Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 17/01/2011 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga) |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.66 - L.R. 17 gennaio 2011, n. 1.
Proroga degli Organi degli Ersu
(B.U. 20 gennaio 2011, n. 5)
Art. 1. (Proroga)
1. Gli organi degli Ersu in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati sino al 31 ottobre 2011 con poteri limitati all'ordinaria amministrazione [1].
1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della