§ 3.4.21 - L.R. 21 settembre 2015, n. 23.
Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:21/09/2015
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Commissariamento degli ERSU)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.4.21 - L.R. 21 settembre 2015, n. 23.

Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

(B.U. 1 ottobre 2015, n. 85)

 

Art. 1. (Commissariamento degli ERSU)

1. Le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), in scadenza nell’anno 2015, non sono effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU.

2. I commissari straordinari di cui al comma 1 rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque non oltre il 31 gennaio 2017 [1].

3. I commissari straordinari svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti, nonché con i Comuni ove hanno sede gli ERSU e con le università ubicate nei comuni medesimi.

4. Ai commissari straordinari sono corrisposti le indennità e i rimborsi delle spese, sostenute e documentate, spettanti ai presidenti degli ERSU.

5. I revisori dei conti degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati per la stessa durata prevista per i commissari straordinari.

6. I presidenti e i consigli di amministrazione degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati sino alla nomina dei commissari straordinari indicati al comma 1.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 2016, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.