§ 5.1.101 - L.R. 27 ottobre 2004, n. 19.
Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/10/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni tecnico-consultive).
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.  (Abrogazioni).


§ 5.1.101 - L.R. 27 ottobre 2004, n. 19. [1]

Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

(B.U. 10 novembre 2004, n. 48).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Funzioni tecnico-consultive).

     1. Le funzioni tecnico-consultive tutt’ora esercitate dal Consiglio tecnico regionale per la sanità sono affidate alle strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. La Direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all’articolo 2, fino all’assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

 

     Art. 4. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72;

     b) la legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6;

     c) l’articolo 63, della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11;

     d) l’articolo 38, della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.