§ 3.4.25 - L.R. 20 febbraio 2017, n. 4.
Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:20/02/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Tipologia dei servizi e delle prestazioni)
Art. 4.  (Destinatari degli interventi)
Art. 5.  (Piano regionale per il diritto allo studio)
Art. 6.  (Programma regionale per il diritto allo studio)
Art. 7.  (Ente regionale per il diritto allo studio)
Art. 8.  (Organi dell’Ente regionale per il diritto allo studio)
Art. 9.  (Elezione e durata del Consiglio di amministrazione)
Art. 10.  (Funzioni del Consiglio di amministrazione)
Art. 11.  (Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
Art. 12.  (Direttore generale e revisore unico)
Art. 13.  (Vigilanza e controllo)
Art. 14.  (Convenzioni con le università)
Art. 15.  (Conferenza regionale per il diritto allo studio)
Art. 16.  (Sportello unico per lo studente)
Art. 17.  (Tassa regionale per il diritto allo studio)
Art. 18.  (Tassa di abilitazione all’esercizio professionale)
Art. 19.  (Soppressione degli ERSU)
Art. 20.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 22.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 23.  (Dichiarazione d’ urgenza)


§ 3.4.25 - L.R. 20 febbraio 2017, n. 4.

Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio

(B.U. 23 febbraio 2017, n. 22)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi e in particolare:

a) promuovere la cittadinanza, l’integrazione e la socializzazione tra gli studenti;

b) affermare un welfare studentesco efficiente;

c) assicurare l’uniformità delle prestazioni in tutti gli Atenei della regione, nel rispetto delle specificità territoriali;

d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;

e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;

f) agevolare l’interazione tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro;

g) valorizzare l’autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell’attrattività e competitività del sistema marchigiano, anche a livello internazionale, e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l’integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;

h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all’internazionalizzazione, che è obiettivo prioritario della Regione e momento strategico delle attività della stessa, in sinergia con le istituzioni interessate.

2. La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) aderenti, l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e gli enti locali collaborano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità di cui al comma 1 anche attraverso la valorizzazione dei territori.

 

     Art. 2. (Oggetto)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto all’istruzione superiore, di seguito definito diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).

2. Il diritto allo studio è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

 

     Art. 3. (Tipologia dei servizi e delle prestazioni)

1. I servizi e le prestazioni per l’attuazione del diritto allo studio favoriscono l’ingresso degli studenti nel sistema dell’istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.

2. In conformità all’articolo 6 del d.lgs. 68/2012, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in:

a) borse di studio;

b) prestiti d’onore e fiduciari;

c) servizi abitativi;

d) servizi di ristorazione;

e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;

f) servizi di informazione;

g) orientamento al lavoro;

h) interventi a favore di studenti diversamente abili;

i) facilitazioni di trasporto;

l) assistenza sanitaria di base;

m) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative;

n) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;

o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

3. Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano di cui all’articolo 5. Gli studenti in possesso dei requisiti per il conseguimento della borsa di studio non sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, sino alla pubblicazione delle relative graduatorie. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all’articolo 5.

4. Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Conferenza indicata all’articolo 15, entro sei mesi dall’approvazione di questa legge, attiva la Carta regionale dello studente e ne stabilisce le modalità di utilizzo.

5. Gli immobili e le attrezzature destinati ai servizi abitativi e di ristorazione possono essere utilizzati per attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento, organizzate direttamente dai soggetti gestori del diritto allo studio o tramite accordi o convenzioni con i soggetti interessati. I medesimi immobili possono essere utilizzati per garantire, previa apposita convenzione, i servizi di ristorazione, di cui al comma 2, lettera d), ad altre scuole di ogni ordine e grado e ad altri enti pubblici.

 

     Art. 4. (Destinatari degli interventi)

1. In conformità all’articolo 4 del d.lgs. 68/2012, i destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all’articolo 1, comma 2, con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dalla Regione di provenienza.

2. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli interventi previsti in base alla normativa vigente.

3. Ad eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all’articolo 5, soddisfatta la domanda degli studenti e a tariffe differenziate rispetto a questi, possono usufruire degli interventi previsti da questa legge anche:

a) i soggetti laureati da un periodo massimo di ventiquattro mesi, di seguito denominati neolaureati, delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo;

b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;

c) i ricercatori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche;

d) i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i ricercatori, il personale delle università e degli altri enti formativi quali gli AFAM, gli ITS aderenti, l’ISIA e degli enti pubblici aventi sede nel territorio.

 

     Art. 5. (Piano regionale per il diritto allo studio)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale adottata previo parere della Conferenza di cui all’articolo 15, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento approva, in base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio.

2. Il Piano definisce in particolare:

a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio;

b) le priorità nell’attivazione degli interventi;

c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;

d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso;

e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;

f) i criteri e le condizioni per l’attribuzione delle prestazioni;

g) gli indirizzi e le priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3;

h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;

i) i criteri per l’attuazione del controllo e del monitoraggio previsti alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 7.

3. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative.

4. Il piano è correlato alla rendicontazione del triennio precedente.

 

     Art. 6. (Programma regionale per il diritto allo studio)

1. In attuazione del Piano di cui all’articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 15, approva il Programma regionale per il diritto allo studio.

2. Il Programma è adottato entro il 31 maggio di ogni anno e ha efficacia per l’anno accademico successivo.

3. Il Programma determina in particolare:

a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio;

b) un sistema di controllo di gestione che consenta l’attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;

c) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5;

d) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie in conformità ai criteri di ripartizione utilizzati a livello nazionale per il trasferimento delle risorse statali alle Regioni in materia di diritto allo studio e tenuto conto del patrimonio immobiliare in uso da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge;

e) i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente;

f) i criteri per l’esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio.

 

     Art. 7. (Ente regionale per il diritto allo studio)

1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, è istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio di seguito denominato ERDIS.

2. L’ERDIS, quale ente strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all’articolo 3, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. All’ERDIS si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni. La Giunta regionale individua la sede legale dell’ERDIS.

3. L’ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) stipula, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, accordi o convenzioni con le università, secondo il principio di prossimità per la gestione degli interventi di cui all’articolo 3;

b) esegue i controlli sulla qualità e sull’omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati;

c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all’articolo 15 una relazione relativa ai controlli e al monitoraggio di cui alle lettere b) e c);

e) si avvale della SUAM ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 3. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera concernenti appalti di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, devono contenere le clausole sociali di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

f) definisce annualmente, sulla base di quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6, il sistema tariffario riferito ai diversi servizi.

4. Ove siano riscontrate difformità o inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, l’ERDIS, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, si sostituisce a uno o più dei soggetti cui sia stata affidata la gestione degli interventi di cui all’articolo 3.

5. In caso di mancata stipula degli atti di cui alla lettera a) del comma 3, e comunque fino alla stipula degli stessi, l’organizzazione e l’offerta dei servizi e delle prestazioni indicate all’articolo 3 sono realizzate dall’ERDIS attraverso presidi organizzativi territoriali le cui funzioni sono esercitate garantendo il mantenimento dei servizi erogati. I presidi sono organizzati e operano secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’Ente.

6. Qualora una o più università non aderisca alle convenzioni per la gestione degli interventi previsti all’articolo 3, la gestione degli stessi, fatto salvo quanto previsto al comma 5, può essere affidata ad altra università, previo accordo fra le parti interessate e secondo modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Per l’esercizio delle funzioni previste da questa legge, l’ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), trasferito a norma degli articoli 19 e 20.

8. Il personale dell’ERDIS assegnato funzionalmente alle università ai sensi dell’articolo 14, alla scadenza della convenzione rientra nell’ERDIS.

 

     Art. 8. (Organi dell’Ente regionale per il diritto allo studio)

1. Sono organi dell’ERDIS:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Revisore unico.

2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 9. (Elezione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell’ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:

a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;

b) uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle università marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa elegge nella medesima seduta:

a) il Presidente e il Vice Presidente con votazione unica;

b) due componenti con votazioni separate.

3. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.

4. Gli altri componenti, di cui alla lettera b) del comma 2, sono eletti con voto limitato a uno. Risultano eletti i candidati che, nell’ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede comunque al ballottaggio.

5. La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione.

6. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di cessazione per qualsiasi causa dall’iscrizione ad un’università avente sede nella regione.

7. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale.

9. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS è attribuita un’indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla l.r. 11/2010.

10. Lo Statuto dell’Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 10. (Funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività dell’Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6;

b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;

c) adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 7;

d) approva lo Statuto;

e) approva il regolamento di organizzazione dell’Ente ed il regolamento di contabilità e contratti;

f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell’Ente;

g) ripartisce all’interno delle articolazioni amministrative dell’Ente le necessarie risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

h) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione;

l) approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7;

m) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 7;

n) approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7;

o) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

p) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;

q) delibera sull’acquisto e alienazione di beni immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;

r) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio.

2. Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’Ente.

3. Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ERDIS con funzioni di segretario.

 

     Art. 11. (Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore;

c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito nello Statuto.

 

     Art. 12. (Direttore generale e revisore unico)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso l’ERDIS o nelle strutture organizzative della Giunta medesima. La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un’esperienza almeno quinquennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. All’incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

2. Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 7; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11.

3. Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

4. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

5. Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Il revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i soggetti iscritti nell’apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni. Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche).

 

     Art. 13. (Vigilanza e controllo)

1. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) Statuto;

b) regolamento di organizzazione e regolamento di contabilità e contratti;

c) strumenti di programmazione e rendicontazione contabile;

d) dotazione organica e sue variazioni;

e) alienazione e acquisto di immobili;

f) accensioni di mutui e prestiti;

g) programma annuale di attività;

h) accordi e convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7.

2. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull’Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla l.r. 13/2004.

 

     Art. 14. (Convenzioni con le università)

1. Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all’articolo 3, l’ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati. Le università possono gestire gli interventi di cui all’articolo 3 direttamente o attraverso altri organismi previsti dalla normativa di settore.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata almeno quinquennale, possono essere proposte dall’università.

3. Le convenzioni regolano in particolare:

a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) l’assegnazione delle risorse finanziarie;

c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, a qualsiasi titolo a disposizione degli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge, fermo restando il mantenimento della loro attuale consistenza e funzionalità;

d) le modalità di assegnazione funzionale del personale dall’ERDIS alle università per il raggiungimento delle finalità di questa legge secondo criteri oggettivi, da concordare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e le relative modalità di finanziamento.

4. Le università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l’autonoma iniziativa e la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì il corretto inserimento nella vita universitaria e nell’attività lavorativa, anche al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi universitari.

5. Le università, in accordo con gli AFAM, gli ITS aderenti e l’ISIA, con le quali l’ERDIS ha stipulato accordi e convenzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7, in particolare:

a) emanano i bandi per i servizi a concorso;

b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso ai servizi a concorso;

c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi;

d) presentano all’ERDIS e alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’attuazione degli interventi;

e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione per la gestione del diritto allo studio, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

6. Le università possono integrare gli interventi di cui all’articolo 3 con ulteriori interventi, attivati autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni locali, senza oneri di bilancio a carico della Regione.

7. Gli organismi previsti al comma 1, affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio hanno l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato;

c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;

d) il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS o suo delegato ed il Direttore dell’ERDIS o suo delegato;

e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati;

f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università;

g) un Presidente degli AFAM o suo delegato, designato dagli AFAM con sede nella regione;

h) uno studente designato d’intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM;

i) un Presidente degli ITS o suo delegato, designato dalle Fondazioni con sede nella regione che aderiscono all’attuazione del diritto allo studio;

l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS aderenti;

m) il Presidente dell’ISIA o suo delegato;

n) un rappresentante degli studenti dell’ISIA;

o) i sindaci dei Comuni sede legale di università;

p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell’ERDIS designato, d’intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

q) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.

2. I componenti della Conferenza restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale salvo i casi di decadenza per perdita dei requisiti.

3. La Conferenza formula proposte e pareri relativamente agli strumenti di programmazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 e in particolare:

a) rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti;

b) formula proposte per la qualificazione e l’efficienza degli interventi di cui all’articolo 3;

c) propone alla Giunta regionale le modalità di utilizzo della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4 dell’articolo 3;

d) valuta la relazione di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 7.

4. La Giunta regionale istituisce, con riferimento a ciascuna università, Comitati territoriali di concertazione e ne definisce le modalità di raccordo con la Conferenza. I Comitati sono composti da:

a) il rettore dell’università o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante degli AFAM;

d) un rappresentante degli ITS aderenti;

e) un rappresentante dell’ISIA;

f) due rappresentanti degli studenti dell’università. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), uno dei tre rappresenta gli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA;

g) un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l’università, o ha sede uno degli AFAM e ITS aderenti e l’ISIA;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.

5. I Comitati in particolare:

a) esprimono parere sulla proposta del Piano di cui all’articolo 5;

b) contribuiscono al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l’efficienza degli interventi di cui all’articolo 3.

6. La Conferenza e i Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. I Comitati territoriali si riuniscono in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti.

7. Tutti i componenti della Conferenza regionale e dei Comitati territoriali di concertazione partecipano alle riunioni a titolo gratuito, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nella Conferenza regionale, per i quali è previsto nel limite massimo di 30 euro a seduta un gettone di presenza.

 

     Art. 16. (Sportello unico per lo studente)

1. La Giunta regionale, con riferimento a ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d’Istituti dell’alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario attiva lo Sportello unico per lo studente.

2. Lo Sportello unico fornisce informazioni e supporto agli studenti per facilitare l’accessibilità ai servizi e alle prestazioni previsti dall’articolo 3.

3. Il funzionamento dello Sportello unico per lo studente è garantito dal personale delle articolazioni amministrative dell’ERDIS o altre strutture regionali.

 

     Art. 17. (Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio, prevista dall’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica a tutti gli studenti per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

2. L’importo della tassa di cui al comma 1 è disciplinato dall’articolo 3, comma 21, della legge 549/1995.

3. Gli studenti, tenuto conto di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 3, sono tenuti al pagamento all’atto dell’iscrizione in un’unica soluzione.

4. La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione.

5. I criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nel Programma di cui all’articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.

6. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), in quanto compatibili, per l’accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni.

 

     Art. 18. (Tassa di abilitazione all’esercizio professionale)

1. La tassa prevista dal primo comma dell’articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, divenuta tributo proprio regionale, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità previste da questa legge.

2. La tassa è corrisposta dagli interessati con versamento sull’apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria regionale.

3. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla l.r. 18/1995, in quanto compatibili, per l’accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni.

 

     Art. 19. (Soppressione degli ERSU)

1. I commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU) e il Direttore provvedono, ciascuno per le proprie competenze, alla cura degli affari correnti e all’adozione degli atti indifferibili e urgenti sino alla data di costituzione dell’ERDIS ai sensi del comma 4. I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio, della consistenza e destinazione d’uso del patrimonio e il fabbisogno finanziario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta.

2. Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi dalla data di costituzione dell’ERDIS il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all’ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Dalla data di cui al comma 2, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ERSU confluiscono nel patrimonio dell’ERDIS.

4. L’ERDIS si intende costituito con la nomina dei suoi organi da parte della Regione da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto di quanto previsto negli articoli 9 e 12 nonché delle procedure di cui alla l.r. 34/1996.

 

     Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di cui all’articolo 15 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa il Piano di cui all’articolo 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;

b) il Piano ed il Programma previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6, nelle more della costituzione della Conferenza di cui all’articolo 15, sono approvati sentiti i sindaci dei comuni sede di università o AFAM, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a livello regionale, le organizzazioni più rappresentative degli studenti universitari, i rettori delle università e i presidenti degli AFAM.

3. Al personale dell’ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali, ivi comprese le rispettive aree dirigenziali, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 13 luglio 2016. All’atto del trasferimento all’ERDIS il personale degli ERSU mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata e il trattamento di previdenza dei dipendenti regionali di cui alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali). Le corrispondenti risorse sono trasferite all’ERDIS, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. L’ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento.

4. Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge, è trasferito all’ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.

5. La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale dell’ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.

6. L’ERDIS stipula le convenzioni di cui all’articolo 14 entro sei mesi dalla data della nomina dei suoi organi. Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 13, le convenzioni sono stipulate previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.

7. L’ERDIS, entro il termine indicato al comma 6, programma la destinazione delle risorse finanziarie disponibili e le distribuisce sulla base dei trasferimenti effettuati dalla Giunta regionale nell’ultimo triennio e in proporzione al livello medio dei servizi erogati nel medesimo periodo, tenuto conto di quanto attribuito a ciascun ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge. Alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 14 è previsto il mantenimento della medesima dotazione organica esistente per garantire gli stessi livelli di servizi erogati da parte dei singoli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge.

8. Per gli immobili acquisiti dall’ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, l’ERDIS stesso istituisce un’apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del contributo delle spese del personale, a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, fatte salve le eventuali sostituzioni necessarie a garantire la maggiore efficienza delle attività svolte, sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

10. Le risorse derivanti da eventuali alienazioni di immobili, mobili e attrezzature, di proprietà dell’ERDIS o della Regione Marche destinate al diritto allo studio, saranno reinvestite, per la medesima finalità, sul territorio su cui insistevano i beni dismessi.

11. Fino alla data di costituzione dell’ERDIS, continuano ad applicarsi agli ERSU le disposizioni contenute nell’articolo 22, in quanto compatibili.

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.

2. I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 17 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 6.553.960,00 annui sono destinati alle finalità di cui all’articolo 3, commi 20 e 23, della legge 549/1995.

3. I proventi derivanti dal gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 18 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all’erogazione delle borse di studio per euro 144.896,00 e per euro 1.000,00 alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 dell’articolo 15.

4. Per ciascuno degli anni 2017/2018 agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.702.856,00 si fa fronte con le risorse regionali che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1996, già iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.

5. Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 – Programma 04.

6. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 22. (Modifiche e abrogazioni)

1. Alla Tabella A della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), la voce: “Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)” è soppressa.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 giugno 1986, n. 19 (Norme per l’inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

b) 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

c) 1° settembre 1992, n. 36 (Modifica della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2: “Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU”);

d) 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);

e) 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);

f) 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);

g) 13 luglio 2005, n. 17 (Proroga organi degli enti dipendenti dalla Regione);

h) 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);

i) 27 luglio 2010, n. 9 (Proroga degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali);

l) 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli Organi degli Ersu);

m) 3 maggio 2011, n. 8 (Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 “Proroga degli organi degli ERSU” e proroga degli organi degli ERAP);

n) 13 dicembre 2011, n. 26 (Ulteriore proroga degli Organi degli ERSU);

o) 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);

p) 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU);

q) 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23. Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ERSU)”;

r) 18 ottobre 2016, n. 24 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”);

s) 27 gennaio 2017, n. 2 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”).

3. Sono altresì abrogati:

a) l’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);

b) il comma 9 dell’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).

 

     Art. 23. (Dichiarazione d’ urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.