§ 3.2.139 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 82.
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/12/2009
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Accreditamento istituzionale
Art. 3.  Requisiti per l'accreditamento ed indicatori
Art. 3 bis.  Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento
Art. 3 ter.  Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
Art. 4.  Accreditamento delle strutture
Art. 5.  Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 6.  Attività di controllo
Art. 6 bis.  Decadenza delle strutture
Art. 7.  Accreditamento dei servizi
Art. 8.  Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
Art. 9.  Attività di controllo
Art. 9 bis.  Decadenza dei servizi
Art. 10.  Processi informativi e diffusione dei dati
Art. 11.  Regolamento di attuazione
Art. 12.  Termini per l’accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati
Art. 13.  Norma transitoria
Art. 14.  Decorrenza dell’efficacia della legge


§ 3.2.139 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 82.

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

(B.U. 31 dicembre 2009, n. 56)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.

 

Considerato quanto segue:

 

1. La legge regionale 41/2005 prevede, all’articolo 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l’accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l’accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005;

 

Si approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi.

2. Con l’espressione “altri servizi alla persona”, di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l’uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

 

     Art. 2. Accreditamento istituzionale

1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato “accreditamento”, si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2. L’accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.

3. L’accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.

3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili [1].

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’articolo 7 della l.r. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11.

 

     Art. 3. Requisiti per l'accreditamento ed indicatori [2]

1. I requisiti per l’accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

4. I requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 11.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.

7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.

 

     Art. 3 bis. Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento [3]

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta da:

a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;

b) il dirigente regionale del settore competente per materia;

c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio sull’attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la commissione tiene conto delle risultanze dell’attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;

b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un’efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, né di presenza né di carica, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.

 

     Art. 3 ter. Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato [4]

1. Per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.

2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.

3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all’articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.

5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.

 

CAPO II

Strutture

 

     Art. 4. Accreditamento delle strutture [5]

1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:

a) dell'autorizzazione al funzionamento;

b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.

4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.

6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.

 

     Art. 5. Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti [6]

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, finalizzata all’individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il medesimo termine, a pena di decadenza, per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1 ter.

 

     Art. 6. Attività di controllo [7]

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3 [8].

1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:

a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;

b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo [9].

1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11 [10].

2. In caso di esito negativo dei controlli, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni [11].

3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura [12].

4. [L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione] [13].

 

     Art. 6 bis. Decadenza delle strutture [14]

1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:

a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;

b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;

c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;

d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.

 

CAPO III

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

 

     Art. 7. Accreditamento dei servizi

1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo [15].

2. Gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale [16].

2 bis. [Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 2, sono sottoposte a controllo con le modalità di cui all’articolo 9] [17].

3. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ovvero dalla persona fisica nel caso di operatore individuale:

a) al comune nel cui territorio la persona giuridica ha sede operativa;

b) al comune nel cui territorio l’operatore individuale è domiciliato.

3. [Il comune istituisce l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L’elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 11] [18].

 

     Art. 8. Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti

1. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 [19].

2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione entro il medesimo termine, a pena di decadenza, è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2 [20].

 

     Art. 9. Attività di controllo

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento [21].

2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5 ed acquisito il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria [22].

3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l’avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l’accreditamento.

 

     Art. 9 bis. Decadenza dei servizi [23]

1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:

a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;

b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;

c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.

 

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 10. Processi informativi e diffusione dei dati

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall’articolo 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all’attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 11. Regolamento di attuazione [24]

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:

a) i requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13 [25];

e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 7, comma 4.

 

     Art. 12. Termini per l’accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati [26]

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell’accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11.

1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l’attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l’indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010 [27].

1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis, non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso [28].

 

     Art. 13. Norma transitoria [29]

1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:

a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;

b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.

3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;

b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;

b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:

a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;

b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.

 

     Art. 14. Decorrenza dell’efficacia della legge [30]

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 settembre 2010, n. 49 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[6] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[7] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[13] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[14] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[15] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[16] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[17] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7.

[19] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[20] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7.

[22] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 febbraio 2013, n. 7 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[23] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[24] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[25] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[26] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 settembre 2010, n. 49.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 settembre 2010, n. 49.

[29] Articolo già sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.

[30] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2017, n. 21.