Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/01/1974 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 370 milioni per assegnare ai Comuni e alle Province dell'Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle [...] |
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai Comuni individuati, all'atto del riparto di cui all'art. 3. |
Art. 3. Al riparto si provvederà con atto amministrativo del Consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto: |
Art. 4. (Omissis). |
§ 5.1.6 - L.R. 26 gennaio 1974, n. 8. [1]
Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.
(B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).
Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 370 milioni per assegnare ai Comuni e alle Province dell'Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle inerenti a programmi richiesti dalla Regione, e per agevolare l'impianto delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.
Art. 2. I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai Comuni individuati, all'atto del riparto di cui all'art. 3.
La quota parte destinata ai Comuni sarà assegnata sulla base delle proposte concordate tra i Comuni compresi in ogni zona sanitaria, e presentati alla Regione dal Comune individuato come centro zonale.
Art. 3. Al riparto si provvederà con atto amministrativo del Consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto:
- della consistenza demografica dei comuni e delle province e della loro estensione territoriale;
- della situazione socio-economica;
- dello stato dei servizi sanitari.
Art. 4. (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 3 della