Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 16/05/2007 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Indennità dei consiglieri regionali). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26). |
Art. 3. (Decorrenza dell’indennità). |
Art. 4. (Assegno al consigliere sospeso dalla carica). |
Art. 5. (Abrogazioni). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 1.1.98 - L.R. 16 maggio 2007, n. 17.
Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.
(B.U. 23 maggio 2007, n. 22).
Art. 1. (Indennità dei consiglieri regionali).
1. L’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell’articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell’articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l’ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/17, relativa ai magistrati di cui al comma 1 [1].
3. Il contributo di cui all’articolo 4 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 3. (Decorrenza dell’indennità).
1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.
2. Per i consiglieri regionali in carica l’indennità è rideterminata ai sensi dell’articolo 1, a far data dal primo mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Assegno al consigliere sospeso dalla carica).
1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell’articolo 15 della
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.
Art. 5. (Abrogazioni).
1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della
b) l’articolo 1 della
c) il comma 1, dell’articolo 4 della
d) l’articolo 2 della
e) il comma 1, dell’articolo 4 della
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. I risparmi derivanti dall’applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l’anno 2007.
2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 «Funzionamento del Consiglio regionale» la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della