§ 2.2.66 - L.R. 17 gennaio 2011, n. 1.
Proroga degli Organi degli Ersu


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:17/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Proroga)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.66 - L.R. 17 gennaio 2011, n. 1.

Proroga degli Organi degli Ersu

(B.U. 20 gennaio 2011, n. 5)

 

Art. 1. (Proroga)

1. Gli organi degli Ersu in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati sino al 31 ottobre 2011 con poteri limitati all'ordinaria amministrazione [1].

1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), fino al 30 settembre 2011 [2].

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2011, n. 8. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2011, n. 3 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2011, n. 8.