§ 5.1.49 - L.R. 14 maggio 1982, n. 24.
Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/05/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 2.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 3.  Competenze del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4.  Competenze del sindaco e del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
Art. 5.  Regolamento di igiene.
Art. 5 bis.  Conferenza permanente dei sindaci.
Art. 5 ter.  Conferenza regionale dei sindaci.
Art. 6.  Strutture.
Art. 7.  Attribuzioni del responsabile di settore.
Art. 8.  Conferimento di particolari incarichi al personale.
Art. 9.  Utilizzazione di personale assegnato al settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro.
Art. 10.  Funzioni medico-legali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario.
Art. 11.  Funzionamento dei collegi medico-legali di cui alle leggi 482/1970, 381/1970, 382/1970, 118/1971.
Art. 12.  Funzioni tecnico-professionali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario.
Art. 13.  Tasse di concessione e di ispezione; contributi.
Art. 14.  Proventi di contravvenzioni e di oblazioni.
Art. 15.  Prestazioni nell'esclusivo interesse dei privati.
Art. 16.  Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie.
Art. 17.  Comunicazioni inerenti la tutela della salute pubblica.
Art. 18.  Trasferimento del personale.
Art. 19.  Trasferimento dei beni.
Art. 20.  Modifica e soppressione di organi.
Art. 20 bis.  Case di cura private.
Art. 21.  Rinvio.


§ 5.1.49 - L.R. 14 maggio 1982, n. 24. [1]

Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(B.U. n. 28 del 19 maggio 1982).

 

CAPO I: Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

 

Art. 1. Funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

     La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non espressamente riservate alla competenza dello Stato, ivi comprese quelle già esercitate dagli Uffici del medico provinciale e dagli ufficiali sanitari, e disciplina altresì il trasferimento dei beni e del personale relativi.

     Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

     2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

     3) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei non riservate alla competenza del settore veterinario a norma dell'art. 25 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

     4) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:

     a) all'inquinamento dell'aria;

     b) all'inquinamento delle acque;

     c) all'inquinamento del suolo;

     d) all'inquinamento da rumore, da onde elettromagnetiche, o da altri agenti fisici;

     5) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione e vendita di cosmetici;

     6) (Abrogato) [2];

     7) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     8) la polizia mortuaria;

     9) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali naturali e artificiali;

     10) la tutela e il controllo dell'approvvigionamento idrico;

     11) il controllo sull'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquami, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi residuati da impianti di depurazione e da cicli di lavorazione;

     12) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica.

     La presente legge disciplina inoltre l'esercizio delle funzioni inerenti le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, nonché l'esercizio delle altre funzioni tecnico-professionali già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

 

     Art. 2. Competenze della Giunta regionale.

     Compete alla Giunta regione l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica dalla vigente legislazione e, in particolare:

     - l'attività di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     - le attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con le Regioni;

     - l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della valutazione epidemiologica e della ricerca finalizzata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

     - l'emanazione di linee di indirizzo di carattere tecnico;

     - l'emanazione di direttive nelle materie di cui alle lett. a), c), d), e) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il cui esercizio è stato subdelegato ai comuni associati e alle Comunità montane secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65;

     - la classificazione dei comuni ai fini della inclusione nelle zone sottoposte a controllo, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     - l'adozione delle misure di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata e integrata con la legge 24 dicembre 1979, n. 650, nel caso si riferiscano ad ambiti territoriali interessanti più unità sanitarie locali.

     Fatto salvo quanto già disposto con la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 10, le funzioni autorizzative di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riservate alla competenza della Giunta regionale, la quale vi provvede con le modalità e nei termini stabiliti dal citato articolo e dalle norme dettate dalla presente legge [3].

     L'esercizio delle funzioni inerenti la vigilanza sulle attività di cui al medesimo art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 196 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, integrato a norma dell'art. 93 del D.P.R. 13 febbraio 1964, numero 185, è delegato ai comuni associati e alle Comunità montane, che vi provvedono mediante le Unità sanitarie locali.

 

     Art. 3. Competenze del Presidente della Giunta regionale.

     Compete al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, che interessano il territorio di più comuni.

     La loro esecuzione è demandata ai sindaci territorialmente competenti, i quali si avvalgono dei servizi e presìdi delle Unità sanitarie locali.

     Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei tempi previsti, il Presidente della Giunta regionale vi provvede direttamente attraverso la nomina di un Commissario «ad acta».

     Le attività istruttorie inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale sono espletate utilizzando i competenti Uffici regionali, o i servizi e presìdi delle Unità sanitarie locali, previa intesa con i competenti comitati di gestione.

 

     Art. 4. Competenze del sindaco e del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che, comportando l'uso di poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento, ed in particolare:

     a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     b) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione consiliare di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, numero 1142;

     c) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;

     d) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;

     e) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     f) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo;

     g) emissione dei provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

     h) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n. 773;

     i) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

     l) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, ad eccezione di quelli attinenti il servizio necroscopico.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal competente settore dell'Unità sanitaria locale, che ne dà tempestiva comunicazione al Comitato di gestione. A tale scopo il responsabile del settore igiene e prevenzione ambientale e del lavoro presso l'ufficio di direzione può affidare l'attività istruttoria relativa al territorio di un distretto al medico dipendente assegnato al distretto stesso, delegandolo altresì a far parte delle commissioni comunali nelle quali sia prevista la presenza di un medico, quando il distretto corrisponda al territorio di un Comune [4].

     Tutti i provvedimenti autorizzativi non elencati nel presente articolo sono comunque di competenza del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale [3].

 

     Art. 5. Regolamento di igiene.

     Il Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale, sentito il parere del Consiglio tecnico regionale per la sanità e con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, predispone il regolamento locale tipo di igiene, da inviare ai singoli comuni per l'approvazione.

 

     Art. 5 bis. Conferenza permanente dei sindaci.

     Allo scopo di esaminare l'andamento delle condizioni ambientali nel territorio della ULSS, e di concordare i provvedimenti amministrativi che si renda necessario adottare omogeneamente, è istituita la Conferenza permanente dei sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio di ciascuna ULSS con la partecipazione del presidente della ULSS stessa.

     La Conferenza è presieduta dal presidente dell'associazione dei comuni e della comunità montana territorialmente competente.

     La Conferenza si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e può essere attivata dal Comitato di gestione della ULSS o da un Comune ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

     Il Comitato di gestione della ULSS assume le decisioni conseguenti. All'istruttoria degli atti provvede il settore «Igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro» [4].

 

     Art. 5 ter. Conferenza regionale dei sindaci.

     Per le finalità indicate al precedente articolo 5 bis, quando la materia trattata superi l'ambito territoriale di una ULSS viene costituita presso la Regione la Conferenza regionale dei sindaci, con la partecipazione dei presidenti delle ULSS. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è convocata almeno una volta all'anno; può essere convocata su richiesta dei Comuni e delle ULSS ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e può riunirsi anche per sottogruppi qualora le questioni da trattare interessino ambiti territoriali intermedi tra una ULSS e la Regione.

     Alla Conferenza forniscono assistenza tecnica gli uffici regionali aventi competenza sull'ambiente [4].

 

CAPO II: Esercizio delle funzioni istruttorie, ispettive, di vigilanza e di

controllo da parte delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 6. Strutture.

     L'esercizio delle funzioni istruttorie, ispettive, di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica, di competenza delle Unità sanitarie locali, è assicurato attraverso i distretti sanitari di base, i servizi dell'area integrativa, nonchè i servizi operativi e le altre strutture dell'ufficio di direzione preposte allo svolgimento delle funzioni [4] di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 65/1979, inerenti l'igiene e la sanità pubblica e con il sussidio dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

     Al fine di assicurare la gestione coordinata di attività strettamente correlate, quali quelle inerenti l'igiene e la sanità pubblica e la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, i relativi servizi dell'Ufficio di direzione, di cui al precedente comma e all'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, sono compresi in un unico settore che verrà in seguito indicato con la denominazione di «settore igiene e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro» [4].

 

     Art. 7. Attribuzioni del responsabile di settore.

     Il responsabile del settore sovraintende alle attività intese ad assicurare l'esercizio delle funzioni inerenti la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro di competenza dell'Unità sanitaria locale; disciplina, d'intesa con i responsabili di servizio, l'impiego del personale, secondo le direttive generali e le disposizioni particolari impartite dal Comitato di gestione, nonché dal sindaco nei casi previsti dall'art. 4.

     Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, compete al responsabile del settore l'obbligo di proporre al Comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro. Spetta inoltre espletare le funzioni di cui alla L.R. 22 dicembre 1983, n. 50 [3].

     Il responsabile del settore è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, previsti agli artt. 3 e 4 della presente legge e a darne tempestiva comunicazione al Comitato di gestione. In caso di necessità e di urgenza, in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria competente, cura che siano messi in atto interventi provvisori di tipo tecnico-professionale dandone immediata comunicazione al sindaco competente per territorio [3].

     Il responsabile del settore cura inoltre il rilascio di attestazioni relative ad obblighi di legge che richiedano il mero riconoscimento dei requisiti tecnici definiti da normative o da regolamenti, dandone comunicazione al sindaco competente per territorio nonchè al presidente del comitato di gestione [5].

 

     Art. 8. Conferimento di particolari incarichi al personale.

     Su proposta del responsabile di settore il Comitato di gestione, nei limiti previsti dall'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, può incaricare il personale addetto ai servizi di igiene ambientale di espletare determinate mansioni, per l'esercizio delle quali sia in possesso della necessaria qualificazione professionale.

     Per le attività di vigilanza e di controllo il settore si avvale dei collaboratori e dei coordinatori di vigilanza di cui alla tabella M, ruolo sanitario, dell'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ai quali, nei modi previsti dalla vigente legislazione, sia stata conferita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

     In caso di necessità, e qualora non sia disponibile personale dell'Unità sanitaria locale appositamente incaricato, il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro potrà richiedere alle autorità competenti di avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

     Al fine di assicurare permanentemente la tutela dell'igiene ambientale, il Comitato di gestione, laddove si renda opportuno, disporrà che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato al settore.

 

     Art. 9. Utilizzazione di personale assegnato al settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro.

     Il settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può avvalersi del personale sanitario convenzionato, nell'ambito delle normative fissate dalle singole convenzioni, nonché di personale dipendente dall'Unità sanitaria locale non assegnato al settore.

     L'impiego del personale sanitario di cui al comma precedente è concordato nell'ambito del coordinamento dell'attività dei vari settori, che fa carico all'Ufficio di direzione.

     Il settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, per speciali funzioni ispettive e di controllo inerenti l'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, si avvale altresì di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

CAPO III: Medicina legale.

 

     Art. 10. Funzioni medico-legali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario.

     Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono assunte dalle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, che le esercitano attraverso propri funzionari medici a tempo pieno, all'uopo incaricati.

     Le attività medico-legali di seconda istanza o comunque riferentisi ad un ambito territoriale comprendente più Unità sanitarie locali, già di competenza del medico provinciale, sono esercitate da un funzionario medico dei ruoli regionali, o del ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale, di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Funzionamento dei collegi medico-legali di cui alle leggi 482/1970, 381/1970, 382/1970, 118/1971.

     La competenza a costituire le Commissioni sanitarie di prima istanza per gli invalidi civili, per i ciechi civili, per i sordomuti e per altre categorie similari nonché il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è attribuita al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui hanno attualmente sede. Ove si ravvisi la necessità e sussista la possibilità di costituire analoghe commissioni in altre Unità sanitarie locali, vi provvederanno del pari i singoli comitati di gestione.

     Le Commissioni sanitarie regionali di seconda istanza per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti sono nominate dalla Giunta regionale.

     I medici chiamati a far parte delle Commissioni di cui ai commi precedenti già designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, dall'unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti sono nominati dal Comitato di gestione delle singole Unità sanitarie locali o dalla Giunta regionale, a seconda della competenza, su terna indicata dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I medici già designati dal capo dell'Ispettorato del lavoro e dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sono del pari scelti e nominati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, ovvero dalla Giunta regionale, a seconda della competenza, nel rispetto dei criteri già previsti dalle leggi istitutive.

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [6 ]

 

CAPO IV: Norme transitorie e finali.

 

     Art. 12. Funzioni tecnico-professionali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario.

     Le funzioni tecnico-professionali, istruttorie e di vigilanza già di pertinenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario sono esercitate dal settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

     Il medico provinciale nella sua qualità di componente di commissioni e collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non attribuiti al Servizio sanitario regionale, aventi competenza sul territorio di più Unità sanitarie locali, è sostituito da un funzionario medico di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nel ruolo della Regione o nel ruolo nominativo regionale del personale delle ULSS [4] designato dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale designa anche un funzionario medico di livello immediatamente inferiore, inquadrato negli stessi ruoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno, il quale sostituisce quello di livello apicale in caso di assenza o impedimento [7].

 

     Art. 13. Tasse di concessione e di ispezione; contributi.

     Le funzioni già esercitate dal medico provinciale concernenti gli accertamenti e gli altri adempimenti relativi ai pagamenti delle tasse e dei contributi di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni sono svolte dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente all'atto di emanazione dei provvedimenti di concessione, ed annualmente alle scadenze di legge.

 

     Art. 14. Proventi di contravvenzioni e di oblazioni.

     Le somme già attribuite al Ministero della sanità e/o alla Regione in forza del secondo comma dell'art. 24 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono introitate, per la devoluzione al Fondo sanitario, dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

     Art. 15. Prestazioni nell'esclusivo interesse dei privati.

     La misura delle tariffe per le prestazioni nell'esclusivo interesse di privati, inerenti la medicina legale, l'igiene ambientale e la prevenzione, di cui agli articoli 42 e 88 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è determinata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     Alle relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per le prestazioni professionali rese dal personale del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 16. Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie.

     Le funzioni già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, inerenti la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, e di tutte le altre attività professionali di carattere sanitario che non siano specificamente riservate alla competenza dello Stato, sono attribuite alle Unità sanitarie locali, le quali vi provvedono nei modi e nelle forme previsti dai singoli regolamenti.

 

     Art. 17. Comunicazioni inerenti la tutela della salute pubblica.

     Tutti i soggetti che esercitano attività comunque di carattere sanitario trasmettono al responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro le denunzie, notifiche e comunicazioni in genere, che erano tenuti a trasmettere al medico provinciale e/o all'ufficiale sanitario.

     Le Unità sanitarie locali assumono l'onere per l'inoltro con affrancatura a carico del destinatario dei relativi modelli di segnalazione, per i quali non sia prevista la franchigia postale.

     Il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro dispone l'invio agli altri settori delle segnalazioni che, a norma dei regolamenti delle singole Unità sanitarie locali, non siano di specifica competenza del proprio settore.

     Il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro trasmette al competente ufficio regionale le segnalazioni, comunicazioni e notizie, che l'ufficiale sanitario era tenuto a trasmettere al medico provinciale.

 

     Art. 18. Trasferimento del personale.

     Il personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi medici dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio- assistenziali della Giunta regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

     Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma necessario per ciascun profilo professionale.

     Il personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro trenta giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

     Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo professionale, tenendo conto della anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali.

     Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

 

     Art. 19. Trasferimento dei beni.

     Le attrezzature sanitarie di cui si avvalgono i servizi operativi medici dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta regionale sono trasferite ai Comuni in cui detti servizi operativi hanno sede, con vincolo di destinazione all'Unità sanitaria locale di cui fanno parte.

     Gli atti di archivio dei medesimi servizi operativi, di cui le Unità sanitarie locali necessitano per la corretta attuazione dei propri compiti istituzionali, sono trasferiti alle stesse entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione copia conforme degli atti trasferiti, nei casi in cui la Regione stessa ne faccia specifica richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni.

     Ai beni mobili e immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

 

     Art. 20. Modifica e soppressione di organi.

     Le funzioni di pertinenza della Commissione provinciale per i cimiteri, di cui all'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono esercitate in ciascuna Unità sanitaria locale dalla Commissione comprensoriale per i cimiteri, nominata dal Comitato di gestione e composta:

     - dal responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di presidente;

     - da un ingegnere, preferibilmente in servizio presso un ufficio tecnico comunale;

     - da un esperto in geologia.

     La Commissione è integrata dal sindaco del Comune nel cui territorio si trova il cimitero sul quale si pronuncia la Commissione stessa, o da un suo delegato.

     Sono soppresse la Commissione di vigilanza sui brefotrofi prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e la Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36; le relative funzioni sono esercitate dai competenti settori dell'Unità sanitaria locale.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative, costituite in forza di precedenti disposizioni legislative per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 20 bis. Case di cura private.

     1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura di case di cura private e all'ampliamento o trasformazione delle medesime è subordinato alla esistenza dei requisiti minimi fissati dal D.P.C.M. 27 giugno 1986 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» di cui il presente articolo costituisce integrale recepimento, salve le seguenti precisazioni:

     1) la capacità ricettiva minima fissata dall'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M. di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per le case di cura private di nuova apertura o in occasione di ampliamenti di quelle esistenti;

     2) lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle case di cura private è disciplinato dal D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, e dal successivo decreto del Ministro dell'ambiente 25 maggio 1989;

     3) il termine per l'adempimento delle prescrizioni dettate dal presente articolo è fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [8].

 

     Art. 21. Rinvio.

     I servizi ed i presìdi multizonali di prevenzione saranno regolati da apposita legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[3] Così modificato con L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[3] Così modificato con L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[3] Così modificato con L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[3] Così modificato con L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[5] Comma aggiunto con L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

[6 ]6 Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

[4] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[7] Comma aggiunto con L.R. 3 agosto 1984, n. 34.

[8] Articolo aggiunto con L.R. 27 dicembre 1990, n. 9.