Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/02/1976 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 [...] |
Art. 2. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al [...] |
Art. 3. Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio [...] |
§ 5.1.18 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 11. [1]
Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande [2].
(B.U. n. 9 del 3 marzo 1976).
Art. 1. Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della
Art. 2. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali, costituito a norma del titolo secondo della
Art. 3. Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Modificata con L.R. 10-4-1978, n. 16.
[3] Così modificato con L.R. 10-4-1978, n. 16.