Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 13/12/1999 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla [...] |
§ 3.2.107 - L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. [*]
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.
(B.U. n. 67 del 22 dicembre 1999).
1. [3].
2. [4].
3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attività agrituristica sono quelli previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, e dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della
4. [5].
5. [6].
6. [7].
1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97.
[*] Abrogata dall'art. 35 della
[1] Sostituisce il terzo punto, comma 1, art. 1 della
[2] Modifica il comma 3 bis, art. 2 della
[3] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 3 della
[4] Modifica il comma 6, art. 3 della
[5] Sostituisce le lettere a) e b), comma 9, art. 3 della
[6] Aggiunge il comma 11 bis all'art. 3 della
[7] Sostituisce il comma 13, art. 3 della
[8] Aggiunge la lettera g) al comma 1, art. 24 della