§ 5.1.18 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 11.
Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/02/1976
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 [...]
Art. 2.  L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al [...]
Art. 3.  Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio [...]


§ 5.1.18 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 11. [1]

Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande [2].

(B.U. n. 9 del 3 marzo 1976).

 

Art. 1. Le autorizzazioni sanitarie per l'esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché dei depositi all'ingrosso di sostanze alimentari di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono rilasciate dal sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o deposito, al quale va inoltrata la domanda.

 

     Art. 2. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali, costituito a norma del titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

 

     Art. 3. Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, ad un funzionario medico o veterinario del Dipartimento dei servizi sociali, ovvero, ai sensi dell'art. 12, terzo comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, ad un ufficiale sanitario o ad un veterinario capo, che occupi un posto previsto come tale in pianta organica nei Comuni [3].


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.

[2] Modificata con L.R. 10-4-1978, n. 16.

[3] Così modificato con L.R. 10-4-1978, n. 16.