Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 29/07/2003 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9). |
Art. 2. (Integrazione articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26). |
Art. 3. (Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
§ 1.1.84 - L.R. 29 luglio 2003, n. 16.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10.
(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).
Art. 1. (Integrazioni della
1. Al comma 1 bis, dell’articolo 1 della
2. All’articolo 1 della
Art. 2. (Integrazione articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
«2 bis. L’indennità di cui al comma 2 decorre dalla data della nomina.».
Art. 3. (Integrazioni della
1. Dopo l’articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Indennità spettanti agli amministratori di Enti e Aziende dipendenti dalla Regione).
1. Fino all’emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti della regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennità dei consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.
Art. 4 ter. (Norma finanziaria).
1. Per 1’attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l’esercizio finanziario 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.
2. Per l’esercizio finanziario 2004 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio.».
Art. 4. (Norma transitoria).
1. [L’indennità stabilita dall’articolo 1 della
2. La diaria stabilita dal comma l bis dell’articolo 1 della
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della