Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 assistenza sociale |
Data: | 30/09/2020 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini) |
Art. 3. (Contrasto al bullismo e cultura della solidarietà) |
Art. 4. (Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato) |
Art. 5. (Diffusione della cultura legata agli Alpini) |
Art. 6. (Esperienze formative e di volontariato presso l'A.N.A.) |
Art. 7. (Collaborazione istituzionale) |
Art. 8. (Valorizzazione del ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi e del territorio montano) |
Art. 9. (Programmazione degli interventi) |
Art. 10. (Clausola valutativa) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.151 - L.R. 30 settembre 2020, n. 19.
Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini
(B.U. 2 ottobre 2020, n. 40 suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di:
a) promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;
b) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.
Art. 2. (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. È istituita la 'Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini', da celebrare il 2 aprile di ogni anno, in ricordo del giorno della benedizione dell'ospedale da campo allestito a Bergamo dall'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) per l'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.
Art. 3. (Contrasto al bullismo e cultura della solidarietà)
1. La Regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'A.N.A. finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto al bullismo, nonché la partecipazione delle sezioni territoriali dell'A.N.A. alle iniziative previste dalla
Art. 4. (Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)
1. La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia e per tali finalità incentiva l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nonché le opere di volontariato a favore della collettività, sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della compartecipazione a tali attività.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Art. 5. (Diffusione della cultura legata agli Alpini) [1]
1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'A.N.A.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:
a) conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell'A.N.A;
b) organizzare un viaggio di istruzione premio nei luoghi interessati da eventi storico - culturali legati agli alpini, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'A.N.A.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione dei premi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.
Art. 6. (Esperienze formative e di volontariato presso l'A.N.A.)
1. La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'A.N.A. della Lombardia. Le sezioni e i gruppi territoriali dell'A.N.A., in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa iscrizione al relativo albo, possono presentare progetti di leva civica ai sensi della
Art. 7. (Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
a) l'Esercito italiano e in particolare con i reparti delle truppe alpine;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
c) gli enti locali, comprese le comunità montane e i bacini imbriferi montani;
d) il Club alpino italiano gruppo regionale Lombardia e le relative sezioni sul territorio;
e) le associazioni professionali e gli enti del Terzo settore [2];
f) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dalla
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione può altresì coinvolgere, anche tramite apposite convenzioni, le Agenzie di tutela della salute, le Aziende socio sanitarie territoriali, le Aziende ospedaliere, nonché l'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza.
Art. 8. (Valorizzazione del ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi e del territorio montano)
1. La Regione riconosce il ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, anche secondo quanto disposto dalle leggi regionali 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) e 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).
2. La Regione valorizza in particolare la funzione delle sezioni territoriali dell'A.N.A. nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica lombarda e dei sentieri, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi. A tal fine, nel rilascio e nel rinnovo delle relative concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. in materia di riqualificazione e miglioramento ambientale, di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico, di valorizzazione e conservazione dei rifugi e bivacchi a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.
Art. 9. (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale, per una durata non superiore alla legislatura.
Art. 10. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione dei valori storici e culturali degli Alpini. A tal fine la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche socio-demografiche;
d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 11. (Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 5 della presente legge, stimate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 01'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 11 'Altri servizi generali'- Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Per gli esercizi successivi al 2022 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della