Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/09/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 ) |
Art. 2. (Modificazioni alla l.r. 8/2011) |
Art. 3. (Abrogazione di norme) |
§ 2.1.119 - L.R. 27 settembre 2013, n. 19.
Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali.
(B.U. 27 settembre 2013, n. 44)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. L'Allegato A) della
Allegato A): Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)
Testo unico |
Termine iniziale per la redazione |
Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale |
Artigianato |
01/03/2012 |
30/09/2012 |
Turismo |
01/06/2012 |
31/12/2012 |
Commercio |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
Governo del territorio e materie correlate |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
Agricoltura |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
Sanità e servizi sociali |
01/10/2013 |
31/03/2014 |
Art. 3. (Abrogazione di norme)
1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali elencate nell'Allegato A) che forma parte integrante della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'Allegato A) abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato A) alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 ("Abrogazione delle leggi") delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
4. L'articolo 34-bis della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato A)