§ 2.1.119 - L.R. 27 settembre 2013, n. 19.
Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/09/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )
Art. 2.  (Modificazioni alla l.r. 8/2011)
Art. 3.  (Abrogazione di norme)


§ 2.1.119 - L.R. 27 settembre 2013, n. 19.

Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali.

(B.U. 27 settembre 2013, n. 44)

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) dopo la parola: " territorio " sono aggiunte le seguenti: " e materie correlate ".

 

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 8/2011, dopo le parole: "Corte Costituzionale" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per l'adeguamento ai principi generali dettati dalla normativa statale ed europea ".

 

     Art. 2. (Modificazioni alla l.r. 8/2011)

1. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

 

Allegato A): Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)

 

Testo unico

Termine iniziale per la redazione

Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale

Artigianato

01/03/2012

30/09/2012

Turismo

01/06/2012

31/12/2012

Commercio

01/01/2013

30/06/2013

Governo del territorio e materie correlate

01/06/2013

31/12/2013

Agricoltura

01/01/2014

30/06/2014

Sanità e servizi sociali

01/10/2013

31/03/2014

 

     Art. 3. (Abrogazione di norme)

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali elencate nell'Allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

 

2. Le disposizioni di cui all'Allegato A) abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

 

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato A) alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 ("Abrogazione delle leggi") delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

 

4. L'articolo 34-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), come aggiunto dall'articolo 52 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegato A)

 

Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 6 Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.

Legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8 Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

Legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11 Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.

Legge regionale 16 marzo 1976, n. 13 Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.

Legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 Determinazioni dei funzionari competenti ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla produzione, manipolazione e commercio di alimenti e bevande. Modifica all'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11 .

Legge regionale 16 aprile 1984, n. 21 Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.

Legge regionale 13 agosto 1984, n. 37 Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.

Legge regionale 27 ottobre 2004, n. 19 Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 27 Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.