Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 09/06/1998 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Indennità di funzione). |
Art. 2. (Diaria). |
Art. 3. (Erogazione). |
Art. 4. (Missioni in territorio regionale). |
Art. 5. (Assegno di reversibilità). |
Art. 6. (Norme abrogate). |
Art. 7. (Norme transitorie e finali). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 1.1.70 - L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 18 gennaio 1972, n. 15, 15 gennaio 1973, n. 8 e 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
(B.U. n. 40 del 17 giugno 1998).
Art. 1. (Indennità di funzione).
1. [1].
Art. 2. (Diaria).
1. [2].
Art. 3. (Erogazione).
1. [3].
Art. 4. (Missioni in territorio regionale).
1. [4].
Art. 5. (Assegno di reversibilità).
1. [5].
Art. 6. (Norme abrogate).
1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della
Art. 7. (Norme transitorie e finali).
1. Per i consiglieri già cessati dal mandato e per quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di trenta mesi, restano in vigore le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, all'inizio di ogni legislatura entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il responsabile del servizio competente provvede a richiedere a ciascun consigliere l'esercizio del diritto facoltativo di cui all'art. 14 della
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogato dall'art. 5 della
[2] Sostituisce l'art. 1 della
[3] Aggiunge il comma 2 all'art. 2 della
[4] Aggiunge il comma 4 all'art. 3 della
[5] Modifica il comma 1, art. 14 della