§ 1.1.98 - L.R. 16 maggio 2007, n. 17.
Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:16/05/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Indennità dei consiglieri regionali).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26).
Art. 3.  (Decorrenza dell’indennità).
Art. 4.  (Assegno al consigliere sospeso dalla carica).
Art. 5.  (Abrogazioni).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.98 - L.R. 16 maggio 2007, n. 17.

Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.

(B.U. 23 maggio 2007, n. 22).

 

Art. 1. (Indennità dei consiglieri regionali).

     1. L’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell’articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell’articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

     2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l’ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/17, relativa ai magistrati di cui al comma 1 [1].

     3. Il contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento (27%), è calcolato sull’indennità di cui al comma 1 al netto delle  ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26).

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole «dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15» sono sostituite dalle parole «per i consiglieri regionali».

 

     Art. 3. (Decorrenza dell’indennità).

     1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.

     2. Per i consiglieri regionali in carica l’indennità è rideterminata ai sensi dell’articolo 1, a far data dal primo mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Assegno al consigliere sospeso dalla carica).

     1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all’indennità di carica di cui al comma 1, dell’articolo 1 ridotta del sessanta per cento (60%).

     2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

 

     Art. 5. (Abrogazioni).

     1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 1 agosto 1972, n. 15;

     b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;

     c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;

     d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;

     e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;

     f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;

     g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;

     h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.

     2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;

     b) l’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;

     c) il comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;

     d) l’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;

     e) il comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. I risparmi derivanti dall’applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l’anno 2007.

     2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 «Funzionamento del Consiglio regionale» la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.