§ 5.1.38 - L.R. 17 maggio 1980, n. 43. [*]
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/05/1980
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione della legge. La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di [...]
Art. 2.  Compiti della Regione. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto-obiettivo nell'ambito del piano sanitario triennale, [...]
Art. 3.  All'organizzazione e alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvedono le ULSS mediante un apposito servizio per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per mezzo [...]
Art. 4.  Il servizio attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione, tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante propri operatori ed avvalendosi delle strutture [...]
Art. 5.  Obiettivi del servizio. Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:
Art. 6.  Le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quelle previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dalle vigenti leggi regionali.
Art. 7.  Rapporti con i servizi sanitari aziendali. Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi [...]
Art. 8.  Organizzazione dei servizi e stralcio del piano. (Omissis)
Art. 9.  (Omissis)
Art. 10.  Prestazioni sanitarie individuali). Le attività di prevenzione di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che [...]
Art. 11.  Presìdi multizonali di prevenzione. I collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il Presidio multizonale di prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale concernente [...]
Art. 12.  Attività di vigilanza. Le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro sono svolte dai servizi delle ULSS secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, [...]
Art. 13.  Oneri a carico delle Aziende. Fino all'emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma [...]
Art. 14.  Strumenti informativi del servizio. I servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle [...]
Art. 15.  Finanziamento. (Omissis)


§ 5.1.38 - L.R. 17 maggio 1980, n. 43. [*]

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(B.U. n. 33 del 22 maggio 1980).

 

Art. 1. Campo di applicazione della legge. La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 in armonia con la programmazione regionale sanitaria.

     In relazione a quanto stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e le Unità sanitarie locali realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro concordando i programmi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.

 

     Art. 2. Compiti della Regione. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto-obiettivo nell'ambito del piano sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché garantendo l'omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

 

     Art. 3. All'organizzazione e alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvedono le ULSS mediante un apposito servizio per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per mezzo del LESP di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 45.

     Il servizio di cui al comma precedente è istituito nell'ambito del settore «Prevenzione, educazione sanitaria e medicina legale» dell'ufficio di direzione dell'ULSS [2].

 

     Art. 4. Il servizio attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione, tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante propri operatori ed avvalendosi delle strutture operative dei distretti socio-sanitari di base, del LESP, dei medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè mediante convenzione con operatori sanitari associati.

     L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma di lavoro complessivo del settore cui il servizio appartiene, garantendo la partecipazione delle forze sociali [2].

 

     Art. 5. Obiettivi del servizio. Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:

     a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle U.S.L. dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell'organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;

     c) promuovere e verificare l'attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione del combinato disposto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuovere l'educazione sanitaria;

     e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano sanitario regionale e sulla base degli accordi da stipulare con l'Università ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 6. Le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quelle previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dalle vigenti leggi regionali.

     In particolare competono al servizio i seguenti compiti:

     1) la individuazione di fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi o verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio dell'ULSS, ai sensi della vigente normativa statale;

     2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma della stessa legge;

     3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle ULSS, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

     5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonchè i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

     6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;

     7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

     8) l'attuazione delle visite mediche periodiche previste dalla vigente legislazione prevenzionistica e il coordinamento delle stesse quando siano eseguite da operatori del distretto di base, da altri medici convenzionati o dai servizi sanitari aziendali.

     Al Servizio possono essere affidate, su richiesta dei lavoratori e delle aziende, altre indagini sanitarie [2].

 

     Art. 7. Rapporti con i servizi sanitari aziendali. Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'U.S.L. e la individuazione degli stessi.

 

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 8. Organizzazione dei servizi e stralcio del piano. (Omissis) [3]

 

     Art. 9. (Omissis) [3]

 

     Art. 10. Prestazioni sanitarie individuali). Le attività di prevenzione di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica, nonché attraverso apposite convenzioni con operatori non strutturati nel Servizio sanitario regionale e provvisti di specifica competenza.

     Le prestazioni specialistiche attivate nell'ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale [2].

 

     Art. 11. Presìdi multizonali di prevenzione. I collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il Presidio multizonale di prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale concernente la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Presidio stesso [1].

 

     Art. 12. Attività di vigilanza. Le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro sono svolte dai servizi delle ULSS secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [4].

     Le disposizioni impartite dal servizio nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo sono esecutive [1].

 

     Art. 13. Oneri a carico delle Aziende. Fino all'emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 833, sono attribuite alle Aziende secondo le modalità da concordare con le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e sulla base di un tariffario regionale [5].

 

     Art. 14. Strumenti informativi del servizio. I servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

     - schede di autonotifica [1];

     - mappe di rischio;

     - questionari di gruppo omogeneo;

     - registri dei dati ambientali e biostatistici, nonché:

     - le denunce e il registro degli infortuni;

     - le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;

     - i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri Istituti;

     - ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

     Le aziende sono tenute a presentare annualmente alla ULSS territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 della L. 833/78, la scheda di autonotifica al fine di segnalare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e l'ambiente.

     La scheda di autonotifica segnala inoltre:

     - apparecchiature ed impianti soggetti a verifica e relativa scadenza;

     - eventuali modifiche apportate agli impianti soggetti a denuncia ed a verifica periodica;

     - casi di infortunio accaduti e malattie professionali denunciate nel precedente anno;

     - numero dei lavoratori a rischio e modalità di predisposizione dei controlli sanitari.

     La scheda di autonotifica è espressamente richiesta per le notifiche di cui al DPR 303/56, per il rilascio di pareri sanitari ai fini delle licenze edilizie o dei certificati di agibilità di impianti produttivi, nonché per l'effettuazione dei controlli sanitari preventivi o periodici dei lavoratori a rischio [1].

 

     Art. 15. Finanziamento. (Omissis) [3]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo così sostituito con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[2] Articolo così sostituito con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[2] Articolo così sostituito con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[3] Articolo abrogato con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[3] Articolo abrogato con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[2] Articolo così sostituito con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[4] Comma così sostituito con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[5] Così modificato con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[1] Così modificato con L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

[3] Articolo abrogato con l'art. 37 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.