento: da lire 4.000.000.000 a lire 5.500.000.000 più lire 1.500.000.000.
b) Stato di previsione della spesa.
Titolo II - sezione VI - rubrica 3ª - categoria 11ª - capitolo 263150
- partecipazione al capitale sociale della Finlombarda S.p.A. finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - capitolo di nuova istituzione con lo stanziamento di lire 1.500.000.000.
2. La spesa come sopra autorizzata per l'anno 1974 ed eventualmente non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 18, lett. a) della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 18, lett. b) della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della