Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 27/03/2017 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione al titolo) |
Art. 2. (Modificazione all'art. 1) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 5. (Modificazioni ed integrazione all'art. 4) |
Art. 6. (Modificazione ed integrazione all'art. 5) |
Art. 7. (Modificazione ed integrazione all'art. 6) |
Art. 8. (Modificazioni all'art. 7) |
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8) |
Art. 10. (Modificazione ed integrazioni all'art. 9) |
Art. 11. (Integrazioni alla l.r. 6/2006) |
Art. 12. (Modificazione e integrazione all'articolo 10) |
Art. 13. (Modificazioni all'art. 10 bis) |
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 10 ter) |
Art. 15. (Modificazioni all'art. 14) |
Art. 16. (Integrazione alla l.r. 6/2006) |
Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 18) |
Art. 18. (Abrogazione dell'art. 19) |
Art. 19. (Integrazione alla l.r. 6/2006) |
Art. 20. (Modificazioni all'art. 21) |
Art. 21. (Integrazione all'art. 24) |
Art. 22. (Disposizioni transitorie) |
§ 5.4.64 - L.R. 27 marzo 2017, n. 2.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).
(B.U. 29 marzo 2017, n. 13)
Art. 1. (Modificazione al titolo)
1. Al titolo della
Art. 2. (Modificazione all'art. 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della
"f) servizi abitativi ed edilizia residenziale per studenti universitari;
g) servizi di ristorazione e interventi sulle relative strutture; ".
Art. 5. (Modificazioni ed integrazione all'art. 4)
1. Alla rubrica dell'articolo 4 della
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della
" 1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento di economia e finanza regionale, del Documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, comma 3, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. "
Art. 6. (Modificazione ed integrazione all'art. 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
" 2 bis. Il programma contiene altresì lo schema di contratto di servizio che viene sottoscritto prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla struttura regionale competente e dall'ADiSU. Tale contratto include gli indicatori, validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 20 bis, finalizzati alla misurazione dei servizi erogati dall'ADiSU per garantire e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la tempistica, la continuità e la qualità dei servizi stessi. Il contratto di servizio è pubblicato sul sito istituzionale dell'ADiSU. ".
Art. 7. (Modificazione ed integrazione all'art. 6)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
" 4 bis. La Conferenza formula altresì proposte in ordine alla relazione annuale del Garante per il diritto allo studio dello studente, di seguito Garante dello studente, di cui all'articolo 8, comma 3. A tal fine il Garante dello studente è sentito dalla Conferenza. ".
Art. 8. (Modificazioni all'art. 7)
1. Alla rubrica dell'articolo 7 della
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della
4. Il comma 3 dell'articolo 7 della
" 3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con voto limitato, al proprio interno, il Garante dello studente, che ha anche funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima, ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno. Il nominativo del Garante dello studente è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADiSU. "
5. Al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)
1. Alla rubrica dell'articolo 8 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
" 2 bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 2 bis, anche con la collaborazione delle strutture dell'ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, segnala alla struttura competente e all'Amministratore unico dell'ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione.
2 ter. Il Garante dello studente, su invito dell'Amministratore unico, può partecipare ad incontri istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ADiSU. ".
3. Il comma 3 dell'articolo 8 della
" 3. Il Garante dello studente presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6 una relazione sulla qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 1, erogati dall'ADiSU, sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5 e sul corretto adempimento del contratto di servizio di cui al comma 2 bis. Per l'attività della Commissione e del Garante dello studente, l'ADiSU assicura un apposito ed adeguato spazio nel proprio sito istituzionale. "
Art. 10. (Modificazione ed integrazioni all'art. 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
" 1 bis. L'ADiSU svolge, altresì, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale e di quanto previsto dai documenti di programmazione comunitaria, le seguenti attività:
a) gestione degli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca, di competenza della Regione, di cui all'articolo 45 del
b) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali, previsti dalla programmazione comunitaria;
c) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, finalizzati alla mobilità internazionale;
d) realizzazione, in collaborazione con le università, gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento, di informazione e di servizi al lavoro, volti ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro.
1 ter. La Giunta regionale nell'adozione delle linee guida di cui al comma 1 bis prevede, per le diverse tipologie di attività di cui al medesimo comma 1 bis, forme di collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, e i servizi per l'impiego, nel rispetto della normativa vigente.
1 quater. Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, l'ADiSU, previa intesa con i soggetti interessati e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto:
a) sostiene la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca di cui all'articolo 45 del
b) supporta le università e le istituzioni di istruzione terziaria nel rapporto con le imprese, nell'ottica di una maggiore integrazione tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione universitaria e terziaria finalizzata alla piena occupazione;
c) promuove la dimensione formativa dell'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca e la diffusione dello stesso presso le imprese, anche attraverso la gestione e l'erogazione di incentivi e la gestione e la realizzazione di azioni di sistema, in collaborazione con le università e le istituzioni di istruzione terziaria. ".
Art. 11. (Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 9 della
" Art. 9 bis. (Umbria Academy)
1. All'ADiSU è attribuita la funzione, denominata Umbria Academy, di promozione nazionale e internazionale dell'istruzione universitaria e terziaria, da esercitare in collaborazione con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.
2. Le modalità di svolgimento della funzione di cui al comma 1 sono stabilite dall'ADiSU, d'intesa con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, anche in relazione ai corridoi educativi e alle altre azioni volte a favorire l'accesso dei rifugiati agli studi universitari promosse dalle istituzioni e dalle organizzazioni preposte.
Art. 9 ter. (Collaborazione interistituzionale)
1. Sulla base di accordi, l'ADiSU svolge, in collaborazione con le università ed altri soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, specifiche attività in materia di job placement e orientamento.
Art. 9 quater. (Gestione degli interventi)
1. Nell'ambito della gestione degli interventi di cui agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e delle connesse risorse finanziarie, l'ADiSU, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle normative vigenti in materia, si attiene a criteri e modalità che tengono conto del numero degli iscritti delle università e delle istituzioni di istruzione terziaria.
2. L'ADiSU, per la gestione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente può stipulare accordi di cooperazione con le università senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale. ".
Art. 12. (Modificazione e integrazione all'articolo 10)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 13. (Modificazioni all'art. 10 bis)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della
2. Il comma 3 dell'articolo 10 bis della
" 3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia. ".
3. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della
4. Alla lettera a-bis) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
5. Al comma 5 dell'articolo 10 bis della
6. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
7. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
8. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
9. Alla lettera i) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
10. Alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 10 bis della
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 10 ter)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 ter della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 ter è abrogata.
Art. 15. (Modificazioni all'art. 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della
3. Al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 16. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 14 della
" Art. 14 bis. (Comitato di indirizzo)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi 269 e 270 dell'articolo 1 della
2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) quattro rappresentati della Regione, di cui due eletti dall'Assemblea legislativa con il voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
d) un rappresentante degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria designato d'intesa tra gli stessi;
e) due rappresentanti degli studenti eletti dalla Commissione di garanzia degli studenti di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte all'Amministratore unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera c);
b) esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:
1) bilancio di previsione e le relative variazioni;
2) bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
c) esercita attività di vigilanza attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera c), da trasmettere alla Giunta regionale e al Garante degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3.
4. I pareri di cui al comma 3, lettera b), sono resi entro venti giorni dalla richiesta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della
5. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso salvo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute nei limiti definiti dalla normativa nazionale e regionale.
6. Il Comitato elegge nella prima seduta il presidente del Comitato stesso e si dota di un regolamento di funzionamento nel quale è altresì stabilito il periodo di durata in carica del Presidente. ".
Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della
3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 18 della
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della
" 4 bis. L'ADiSU può avvalersi dell'Agenzia forestale regionale di cui all'articolo 18 della
4 ter. L'ADiSU, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del
Art. 18. (Abrogazione dell'art. 19)
1. L'articolo 19 della
Art. 19. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 20 della
" Art. 20 bis. (Organismo Indipendente di Valutazione)
1. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del
Art. 20. (Modificazioni all'art. 21)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
" 2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente, entro il trenta giugno, una relazione sul conseguimento degli obiettivi previsti dal programma annuale e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU nel corso dell'anno precedente. ".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
" 2 bis. La relazione di cui al comma 2 contiene, altresì, risposte documentate in ordine alla realizzazione e al finanziamento delle attività previste agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e in particolare:
a) gli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca;
b) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali;
c) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti finalizzati alla mobilità internazionale;
d) le attività di orientamento, informazione e di servizi per il lavoro e job placement;
e) le attività realizzate nell'ambito della funzione Umbria Academy. ".
Art. 21. (Integrazione all'art. 24)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della
" 3 bis. A decorrere dal 2017 il finanziamento della spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) è determinato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
Art. 22. (Disposizioni transitorie)
1. La Commissione di controllo degli studenti di cui all'articolo 7 della
2. Il Presidente della Commissione di controllo degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3 della
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 4, della
4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla naturale scadenza, l'indennità già fissata per gli stessi, salvo che quella prevista nella deliberazione di cui al comma 3 sia di maggior favore.
5. Il primo Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della
6. Il Commissario straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della
7. [Salvo diverse disposizioni di legge, nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[2] Comma abrogato dall'art. 42 della