§ 3.6.28 - L.R. 27 febbraio 2015, n. 21.
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 sport e tempo libero
Data:27/02/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Piano per lo sport
Art. 5.  Osservatorio regionale
Art. 6.  Sistema informativo regionale dell’attività fisica
Art. 7.  Promozione dell’attività fisica
Art. 8.  Percorsi formativi
Art. 9.  Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 10.  Attività fisica in ambito socio-sanitario
Art. 11.  Esercizio di impianti sportivi
Art. 12.  Regolamento regionale
Art. 13.  Funzioni amministrative di controllo e vigilanza
Art. 14.  Soggetti affidatari
Art. 15.  Regolamento attuativo locale
Art. 16.  Convenzioni
Art. 17.  Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
Art. 18.  Clausola valutativa
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Abrogazioni
Art. 21.  Norma finale


§ 3.6.28 - L.R. 27 febbraio 2015, n. 21.

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

(B.U. 6 marzo 2015, n. 10)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio Regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e), i bis) e q), dello Statuto;

 

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall’attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell’intera società toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizzare in un’unica normativa le disposizioni relative all’attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;

2. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attività finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

3. La Regione Toscana, in considerazione della capillarità sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprietà degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la collettività rinnovando le disposizioni relative alle modalità di affidamento di tale tipologia di impiantistica in modo da consentire la massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Oggetto e finalità

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.

2. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.

3. La Regione, riconoscendo all’attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età;

b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

c) incremento dei praticanti l’attività fisica;

d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;

e) contrasto al doping;

f) promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;

g) promozione dell’attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;

h) diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;

i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;

l) valorizzazione del talento agonistico;

m) promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;

n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;

o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;

p) promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;

q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;

r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;

s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;

t) tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;

u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;

v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell’attività fisica;

z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l’analisi del fenomeno sportivo.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

5. Per l’attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. La Regione riconosce nella pratica dell’attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la salute e i corretti stili di vita della persona;

b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;

c) la leale competitività;

d) l’inclusione sociale;

e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;

f) l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;

g) la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;

h) la promozione del territorio;

i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;

l) la valorizzazione degli impianti sportivi.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.

b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

 

CAPO II - Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative

 

     Art. 4. Piano per lo sport

1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e nell’ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare:

a) indirizzi per il raccordo con la programmazione degli enti locali, in coerenza con l’articolo 5 della l.r. 1/2015, favorendo il concorso degli altri soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti dell’associazionismo sportivo;

b) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature;

c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario all’impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti pubblici, nonché ai soggetti previsti dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);

d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c);

e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature;

f) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione;

g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi;

h) indirizzi e criteri per la redazione, l’individuazione ed il finanziamento dei progetti di attività a carattere regionale;

i) indirizzi per l’attività fisica per i diversamente abili;

l) indirizzi e criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali.

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano, sull’opportunità di un suo aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.

 

     Art. 5. Osservatorio regionale

1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l’osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.

2. L’osservatorio esercita le seguenti attività:

a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;

b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all’incremento dell’attività fisica;

c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell’attività fisica di cui all’articolo 6.

3. L’osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

     Art. 6. Sistema informativo regionale dell’attività fisica

1. E’ istituito il sistema informativo regionale dell’attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull’attività fisica.

2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva.

3. Il sistema informativo è costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a:

a) spazi, impianti e attrezzature per l’attività fisica;

b) persone praticanti l’attività fisica;

c) società, associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.

4. L’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilità degli enti locali, nonché mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell’attività fisica.

5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) tipologie di dati e di informazioni;

b) modalità e termini per la costituzione, l’implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella l.r. 54/2009;

c) motivi di inammissibilità, decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.

 

     Art. 7. Promozione dell’attività fisica [1]

1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l’attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.

2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l’obiettivo di ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.

2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d’iniziativa e nella promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l’attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.

3. La Regione promuove altresì protocolli d’intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica  dell’attività fisica mediante l’impiego di laureati in scienze motorie, o titolari di titoli equipollenti, a supporto dell’insegnante di classe.

 

     Art. 8. Percorsi formativi

1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell’area dei servizi alla persona, correlate all’attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.

2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell’ambito di apposita sezione dedicata all’attività fisica.

 

     Art. 9. Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La Regione promuove, d’intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’integrazione funzionale delle strutture pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell’attività fisica.

2. I percorsi formativi di cui all’articolo 8, sono aperti alla partecipazione del personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto delle loro autonome determinazioni.

 

     Art. 10. Attività fisica in ambito socio-sanitario

1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell’attività fisica per la prevenzione della malattia, promuove l’integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h).

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.

 

CAPO III - Esercizio di impianti sportivi

 

     Art. 11. Esercizio di impianti sportivi

1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

 

     Art. 12. Regolamento regionale

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;

c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;

d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.

2. Dall’applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:

a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motoria;

b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.

 

     Art. 13. Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12.

2. Il comune competente all’accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l’adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell’attività.

3. La gestione di impianti per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.

4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l’immediata sospensione dell'attività.

5. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

6. Il comune per l’accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.

 

CAPO IV - Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali

 

     Art. 14. Soggetti affidatari

1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

 

     Art. 15. Regolamento attuativo locale

1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;

d) durata dell’affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell’impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l’avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all’articolo 14, comma 1;

e) affidamento in gestione commisurato all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della  compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.

3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

 

     Art. 16. Convenzioni

1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed  economiche della gestione dello stesso.

3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.

4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

 

     Art. 17. Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 90, comma 26, della l. 289/2002, gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo per l’utilizzo di cui al comma1.

 

CAPO V - Disposizioni finali

 

     Art. 18. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:

a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;

b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 6.

3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:

a) interventi realizzati per la promozione dell’attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;

b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all’impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;

c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica;

d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all’articolo 1, comma 4;

e) stima dei praticanti l’attività fisica.

4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l’eventuale rimodulazione degli interventi regionali.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015 – 2017.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 20. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).

 

     Art. 21. Norma finale

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”).

2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.

2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale [2].

2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con del. c.r. 18/2012 per i profili di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) o alla relativa nota di aggiornamento [3].


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 2022, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 98 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 98 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.