Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 23/12/2010 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13) |
Art. 2. (Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo II della l.r. 13/2009) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 13/2009) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 13/2009) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 13/2009) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 13/2009 |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 13/2009) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 13/2009) |
Art. 9. (Norme transitorie e finali) |
§ 4.2.82 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).
(B.U. 29 dicembre 2010, n. 61)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della
“1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della
“1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l’edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all’articolo 34, commi 3 bis e 3 ter.
1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall’applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della
“3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.”.
Art. 2. (Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo II della
1. Alla rubrica del Capo II del Titolo II della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 33 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 33 della
“a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 33 della
“b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della
3. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 33 della
4. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 33 della
5. Il comma 3 dell’articolo 33 della
6. Il comma 5 dell’articolo 33 della
“5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall’articolo 35, commi 1 e 2 della
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della
“5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all’articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della
3. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r 13/2009 dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, anche a prescindere dal resto dell’edificio”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della
“3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l’ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della
3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della
3. Al comma 5 dell’articolo 35 della
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della
“5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento.
5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d’obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l’intervento.”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 36 della
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della
“1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della
“1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della
“2 bis. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell’articolo 15 della
2 ter. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.
2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all’articolo 23 del
Art. 7. (Modifiche all’articolo 37 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della
“2 bis. L’altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all’articolo 35, comma 4, e all’articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del
Art. 8. (Modifiche all’articolo 38 della
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della
2. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della
3. Al comma 4 dell’articolo 38 della
Art. 9. (Norme transitorie e finali)
1. I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.