§ 2.3.318 - L.R. 18 ottobre 2013, n. 27.
Modificazioni ed integrazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:18/10/2013
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 )
Art. 2.  (Modificazione dell'articolo 27 della l.r. 8/2013 che aggiunge l'articolo 38 bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 )
Art. 3.  (Integrazione della l.r. 8/2013 )


§ 2.3.318 - L.R. 18 ottobre 2013, n. 27.

Modificazioni ed integrazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

(B.U. 23 ottobre 2013, n. 48)

 

Art. 1. (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 )

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è sostituita dalla seguente:

" b) provvedono al rinnovo degli organi di amministrazione, con le modalità di cui alla l.r. 30/2004 , dopo le elezioni amministrative del 2014 e comunque non oltre il 31 ottobre 2014. ".

 

     Art. 2. (Modificazione dell'articolo 27 della l.r. 8/2013 che aggiunge l'articolo 38 bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 )

1. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 38 bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), come aggiunto dall'articolo 27 della l.r. 8/2013, sono soppressi.

 

     Art. 3. (Integrazione della l.r. 8/2013 )

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 8/2013 è inserito il seguente:

 

" Art. 27 bis. (Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 75 della legge regionale n. 18/2011 sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

9 ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9 bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013. "

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.