§ 3.2.107 - L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. [*]
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:13/12/1999
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1.
Art. 4. 
Art. 5.      1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla [...]


§ 3.2.107 - L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. [*]

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.

(B.U. n. 67 del 22 dicembre 1999).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attività agrituristica sono quelli previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, e dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25. E' altresì consentito nei locali di soggiorno la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della suddetta legge.

     4. [5].

     5. [6].

     6. [7].

 

     Art. 4. [8]

 

     Art. 5.

     1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[1] Sostituisce il terzo punto, comma 1, art. 1 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[2] Modifica il comma 3 bis, art. 2 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[3] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 3 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[4] Modifica il comma 6, art. 3 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[5] Sostituisce le lettere a) e b), comma 9, art. 3 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[6] Aggiunge il comma 11 bis all'art. 3 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[7] Sostituisce il comma 13, art. 3 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.

[8] Aggiunge la lettera g) al comma 1, art. 24 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.