Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 01/10/2019 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Commissione unica di accertamento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/2017 |
Art. 2. Adeguamento |
§ 3.2.183 - L.R. 1 ottobre 2019, n. 61.
Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017.
(B.U. 9 ottobre 2019, n. 46)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto nella
2. Tale commissione è composta, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della
3. Anche alla luce di alcune criticità emerse in fase applicativa ed al fine di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle commissioni uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire sulla disposizione citata affinché, all’interno delle predette commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico specialista nella branca medica di riferimento qualora, in sede di domanda, la persona interessata lo richieda;
Approva la presente legge
Art. 1. Commissione unica di accertamento. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della
“b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;”.
Art. 2. Adeguamento
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali (USL) si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 1.