Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 27/12/1983 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 10 dalla legge regionale 9 maggio 1977 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi: |
§ 4.1.29 - L.R. 27 dicembre 1983, n. 50. - Pareri delle Unità locali per i
servizi socio-sanitari sugli strumenti urbanistici.
(B.U. n. 83 del 28 dicembre 1983).
Art. unico. All'art. 10 dalla
(Omissis) [1].
Entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge ogni USLL designa un esperto ai fini di cui al primo comma.
La seduta della Commissione di cui al primo comma è valida anche senza la presenza dell'esperto designato dall'USLL purché ritualmente convocato.
Il parere espresso dall'esperto sanitario nella Commissione edilizia comunale sui progetti di opere pubbliche, di cui alla
Le varianti di strumenti urbanistici generali relative esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee, di cui all'art. 2 della
(Omissis) [2].
Il punto 6 del secondo comma dell'art. 1 della
E' abrogata la disposizione dell'art. 2 della
- alla verifica della compatibilità dei Piani urbanistici e dei progetti di
insediamento industriali e di attività produttive in genere con le esigenze
di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa
della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Fino alla entrata in vigore della presente legge il parere della Commissione tecnico-amministrativa, di cui all'art. 8 della
[1] La
[2] Comma di modifica della
[3] La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della