Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 15/11/1995 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibili"). |
Art. 2. (Applicazione della variazione della misura dell'imposta). |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1 "Provvedimenti in materia di tributi regionali"). |
Art. 4. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 63: "Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassa automobilistica [...] |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 63/1994). |
Art. 6. (Estinzione di crediti). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.6.30 - L.R. 15 novembre 1995, n. 56.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
(B.U. 3 gennaio 1996, n. 1).
TITOLO I
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
Art. 2. (Applicazione della variazione della misura dell'imposta).
1. La misura dell'imposta determinata a norma dell'articolo 1 comma 3 della
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
TITOLO II
TASSA AUTOMOBILISTICA
Art. 4. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 5. (Modifica dell'articolo 2 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 6. (Estinzione di crediti).
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1994, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ad essi connessi.
2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importo non superiore a lire 20.000.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2, comma 1, della