Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/08/1984 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. La Regione dell'Umbria, ad integrazione e sostegno dell'azione sanitaria di profilassi e di lotta nei confronti delle malattie infettive ed infestive degli animali di particolare gravità e [...] |
Art. 2. Destinatari. Destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono: |
Art. 3. Ammissione al contributo. Al verificarsi di un'epizoozia che presenti le caratteristiche di cui all'art. 1, l'U.L.S.S. territorialmente competente, richiede alla Giunta regionale l'adozione dei [...] |
Art. 4. Finanziamento. (Omissis). |
Art. 5. Norma transitoria. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito provvedimento in conformità al precedente art. 3, in favore degli organismi di [...] |
§ 5.1.60 - L.R. 13 agosto 1984, n. 37. [1]
Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.
(B.U. n. 61 del 16 agosto 1984).
Art. 1. Finalità. La Regione dell'Umbria, ad integrazione e sostegno dell'azione sanitaria di profilassi e di lotta nei confronti delle malattie infettive ed infestive degli animali di particolare gravità e di spiccata diffusione, interviene con contributi di carattere straordinario per il risanamento degli allevamenti colpiti.
Art. 2. Destinatari. Destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:
a) gli allevatori per compensare la differenza fra costi e ricavi conseguente a perdite subite per l'eradicazione di focolai delle malattie di cui all'art. 1, nel caso in cui non sono previste dalla vigente normativa sanitaria indennità di abbattimento;
b) le unità locali socio-sanitarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di specifici e straordinari piani di profilassi e lotta per le malattie di cui all'art. 1.
I contributi indicati nella lett. A) sono erogati ad organismi di macellazione qualora gli stessi abbiano provveduto al ritiro presso gli allevatori - al prezzo ufficiale di listino del tempo - degli animali da macellare in attuazione di misure di protezione nei confronti delle infezioni oggetto della presente norma, con relativo stoccaggio e deposito dei prodotti.
Art. 3. Ammissione al contributo. Al verificarsi di un'epizoozia che presenti le caratteristiche di cui all'art. 1, l'U.L.S.S. territorialmente competente, richiede alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Giunta regionale, qualora l'episodio infettivo e diffusivo presenti i caratteri di particolare gravità e di spiccata diffusione, con proprio provvedimento individua:
1) la zona colpita ed il patrimonio zootecnico interessato;
2) il danno subito dagli allevatori e l'ammontare del contributo pro- capite o per allevamento;
3) i destinatari del contributo regionale e le modalità di erogazione;
4) la misura del contributo alle U.L.S.S. per gli interventi straordinari, atti ad evitare il diffondersi delle infezioni.
Art. 4. Finanziamento. (Omissis).
Art. 5. Norma transitoria. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito provvedimento in conformità al precedente art. 3, in favore degli organismi di macellazione che hanno provveduto a seguito del
[1] Abrogata dall'art. 3 della