§ 4.1.29 - L.R. 27 dicembre 1983, n. 50. - Pareri delle Unità locali per i
servizi socio-sanitari sugli strumenti urbanistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:27/12/1983
Numero:50


Sommario
Art. unico.  All'art. 10 dalla legge regionale 9 maggio 1977 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:


§ 4.1.29 - L.R. 27 dicembre 1983, n. 50. - Pareri delle Unità locali per i

servizi socio-sanitari sugli strumenti urbanistici.

(B.U. n. 83 del 28 dicembre 1983).

 

Art. unico. All'art. 10 dalla legge regionale 9 maggio 1977 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [1].

     Entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge ogni USLL designa un esperto ai fini di cui al primo comma.

     La seduta della Commissione di cui al primo comma è valida anche senza la presenza dell'esperto designato dall'USLL purché ritualmente convocato.

     Il parere espresso dall'esperto sanitario nella Commissione edilizia comunale sui progetti di opere pubbliche, di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 è reso, ai fini dell'art. 20, punto f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, anche sulla eventuale variante allo strumento urbanistico.

     Le varianti di strumenti urbanistici generali relative esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980 n. 37, non comportano l'esame di cui all'art. 20, punto f) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

     (Omissis) [2].

     Il punto 6 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1982 n. 24 è abrogato.

     E' abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1982 n. 6, nella parte in cui tra i compiti del Consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la consulenza relativa:

- alla verifica della compatibilità dei Piani urbanistici e dei progetti di

insediamento industriali e di attività produttive in genere con le esigenze

di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa

della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

     Fino alla entrata in vigore della presente legge il parere della Commissione tecnico-amministrativa, di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 [3], si intende sostitutivo della verifica di cui all'art. 20 punto f) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

 

 


[1] La L.R. 9 maggio 1977, n. 20 è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 1994, n. 20.

[2] Comma di modifica della L.R. 9 maggio 1977, n. 20.

[3] La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 è sostituita dal Comitato consultivo regionale per il territorio (C.C.R.T.), come disciplinato dalla L.R. 26 luglio 1994, n. 20.