Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 06/08/2021 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 19/2007) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
§ 2.3.61 - L.R. 6 agosto 2021, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico.
(B.U. 10 agosto 2021, n. 32, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 4 quater dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'4 quinquies. La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.
4 sexies. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;
e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
g) un componente designato da U.P.L.
4 septies. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.
4 octies. La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.'.
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dal comma 4 quinquies dell'articolo 5 della
2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. [All'attuazione degli interventi previsti ai sensi del comma 4 quinquies dell'articolo 5 della
[1] Comma abrogato dall'art. 21 della