§ 5.1.70 - L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989-91.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/03/1990
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Priorità).
Art. 3.  (Integrazioni sanitarie e socio-assistenziali).
Art. 4.  (Azioni progettuali - definizione).
Art. 5.  (Azioni programmate, progetti-obiettivo, progetti per il sociale).
Art. 6.  (Contenuti, obiettivi prioritari e vincoli dei progetti).
Art. 7.  (Coordinamento).
Art. 8.  (Attuazione).
Art. 9.  (Vincoli e verifiche).
Art. 10.  (Azioni trasversali).
Art. 11.  (Obiettivi di riordino dei servizi).
Art. 12.  (Strutture dell'area centrale dell'ULSS).
Art. 13.  (Servizi di prevenzione e laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica).
Art. 14.  (Distretti socio-sanitari di base).
Art. 15.  (Servizi ambulatoriali e poliambulatoriali).
Art. 16.  (Day-hospital).
Art. 17.  (Ospedali).
Art. 18.  (Strutture per la riabilitazione e residenze protette).
Art. 19.  (Servizi di emergenza sanitaria).
Art. 20.  (Assistenza non professionale ai ricoverati).
Art. 21.  (Farmaci).
Art. 22.  (Servizi emotrasfusionali).
Art. 23.  (Trapianti di organi).
Art. 24.  (Funzioni multizonali).
Art. 25.  (Rapporti con l'Università).
Art. 26.  (Ripartizione del Fondo sanitario regionale per spese correnti).
Art. 27.  (Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale finalizzate al riequilibrio delle piante organiche).
Art. 28.  (Fondo sanitario regionale per spese in conto capitale).
Art. 29.  (Piano straordinario per gli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale).
Art. 30.  (Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale).
Art. 31.  (Definizione delle piante organiche).
Art. 32.  (Particolari procedure amministrativo-gestionali per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo).
Art. 33.  (Borse di studio).
Art. 34.  (Modifiche alla L.R. 1 settembre 1977, n. 54).
Art. 35.  (Modificazioni alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65).
Art. 36.  (Modificazioni alla L.R. 18 marzo 1980, n. 18).
Art. 37.  (Modificazioni alla L.R. 17 maggio 1980, n. 43).
Art. 38.  (Modificazioni alla L.R. 10 dicembre 1980, n. 72).
Art. 39.  (Modificazioni alla L.R. 19 gennaio 1982, n. 1).
Art. 40.  (Modifiche alla L.R. 14 maggio 1982, n. 24).
Art. 41.  (Modifiche alla L.R. 31 maggio 1982, n. 29).
Art. 42.  (Modificazioni alla L.R. 30 agosto 1982, n. 45).
Art. 43.  (Norma finanziaria).
Art. 44.  (Riordino degli ambiti territoriali).


§ 5.1.70 - L.R. 27 marzo 1990, n. 9. [1]

Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989-91.

(B.U. n. 14 del 4 aprile 1990, S.O.).

 

Titolo primo

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989-1991 è costituito da:

     - legge di approvazione del piano;

     - allegati.

     2. La legge di approvazione di Piano:

     a) fissa gli obiettivi del Piano per il triennio 1989-1991;

     b) fissa i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle attività sanitarie e socio assistenziali;

     c) adegua la legislazione regionale alle disposizioni del Piano.

     3. L'allegato A: stabilisce i parametri per gli interventi e per l'uso degli strumenti connessi con l'attuazione del Piano.

     4. L'allegato B: definisce gli indirizzi programmatici sui quali la Regione, gli organismi che gestiscono le Unità locali per i servizi socio- sanitari, i Comuni e gli altri soggetti operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla presente legge basano la propria attività amministrativa.

 

     Art. 2. (Priorità).

     1. I seguenti obiettivi costituiscono priorità del Piano:

     a) umanizzazione del servizio, partecipazione dei cittadini ed educazione sanitaria;

     b) semplificazione delle procedure di accesso ai servizi socio- sanitari;

     c) integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali e riequilibrio delle risorse del fondo sociale regionale;

     d) promozione delle conoscenze sullo stato di salute dei cittadini e dei servizi socio-sanitari, potenziamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale del sistema informativo socio-sanitario;

     e) tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

     f) tutela della salute della donna e materno-infantile e attuazione della legislazione sociale;

     g) tutela della salute degli anziani e difesa dalla patologia cronica;

     h) tutela delle fasce di popolazione a rischio di emarginazione;

     i) riequilibrio delle risorse del fondo sanitario regionale;

     l) razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS e azioni di controllo sui consumi in campo farmaceutico e diagnostico;

     m) potenziamento delle strutture socio-sanitarie pubbliche, loro qualificazione in termini di efficienza e di efficacia e realizzazione delle priorità del programma pluriennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

Titolo secondo

OBIETTIVI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

 

Capo primo - I progetti

 

     Art. 3. (Integrazioni sanitarie e socio-assistenziali).

     1. Le azioni progettuali del Piano sono basate sull'integrazione delle risorse afferenti ai servizi socio-sanitari, assistenziali e socio- promozionali delle ULSS, dei Comuni, delle Province nonchè degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del Piano.

 

     Art. 4. (Azioni progettuali - definizione).

     Gli obiettivi del Piano sono perseguiti mediante la realizzazione di azioni progettuali, previste nelle tabelle riportate nell'allegato A della presente legge così denominate:

     a) azioni programmate;

     b) progetti-obiettivo;

     c) progetti per il sociale.

     2. Per le denominazioni di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento alla legge 23 ottobre 1985, n. 595.

 

     Art. 5. (Azioni programmate, progetti-obiettivo, progetti per il sociale).

     1. Le azioni progettuali di cui all'art. 4 sono raggruppate nelle seguenti aree:

1) Area progettuale «Prevenzione» articolata nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 3-4-5-6:

     a) Tutela sanitaria degli ambienti di vita;

     b) Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     c) Profilassi delle malattie infettive e lotta contro l'AIDS;

     d) Sanità pubblica veterinaria;

2) Area progettuale «Donna infanzia» articolata nei seguenti progetti

obiettivo previsti nelle Tabelle 7-8:

     a) Tutela della salute materno-infantile e della donna;

     b) Prevenzione delle malformazioni e di altre patologie congenite; e nei progetti per il sociale previsti nella Tabella 19:

     a) Minori a rischio;

     b) Affido familiare;

3) Area progettuale «Cronicità» articolata nel seguente progetto obiettivo previsto alla Tabella 9:

     a) Tutela della salute degli anziani,

e nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 10-11-12:

     a) Lotta contro le cardiopatie;

     b) Lotta contro le cerebrovasculopatie;

     c) Lotta contro il diabete;

4) Area progettuale «Fasce a rischio di emarginazione» articolata nei

seguenti progetti obiettivo previsti alle Tabelle 13-14-15:

     a) Tutela della salute mentale e assistenza psichiatrica;

     b) Prevenzione e trattamento dell'epilessia;

     c) Prevenzione degli stati di tossicodipendenza, assistenza e reinserimento dei tossicodipendenti;

5) Area progettuale «Assistenze protratte», articolata nel seguente progetto obiettivo:

     a) Trattamenti riabilitativi degli handicap, previsto alla Tabella 16, e nel progetto per il sociale previsto alla Tabella 20:

     a) Tutela dei portatori di handicap, nonchè nelle azioni programmate previste alle Tabelle 17-18;

     b) Lotta contro le nefropatie e tutela dei nefropatici cronici;

     c) Lotta alle malattie neoplastiche.

 

     Art. 6. (Contenuti, obiettivi prioritari e vincoli dei progetti).

     1. I programmi comprensoriali di attuazione del Piano di cui al Capo II del Titolo I della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, fissano i termini di attuazione delle azioni progettuali di cui agli articoli 4 e 5 per le esigenze specifiche del territorio di competenza e sulla base delle linee di indirizzo contenute ai capitoli 22, 23, 25 e 26 dell'allegato B, nonchè in conformità con le priorità e i vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A.

 

     Art. 7. (Coordinamento).

     1. La Giunta regionale coordina le azioni progettuali mediante le strutture dell'area operativa per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

     2. La Giunta regionale può prevedere che la struttura di cui al primo comma si avvalga di appositi gruppi tecnici formati, oltre che da operatori delle ULSS, anche da docenti e ricercatori universitari, nel rispetto della normativa regionale vigente.

 

     Art. 8. (Attuazione).

     1. Le ULSS realizzano le azioni progettuali del Piano mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle strutture distrettuali e dipartimentali.

     2. Ai fini del coordinamento regionale, l'attuazione delle azioni progettuali è affidata alla responsabilità dell'Ufficio di direzione e per esso al coordinatore sanitario, il quale individua i referenti per le singole azioni progettuali.

 

     Art. 9. (Vincoli e verifiche).

     1. I contenuti delle Tabelle n. 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'allegato A, costituiscono vincoli per l'attività amministrativa delle ULSS e gli atti adottati in loro violazione sono nulli.

     2. Il mancato adeguamento ai vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A comporta la non assegnazione del Fondo sanitario regionale per le quote relative agli stanziamenti finalizzati o comunque vincolati.

     3. Le ULSS, che abbiano adeguato la loro attività amministrativa alle prescrizioni vincolanti dell'allegato A, accedono in via prioritaria al fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 26.

     4. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del Piano, la Giunta si avvale della Consulta di cui all'articolo 13 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, che a tal fine è convocata di norma due volte all'anno con la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, nominati con le stesse modalità degli altri membri.

 

Capo secondo - Condizioni di uniformità

 

     Art. 10. (Azioni trasversali).

     1. L'uniformità di indirizzi e di metodologie operative delle azioni progettuali del Piano è perseguita mediante linee-guida, denominate «azioni trasversali».

     2. Il Piano individua le seguenti azioni trasversali i cui obiettivi prioritari sono contenuti nelle tabelle dell'allegato A, dal numero 21 al numero 30:

     a) «Sanità amica»;

     b) «Partecipazione ed umanizzazione del servizio socio-sanitario»;

     c) «Formazione di base degli operatori socio-sanitari»;

     d) «Qualificazione, aggiornamento e formazione continua degli operatori in servizio»;

     e) «Educazione sanitaria»;

     f) «Sistema informativo socio-sanitario»;

     g) «Osservazione epidemiologica»;

     h) «Ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria e rapporti con l'Università»;

     i) «Razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS»;

     l) «Valutazione».

 

     Art. 11. (Obiettivi di riordino dei servizi).

     1. Per garantire migliori livelli di tutela sanitaria e per l'attuazione delle azioni progettuali, di cui al Capo I, le ULSS riordinano i presidi e i servizi sulla base dei parametri e standard contenuti nell'allegato A, nonchè delle indicazioni programmatiche contenute nell'allegato B.

 

     Art. 12. (Strutture dell'area centrale dell'ULSS).

     1. Il riordino delle strutture dell'area centrale dell'ULSS è disposto, nel rispetto delle tabelle 31, 32, 33 dell'allegato A e dei paragrafi 22.16 e 26.01 dell'allegato B.

     2. Nelle more della rideterminazione degli ambiti territoriali delle ULSS ai sensi del successivo art. 44, le ULSS che non abbiano in servizio dirigenti di livello apicale in numero corrispondente ai settori sopra individuati non possono indire concorsi per posti di apicale salvo i casi per cessazione dal servizio, e procedono ad accorpare i settori secondo le seguenti modalità:

     a) per quanto concerne la responsabilità sanitaria, il settore «Assistenza socio-sanitaria di base» è accorpata con i settori «Formazione del personale, ricerca, sistema informativo» e «Prevenzione-educazione sanitaria, medicina legale»;

     b) nei settori a responsabilità amministrativa si procede all'accorpamento del settore «Amministrazione del personale - affari generali» con il settore «Segreteria degli organi politico-amministrativi» e del settore «Amministrazione economico-finanziaria» con il settore «Amministrazione economato-provveditorato e gestione servizi tecnologici».

     3. La responsabilità del settore «Promozione ed assistenza sociale» è assegnata al dipendente del ruolo comunale in possesso della qualifica più elevata tra quelli assegnati alla ULSS, purchè appartenenti almeno ad una delle qualifiche direttive, al quale compete, a carico del bilancio sociale una indennità pari a quella prevista per i responsabili dei settori sanitari ed amministrativi. A parità di livello, la responsabilità viene affidata al dipendente del ruolo comunale in possesso di profilo sociale.

     4. In ciascuna ULSS è istituito, presso l'Ufficio di direzione, il servizio infermieristico, con le competenze richiamate all'art. 4 del decreto del Ministro per la sanità 13 settembre 1988, attuativo della legge 8 aprile 1988, n. 109.

     5. Alla direzione del servizio infermieristico sono preposti operatori professionali dirigenti, che hanno in particolare la responsabilità della programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi infermieristici, della promozione delle tecniche dell'assistenza infermieristica, del controllo della qualità dei servizi infermieristici da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio e della promozione e del coordinamento della formazione permanente del personale infermieristico in attuazione del piano formativo dell'ULSS e in collaborazione con l'apposito settore dell'Ufficio di direzione.

     6. Nell'ambito delle attività di cui al quarto comma gli operatori professionali dirigenti agiscono secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e presidi, verificando l'espletamento delle attività del personale infermieristico e predisponendo a tal fine anche i turni di lavoro.

     7. Gli operatori professionali dirigenti hanno la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente sono tenuti ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

 

     Art. 13. (Servizi di prevenzione e laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica).

     1. Il riordino dei servizi di base e multizonali di prevenzione, è disposto nel rispetto delle tabelle 34-35 e 36 dell'allegato A nonchè del capitolo 26.04 dell'allegato B.

     2. L'articolazione del Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica è disposta nel rispetto della tabella n. 36 dell'allegato A e dell'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, modificata ai sensi dell'art. 42.

 

     Art. 14. (Distretti socio-sanitari di base).

     1. Il riordino dei distretti di base è disposto nel rispetto della tabella n. 37 dell'Allegato A e del paragrafo 26.01 dell'Allegato B.

 

     Art. 15. (Servizi ambulatoriali e poliambulatoriali).

     1. Il riordino dei servizi ambulatoriali e poliambulatoriali è disposto nel rispetto delle tabelle 40 e 41 dell'Allegato A e del paragrafo 22.05 e 26.04 dell'Allegato B.

 

          Art. 16. (Day-hospital).

     1. L'organizzazione e il riordino dei day-hospital sono disposti in base alla tabella 42 dell'Allegato A.

     2. Le attività di day-hospital sono svolte in tutti i presidi ospedalieri delle ULSS su base dipartimentale per le aree funzionali di medicina e chirurgia.

     3. Le prestazioni sono erogate dall'équipe ospedaliera con il coinvolgimento dei medici di base.

     4. Le prestazioni di day-hospital sono considerate a tutti gli effetti prestazioni ospedaliere; esse sono registrate su apposita cartella clinica, da archiviare insieme alla scheda nosologica di ricovero ospedaliero.

     5. Le ammissioni in day-hospital e le dotazioni dei posti-letto impegnati dalle strutture ospedaliere per tali attività vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

 

     Art. 17. (Ospedali).

     1. Il riordino degli ospedali nei dipartimenti, unità organiche ed unità operative, e le altre misure di riordino concernenti i servizi di diagnosi e cura e generali, nonchè la determinazione degli organici del personale sono disposti nel rispetto delle tabelle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dell'allegato A e paragrafi 22.05 e 26.02 dell'Allegato B nonchè nel rispetto degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11.

     2. Le determinazioni concernenti le ristrutturazioni, gli sviluppi e le integrazioni della rete ospedaliera sono adottate con il piano per l'attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsto dall'art. 29.

 

     Art. 18. (Strutture per la riabilitazione e residenze protette).

     1. Il riordino dei presidi e servizi per la riabilitazione è disposto in base alla tabella 50 dell'allegato A e al paragrafo 22.06 dell'allegato B.

     2. I posti letto per le funzioni di riabilitazione sono determinati nella tabella 46 dell'allegato A, distintamente per:

     a) posti-letto da conteggiare all'interno dei reparti per acuti;

     b) posti-letto in strutture specializzate.

     3. Le prestazioni socio-sanitarie presso le residenze sanitarie assistenziali sono considerate a tutti gli effetti prestazioni del Servizio sanitario regionale.

     4. Le ammissioni in residenza sanitaria assistenziale non vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

 

     Art. 19. (Servizi di emergenza sanitaria).

     1. Il riordino dei servizi di emergenza sanitaria è disposto in base alla tabella 51 dell'allegato A e al paragrafo 26.03 dell'allegato B.

 

     Art. 20. (Assistenza non professionale ai ricoverati).

     1. Le ULSS disciplinano con proprio regolamento le modalità di assistenza non professionale ai ricoverati, prevedendo intese con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, anche ai fini

dell'utilizzazione degli obiettori di coscienza, o con cooperative di servizi. Le ULSS erogano altresì contributi a favore dei ricoverati le cui condizioni economiche non permettono di far fronte per intero agli oneri derivanti dalla utilizzazione delle Cooperative di servizi.

 

     Art. 21. (Farmaci).

     1. Il riordino dell'assistenza farmaceutica ed il corretto uso dei farmaci è disposto in base alla tabella 52 dell'allegato A e al paragrafo 26.07 dell'allegato B.

 

     Art. 22. (Servizi emotrasfusionali).

     1. Il riordino dei servizi emotrasfusionali è disposto in base alla tabella 53 dell'allegato A e al paragrafo 26.05 dell'allegato B.

 

     Art. 23. (Trapianti di organi).

     1. Il riordino dei servizi per i trapianti degli organi è disposto in base alla tabella 54 dell'allegato A e al paragrafo 26.06 dell'allegato B.

 

     Art. 24. (Funzioni multizonali).

     1. L'individuazione delle funzioni multizonali ospedaliere ed extraospedaliere e della loro localizzazione, è disposta in base alla tabella 55 dell'allegato A, nonché della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45.

 

     Art. 25. (Rapporti con l'Università).

     1. L'apporto delle strutture universitarie alle finalità e agli obiettivi del Servizio sanitario regionale nel quadro degli obiettivi assistenziali, didattici e di ricerca del Piano e le altre interazioni tra la Regione e gli Istituti e i dipartimenti dell'Università degli studi di Perugia impegnati nelle tematiche della salute, sono disciplinati nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Titolo terzo

RISORSE

 

     Art. 26. (Ripartizione del Fondo sanitario regionale per spese correnti).

     1. Il Fondo sanitario regionale per spese correnti è destinato al finanziamento:

     a) delle spese di funzionamento delle ULSS, ivi comprese quelle per il reintegro di strumentazioni e piccole attrezzature fuori uso;

     b) delle spese per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;

     c) delle spese a destinazione vincolata;

     d) delle spese a gestione regionale;

     e) degli interventi finanziari di riequilibrio e imprevisti da effettuarsi con il fondo di riserva di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Il riparto del Fondo sanitario regionale per le spese correnti delle ULSS è effettuato dalla Giunta regionale secondo i criteri individuati nella tabella 56 dell'allegato A, previo parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali.

     3. Nell'ambito del riparto di cui al secondo comma, la Giunta regionale attribuisce alle ULSS i fondi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo in base ai programmi specifici di attività e finanziari presentati alla Regione entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il riparto, fatti salvi gli eventuali finanziamenti con i fondi soggetti a specifici vincoli nazionali di destinazione.

     4. La Giunta regionale attribuisce il fondo di riserva accantonato per interventi di riequilibrio e per imprevisti, tenendo anche conto delle eventuali maggiori esigenze verificate in ordine alla effettiva realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo.

 

     Art. 27. (Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale finalizzate al riequilibrio delle piante organiche).

     1. Al riparto delle quote per il finanziamento del personale si provvede:

     a) in sede di ripartizione del Fondo sanitario regionale, mediante computo del costo del personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;

     b) in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo mediante integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.

     2. Per i fini di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed imprevisti, di cui al comma 4 dell'articolo 26.

     3. Nei casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri fissati dal Piano, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale con le stesse gradualità previste dalla normativa regionale per le situazioni in carenza. A tal fine si provvede in relazione al costo medio del personale calcolato su base regionale.

     4. Per i fini di cui ai precedenti commi le ULSS comunicano entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco del personale in servizio.

 

     Art. 28. (Fondo sanitario regionale per spese in conto capitale).

     1. Il Fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:

     a) al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico;

     b) agli investimenti di innovazione;

     c) agli interventi di trasformazione;

     d) all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

     e) ai programmi di intervento regionale.

     2. Il riparto del Fondo è effettuato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri di cui alle tabelle 57 e 58 dell'allegato A della presente legge.

     3. Nel provvedimento di riparto di cui al comma 2 la Giunta riserva una quota del 40 per cento alla realizzazione dei programmi di innovazione tecnologica previsti dal piano straordinario degli investimenti di cui all'articolo 29.

     4. I contributi provenienti da enti o privati ed i proventi derivanti da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti delle ULSS, sono soggetti ai vincoli della programmazione regionale.

 

     Art. 29. (Piano straordinario per gli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano straordinario degli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale secondo i criteri di cui alla Tabella 60 dell'allegato A della presente legge.

     2. Il piano straordinario degli investimenti prevede i seguenti interventi:

     a) completamenti di opere ospedaliere in corso e costruzione di nuovi ospedali;

     b) riconversioni di strutture non più adibite a presidio ospedaliero;

     c) ristrutturazioni di presidi ospedalieri esistenti;

     d) residenze sanitarie assistenziali;

     e) strutture per la prevenzione collettiva;

     f) strutture dell'assistenza sanitaria di base;

     g) adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza;

     h) adeguamenti della rete ospedaliera per l'assistenza ai malati di AIDS;

     i) adeguamenti ed innovazioni delle attrezzature tecnologiche.

     3. Concorrono al finanziamento del piano:

     a) gli stanziamenti assegnati alla Regione con i provvedimenti di riparto delle somme a disposizione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

     b) gli stanziamenti del Fondo sanitario regionale nella misura del 40 per cento degli stanziamenti della parte in conto capitale, a partire dal 1991;

     c) le risorse aggiuntive provenienti da riconversioni patrimoniali e da altri interventi di concorso al finanziamento, messe a disposizione dai Comuni e dagli altri soggetti interessati alla realizzazione del piano.

     4. La Giunta regionale recepisce come parte integrante del provvedimento di riparto gli impegni di cofinanziamento determinati ai sensi del comma 2, lett. c.), in aggiunta alla quota del 5 per cento disposta dalla citata legge 11 marzo 1988, n. 67.

     5. Gli stanziamenti destinati a interventi nelle strutture gestite da IPAB o soggetti assimilabili sono assegnati ai Comuni e alle ULSS territorialmente competenti per essere erogati ai soggetti beneficiari mediante convenzione.

     6. Costituisce criterio assoluto di priorità per la erogazione degli stanziamenti a carico del bilancio regionale la cronografia della realizzazione delle opere documentata nei progetti esecutivi.

 

     Art. 30. (Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale).

     1. Il Fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio- assistenziale di cui all'articolo 32 della L.R. 31 maggio 1982, n. 29, è ripartito annualmente come segue e come riportato nella Tabella 59:

     a) il 92 per cento del Fondo, decurtato della quota di cui al punto C, viene ripartito tra le Associazioni dei comuni in proporzione diretta alla popolazione residente nell'ambito territoriale di competenza al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della ripartizione;

     b) il restante 8 per cento della quota come sopra decurtata è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi finalizzati ad interventi imprevisti e di riequilibrio. Gli interventi tengono anche conto di particolari servizi resi dalle Associazioni dei comuni agli immigrati extra comunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del Servizio sanitario nazionale con riferimento al diritto alle prestazioni. La parte di tale riserva non utilizzata entro il 31 ottobre, viene ripartita tra tutte le Associazioni dei comuni dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente;

     c) una quota da stabilire con atto della Giunta regionale nell'ambito della somma stanziata con la legge di bilancio viene destinata all'Associazione dei comuni della Valle Umbra Sud per il funzionamento della Casa di riposo ex-ONPI, sulla base delle spese di gestione sostenute nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziate in appositi rendiconti a cura dell'Associazione predetta.

     2. I Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, contestualmente all'approvazione del bilancio stesso.

     3. I Comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio carico a favore della rispettiva Associazione per consentire la regolare esecuzione dei programmi.

 

     Art. 31. (Definizione delle piante organiche).

     1. Le piante organiche sono definite dalle ULSS nel rispetto delle prescrizioni contenute nella tabella 47 dell'allegato A.

     2. L'organico dei servizi di prevenzione è disciplinato secondo le indicazioni di cui alle tabelle 34 e 35 dell'allegato A.

     3. La mancata definizione delle piante organiche consente esclusivamente la copertura dei posti vacanti a seguito di turn-over.

 

     Art. 32. (Particolari procedure amministrativo-gestionali per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo).

     1. Il Comitato di gestione dell'ULSS, limitatamente alla durata del Piano ed alla realizzazione delle azioni programmate e dei progetti- obiettivo individuati nel piano stesso, può delegare al responsabile del settore provveditorato dell'Ufficio di direzione, la diretta acquisizione di beni e servizi nei limiti previsti al secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, sentito il responsabile del settore competente.

     2. In sede di delega della funzione di cui al primo comma, il Comitato di gestione prevede l'obbligo, per il responsabile del provveditorato, di riferire trimestralmente sugli acquisti dallo stesso conclusi, per la presa d'atto.

     3. Il Comitato di gestione, entro i limiti della vigente normativa, può affidare al responsabile del provveditorato la predisposizione di atti e di procedimenti relativi a contratti per i quali non è ammessa la trattativa privata, esclusa la aggiudicazione e la stipula dei contratti medesimi.

 

     Art. 33. (Borse di studio).

     1. Nell'ambito degli stanziamenti per la ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria, e con riguardo alle aree progettuali di cui all'art. 5 della presente legge, sono istituite cento borse di studio dell'importo annuo di lire 10 milioni ciascuna per neo-laureati in medicina e chirurgia.

     2. La Giunta regionale provvede alla emissione del relativo bando, sentita la competente commissione consiliare.

 

Titolo quarto

MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

 

     Art. 34. (Modifiche alla L.R. 1 settembre 1977, n. 54).

     1. La legge regionale 1 settembre 1977, n. 54, concernente «Organizzazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria per la procreazione responsabile, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva», è modificata come di seguito indicato.

     2. Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     3. L'articolo 2 è abrogato.

     4. L'alinea dell'art. 3 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. L'articolo 5 è così sostituito:

     (Omissis).

     6. All'articolo 7 la parola «Consorzio» è sostituita con «ULSS».

     7. L'articolo 9 è così modificato:

     a) il quarto comma è abrogato;

     b) l'ultimo comma è così sostituito: (Omissis).

     8. Il secondo comma dell'articolo 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     9. L'articolo 14 è così sostituito:

     (Omissis).

     10. Il primo comma dell'articolo 15 è così modificato:

     (Omissis).

     11. L'articolo 16 è così sostituito:

     (Omissis).

     12. L'articolo 18 è così sostituito:

     (Omissis).

     13. All'articolo 19 le parole «consorzi socio-sanitari», sono sostituite con «ULSS».

     14. Gli articoli 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 sono abrogati.

 

     Art. 35. (Modificazioni alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65).

     1. La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, concernente «Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale», è modificata come segue.

     2. L'articolo 13 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. L'articolo 38, come modificato con l'articolo 61 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito:

     (Omissis).

     4. Dopo l'articolo 38 sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis).

     5. All'articolo 41 la parola «congiuntamente» è sostituita con «contestualmente».

     6. Gli articoli 45-46-47-48 sono abrogati.

 

     Art. 36. (Modificazioni alla L.R. 18 marzo 1980, n. 18).

     1. La legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, concernente «Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali», è così modificata.

     2. L'articolo 14 è così modificato:

     a) il primo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) il terzo comma è così sostituito: (Omissis).

     3. All'articolo 16 la parola «trimestre» è sostituita con «quadrimestre».

     4. Al terzo comma dell'articolo 28 la parola «mensile» è abrogata.

     5. Al secondo comma dell'articolo 29 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

     6. Al terzo comma dell'articolo 30 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

     7. Al secondo e terzo comma dell'articolo 36 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

     8. L'articolo 40 è così modificato:

     a) al primo comma la parola «uffici» è sostituita con «settori»;

     b) il secondo comma è così sostituito: (Omissis).

     9. Ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 41 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

     10. Al primo comma dell'articolo 42 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

     11. L'articolo 46 è così modificato: dopo il punto 5 dei commi quarto e quinto è aggiunto il seguente: (Omissis).

     12. L'articolo 47 è così modificato:

     a) il primo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) il terzo comma è così sostituito: (Omissis).

     13. L'articolo 49 è così sostituito: (Omissis).

     14. Il quinto comma dell'articolo 50 è così sostituito: (Omissis).

     15. Al primo comma dell'articolo 54 la parola «ufficio» è sostituita da «settore».

     16. L'articolo 55 è così sostituito: (Omissis).

     17. All'articolo 58 la parola «uffici» è sostituita da «settori».

     18. L'articolo 60 è così sostituito: (Omissis).

     19. All'ultimo comma dell'articolo 62 la parola «semestrale» è sostituita con la parola «annuale».

     20. L'articolo 63 è così modificato:

     a) il punto 2 del secondo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) il quarto comma è così sostituito: (Omissis).

     21. L'articolo 64 è così modificato:

     a) il secondo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) il terzo comma è così sostituito: (Omissis).

     22. Il terzo comma dell'art. 67 è così sostituito: (Omissis).

     23. Al primo comma dell'articolo 70 le parole «per un importo superiore a lire 20 milioni», sono sostituite con le seguenti: «per un importo non superiore a lire 50 milioni».

     24. Il secondo comma dell'articolo 71 è così sostituito: (Omissis).

     25. All'ultimo comma dell'articolo 75 sono aggiunte, dopo la parola «regionali» le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 37. (Modificazioni alla L.R. 17 maggio 1980, n. 43).

     1. La legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, concernente «Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro», è modificata come segue.

     2. L'articolo 3 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. L'articolo 4 è così sostituito:

     (Omissis).

     4. L'articolo 6 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. Gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

     6. L'articolo 10 è così sostituito:

     (Omissis).

     7. Il primo comma dell'art. 12, già modificato con l'art. 62 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito:

     (Omissis).

     8. All'articolo 13, dopo la parola «lavoratori» è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

     9. L'articolo 15 è abrogato.

 

     Art. 38. (Modificazioni alla L.R. 10 dicembre 1980, n. 72). [2]

     [1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, modificata con L.R. 23 febbraio 1982, n. 6, con L.R. 27 dicembre 1983, n. 50 e con L.R. 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità», è modificata come segue.

     2. Il primo comma dell'articolo 1 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Il punto 2 dell'articolo 2, è così sostituito:

     (Omissis).

     4. L'articolo 3, già modificato con l'art. 62, della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito:

     (Omissis).

     5. L'articolo 5 è così modificato:

     a) il comma 7 è così sostituito: (Omissis);

     b) l'ultimo comma è abrogato.]

 

     Art. 39. (Modificazioni alla L.R. 19 gennaio 1982, n. 1).

     1. La legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1, concernente: «Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale», è modificata come segue.

     2. All'articolo 1, dopo le parole «epidemiologico regionale», sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     3. L'articolo 3 è modificato come segue:

     dopo il secondo comma è inserito il seguente: (Omissis).

     4. L'articolo 4 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. Dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. (Modifiche alla L.R. 14 maggio 1982, n. 24).

     1. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica» è modificata come segue.

     2. Al secondo comma dell'art. 2 dopo le parole «stabiliti dal citato articolo» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     3. L'ultimo comma dell'art. 4, è così sostituito:

     (Omissis).

     4. L'articolo 7 è così modificato:

     a) dopo il secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis);

     b) al terzo comma è abrogata la parola «inoltre»; dopo le parole «tecnico professionale», sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: (Omissis).

     5. Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 41. (Modifiche alla L.R. 31 maggio 1982, n. 29).

     1. La legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Norme ed indirizzi per il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale», è modificata come segue.

     2. L'articolo 4 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 4 viene inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. L'articolo 5 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito:

     (Omissis).

     6. L'art. 25 è abrogato.

 

     Art. 42. (Modificazioni alla L.R. 30 agosto 1982, n. 45).

     1. La legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, concernente «Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali», è così modificata.

     2. Il secondo comma dell'art. 3 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. L'articolo 5, è così modificato:

     a) il primo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: (Omissis).

     4. L'articolo 9 è così sostituito:

     (Omissis).

     5. L'articolo 10 è così sostituito:

     (Omissis).

     6. L'articolo 11 è così sostituito:

     (Omissis).

     7. L'articolo 12 è così sostituito:

     (Omissis).

     8. L'articolo 13 è così sostituito:

     (Omissis).

     9. L'articolo 14 è così modificato:

     a) il primo comma è così sostituito: (Omissis);

     b) il secondo e terzo comma sono abrogati.

     10. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito:

     (Omissis).

     11. L'articolo 16 è così sostituito:

     (Omissis).

 

Titolo quinto

NORME FINALI

 

     Art. 43. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento dell'attività socio-sanitaria si provvede distintamente:

     a) per la gestione sanitaria:

     1) con la quota parte del Fondo sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) con le entrate proprie delle ULSS;

     3) con eventuali contributi di terzi;

     b) per la gestione dei servizi socio-assistenziali:

     1) con il fondo sociale di cui alla L.R. 29/82;

     2) con le risorse assegnate dai Comuni;

     3) con eventuali contributi di terzi.

     2. Gli enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle necessità di investimenti del sistema socio sanitario.

 

     Art. 44. (Riordino degli ambiti territoriali).

     1. Il Consiglio regionale, anche sulla base delle indicazioni della legislazione nazionale in particolare per quanto attiene al grado di autonomia dei servizi ospedalieri, definisce - entro il 31 dicembre 1990 - i nuovi ambiti territoriali dell'organizzazione sanitaria regionale, con l'obiettivo di superare l'attuale eccessiva frammentazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 27 ottobre 2004, n. 19.