§ 5.1.102 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 27.
Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/12/2004
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Corsi di formazione per operatori pubblici).
Art. 3.  (Corsi di formazione per operatori privati).
Art. 4.  (Finanziamenti agli operatori).
Art. 5.  (Procedura per il finanziamento).
Art. 6.  (Elenco regionale).
Art. 7.  (Vigilanza e controllo).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.102 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 27. [1]

Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 56).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in riferimento agli obiettivi e alle attività per la sicurezza alimentare previsti dal piano sanitario regionale, interviene a favore dei soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche con il coinvolgimento degli operatori delle mense ospedaliere, scolastiche ed aziendali, per incentivare la preparazione e la somministrazione di pasti dietetici senza glutine.

 

     Art. 2. (Corsi di formazione per operatori pubblici).

     1. La Regione tramite le Unità Sanitarie Locali (USL) organizza e finanzia appositi corsi per la formazione e l’aggiornamento periodico di personale specializzato, addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e aziendali perché garantiscano la preparazione e la conservazione in locali specifici nonché la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti di cui all’articolo 1.

 

     Art. 3. (Corsi di formazione per operatori privati).

     1. I corsi di formazione di cui all’articolo 2 sono rivolti anche ad operatori privati della ristorazione che si impegnino a somministrare pasti con alimenti privi di glutine ai soggetti affetti dalle sindromi di cui all’articolo 1.

 

     Art. 4. (Finanziamenti agli operatori).

     1. La Giunta regionale concede agli operatori della ristorazione, pubblici e privati, contributi per:

     a) l’acquisto di appositi utensili e attrezzature di cucina;

     b) la realizzazione di opere di ristrutturazione semplice dei locali di cucina allo scopo di evitare la contaminazione dal glutine.

 

     Art. 5. (Procedura per il finanziamento).

     1. Le strutture pubbliche e gli operatori privati della ristorazione che intendano somministrare pasti senza glutine ai soggetti di cui all’articolo 1 dovranno presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, specifica istanza di ammissione rivolta alla Giunta regionale per la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 3 e per l’ottenimento di un contributo sulle spese di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4.

     2. La specializzazione degli operatori della ristorazione nelle strutture pubbliche, titolari delle strutture e/o dipendenti, sarà attestata mediante certificato di partecipazione ai corsi di formazione rilasciato dalla competente USL di riferimento.

     3. La Giunta regionale, con le modalità stabilite da norme regolamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, eroga contributi a fondo perduto fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute e debitamente documentate da fatture aventi data non antecedente trenta giorni quella di istanza di ammissione presentata alla Giunta. Le stesse dovranno essere quietanzate e saldate a mezzo bonifico bancario.

     4. I responsabili e/o titolari dei locali di ristorazione dovranno comunicare alla stessa USL di riferimento eventuali cambiamenti del personale specializzato addetto alla preparazione dei pasti di cui al comma 1, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalle modifiche stesse, pena la perdita dei requisiti e la restituzione dei contributi ottenuti.

 

     Art. 6. (Elenco regionale).

     1. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle mense collettive pubbliche e private e degli esercizi pubblici che hanno aderito all’iniziativa e ne cura l’aggiornamento con cadenza annuale, inserendo nuovi aderenti e depennando gli esercenti che hanno perso i requisiti indispensabili alla permanenza nell’elenco.

     2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicizzato a cura dell’Agenzia di promozione turistica e dei Sistemi turistici locali anche nell’ambito di progetti di promozione del turismo sociale.

 

     Art. 7. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza e il controllo delle strutture e delle mense collettive e dei pubblici esercizi interessati è effettuato dalla competente struttura della USL che potrà avvalersi della collaborazione di personale medico specializzato designato dalla sezione regionale della Associazione Italiana Celiachia (AIC).

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2 della presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 20.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.010 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Prevenzione sui luoghi del lavoro, qualità dell’ambiente e degli alimenti» (cap. 2177).

     2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 11 si fa fronte a partire dall’esercizio 2005 con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale con imputazione alla unità previsionale di base 12.2.005 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione «Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche; sicurezza alimentare; lotta al randagismo » (cap. 7305).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

     4. Per gli anni 2005 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento dei commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.