§ 2.3.61 - L.R. 6 agosto 2021, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:06/08/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 19/2007)
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.61 - L.R. 6 agosto 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico.

(B.U. 10 agosto 2021, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 quater dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

'4 quinquies. La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

4 sexies. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico', il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 quinquies. Del Comitato fanno parte:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;

c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;

d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;

e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;

f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;

g) un componente designato da U.P.L.

4 septies. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.

4 octies. La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.'.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dal comma 4 quinquies dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previste in euro 500.000,00 nel 2021, euro 900.000,00 nel 2022 ed euro 1.000.000,00 nel 2023 si provvede con l'incremento, rispettivamente di euro 500.000,00 nel 2021, euro 900.000,00 nel 2022 ed euro 1.000.000,00 nel 2023, delle risorse stanziate alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 06 'Servizi ausiliari all'istruzione' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. [All'attuazione degli interventi previsti ai sensi del comma 4 quinquies dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, concorre il fondo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), finanziato dal Ministero della pubblica istruzione come previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69] [1].


[1] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.