§ 1.1.1 - L.R. 1 agosto 1972, n. 15.
Indennità ai consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:01/08/1972
Numero:15


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3.      Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto
Art. 3 bis. 
Art. 4.  (Omissis).
Art. 5.  (Omissis).


§ 1.1.1 - L.R. 1 agosto 1972, n. 15. [1]

Indennità ai consiglieri regionali.

(B.U. n. 22 del 10 agosto 1972).

 

     Art. 1. [2]

     1. L’indennità per tutti i consiglieri regionali, rapportata all’indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è fissata nella misura dell’80 per cento.

     2. Il contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è calcolato sull’indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

     Art. 2. [3]

     1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 decorre dalla data della proclamazione.

 

     Art. 3.

     Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

 

     Art. 3 bis. [4]

     1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento [5].

     2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

 

     Art. 4. (Omissis).

 

     Art. 5. (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2007, n. 17.

[2] Articolo modificato dalla L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla L.R. 6 agosto 1991, n. 20, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1998, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2003, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2003, n. 10.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 29.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2003, n. 10.