Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 27/10/2004 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Funzioni tecnico-consultive). |
Art. 3. (Norma transitoria). |
Art. 4. (Abrogazioni). |
§ 5.1.101 - L.R. 27 ottobre 2004, n. 19. [1]
Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
(B.U. 10 novembre 2004, n. 48).
Art. 1. (Finalità).
1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della
Art. 2. (Funzioni tecnico-consultive).
1. Le funzioni tecnico-consultive tutt’ora esercitate dal Consiglio tecnico regionale per la sanità sono affidate alle strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.
Art. 3. (Norma transitoria).
1. La Direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all’articolo 2, fino all’assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.
Art. 4. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la
b) la
c) l’articolo 63, della
d) l’articolo 38, della
[1] Abrogata dall'art. 3 della