Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) |
Art. 3. (Soggetti del sistema regionale) |
Art. 4. (Funzioni e compiti) |
Art. 5. (Articolazione dei percorsi del sistema regionale) |
Art. 6. (Clausola valutativa) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
§ 3.8.39 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 30.
Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 58)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto regionale e nel rispetto degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali.
2. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al
2 bis. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:
a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;
b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2;
c) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani [2].
Art. 2. (Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla
2. Il sistema regionale opera al fine di:
a) garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
b) garantire il successo scolastico e formativo;
c) contrastare la dispersione scolastica;
d) facilitare le scelte consapevoli ed orientate dei giovani;
e) sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.
2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del
Art. 3. (Soggetti del sistema regionale)
1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della
2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui al comma 1, ferma la loro autonomia, operano in modo integrato e complementare tra loro al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal primo anno dei percorsi formativi.
2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono operare in modo da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance [5].
2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli organismi di formazione professionale, di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione [6].
2 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui al comma 1 [7].
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale del sistema regionale sono rilasciati dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 4. (Funzioni e compiti)
1. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e dell'offerta formativa assicurando l'unitarietà del sistema su base regionale;
b) adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida statali in materia;
c) monitoraggio del sistema regionale.
2. [Le province partecipano alla programmazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, lettera a) e ne definiscono la programmazione territoriale tramite l'emanazione di avvisi pubblici] [8].
Art. 5. (Articolazione dei percorsi del sistema regionale) [9]
1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:
a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del
b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del
1) apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;
2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;
c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).
3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del
4. La Giunta regionale con proprie deliberazioni stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi pluriennali di cui al presente articolo e assicura la concertazione e il coordinamento fra tutti i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, anche allo scopo di elaborare indicazioni e proposte per la Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del
Art. 6. (Clausola valutativa)
1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 2.
2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale contenente dati e informazioni riguardanti:
a) i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, comma 1 ;
b) l'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale;
c) le azioni di orientamento messe in atto in favore dei giovani;
d) i dati statistici sulle iscrizioni ai vari percorsi formativi, gli abbandoni, le qualifiche ed i diplomi professionali conseguiti;
e) l'ammontare delle risorse finanziare ed il loro utilizzo;
f) i risultati ottenuti in termini di contenimento della dispersione formativa e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano nel predisporre il sistema di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), volto anche alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. AI finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione - Azione 1.1 - e del Fondo Sociale Europeo nei limiti degli importi assegnati per tali finalità.
[1] Comma già modificato dall'art. 12 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Comma inserito dall'art. 13 della
[6] Comma inserito dall'art. 13 della
[7] Comma inserito dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 50 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della