§ 5.1.83 - L.R. 30 giugno 1999, n. 20.
Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:30/06/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 1 bis.  (Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
Art. 2.  (Commissioni mediche).
Art. 3.  (Composizione delle commissioni).
Art. 4.  (Disciplina delle commissioni).
Art. 5.  (Compensi).
Art. 5 bis.  (Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
Art. 5 ter.  (Benefici aggiuntivi)
Art. 6.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 7.  (Abrogazioni).


§ 5.1.83 - L.R. 30 giugno 1999, n. 20. [1]

Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità [2].

(B.U. n. 38 del 7 luglio 1999).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui alle leggi 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1998, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione [3].

     1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità [4].

 

          Art. 1 bis. (Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) [5]

1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all’articolo 1, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto dall’articolo 3.

 

     Art. 2. (Commissioni mediche).

     1. Ciascuna Azienda sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall'articolo 4, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile.

     2. Nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, operano:

     a) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a quanto stabilito dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni,

     c) [6].

     3. I Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [7].

 

     Art. 3. (Composizione delle commissioni).

     1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.

     2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:

     a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;

     b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;

     c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali [8].

     3. Le commissioni di cui all'art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.

     5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

     6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.

     7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento [9].

     8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità [10].

     8 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 [11].

 

     Art. 4. (Disciplina delle commissioni).

     1. Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.

     2. Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri non possono essere riconfermati.

     3. Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui alla presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della istanza.

     4. In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati, il termine di cui al comma 3 può essere differito sulla base di convalidati criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti hanno comunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 5. (Compensi).

     1. Ai componenti delle commissioni mediche di cui alla presente legge anche dipendenti di Aziende sanitarie locali, qualora le attività delle commissioni siano svolte fuori dell'orario di lavoro, spettano i seguenti compensi onnicomprensivi:

     a) L. 25.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime ambulatoriale;

     b) L. 40.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime domiciliare;

     c) al segretario della commissione spetta un compenso pari al quaranta per cento di quello corrisposto ai componenti medici.

     2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dell'inflazione programmata. Qualora l'incremento risulti inferiore al cinque per cento l'aggiornamento viene effettuato l'anno successivo.

 

          Art. 5 bis. (Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) [12]

1. Ai sensi dell’articolo 20 del d.l. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. La Regione stipula con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

a) le procedure e lo scambio reciproco di dati, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

4. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 78/2009.

 

     Art. 5 ter. (Benefici aggiuntivi) [13]

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi ai sensi dell’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Le Aziende sanitarie locali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla costituzione delle commissioni mediche.

     2. Le commissioni mediche già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 ed i procedimenti pendenti sono definiti dalle nuove commissioni.

     3. Le Aziende sanitarie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano attraverso un proprio regolamento l'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche.

 

     Art. 7. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 12 febbraio 1980, n. 8.

     2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[5] Articolo inserito dall'art. 49 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

[11] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[12] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[13] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.