§ 2.1.19 - L.R. 15 giugno 1979, n. 28.
Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/06/1979
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Contenuto della legge.
Art. 2.  Invio in missione.
Art. 2/bis.  Rimborso delle spese.
Art. 3.  Indennità di missione.
Art. 4.  Cessazione dell'indennità di missione.
Art. 5.  Rimborso della spesa dell'albergo.
Art. 6.  Mezzo di trasporto.
Art. 7.  Uso di particolari mezzi di trasporto.
Art. 8.  Rimborso delle spese per i viaggi.
Art. 9.  Liquidazione delle indennità e dei rimborsi.
Art. 10.  Responsabilità dei dipendenti inviati in missione.
Art. 11.  Orario di lavoro.
Art. 12.  Trattamento economico di trasferimento e prima sistemazione.
Art. 13.  Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.
Art. 14.  Disposizioni finali e finanziarie.


§ 2.1.19 - L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale.

(B.U. n. 28 del 20 giugno 1979).

 

Art. 1. Contenuto della legge.

     La presente legge disciplina la misura e le modalità del trattamento economico di missione, di trasferimento e prima sistemazione del personale regionale.

 

     Art. 2. Invio in missione.

     Le missioni di durata non dieci giorni continuativi, nell'ambito del territorio nazionale, sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o di un membro della Giunta nell'ambito delle singole competenze, dal Presidente del Consiglio regionale o da un membro dell'Ufficio di presidenza a ciò delegato e dal Presidente del Comitato di controllo, per il rispettivo personale, su proposta del responsabile di settore, di norma sulla base del programma di attività dell'Ufficio di appartenenza, periodicamente definito nelle riunioni collegiali di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, integrato dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

     In caso di urgenza e indifferibilità, la proposta del responsabile di settore o, in sua assenza, di altro dipendente dello stesso ufficio all'uopo incaricato dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo, costituisce eccezionalmente autorizzazione alla missione. In tal caso, copia della proposta è trasmessa immediatamente ai predetti soggetti per la ratifica.

     Le missioni di durata superiore ai dieci giorni continuativi nell'ambito del territorio nazionale e quelle all'estero sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il rispettivo personale.

     Dal provvedimento di autorizzazione devono risultare:

     a) il giorno e l'ora di inizio della missione;

     b) la prevedibile durata;

     c) il mezzo di trasporto da usare.

     L'ora di rientro della missione è dichiarata dal dipendente nel rendiconto della missione.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente nella sede di servizio qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti dalla sede di servizio più di 90 minuti di viaggio desumibili dagli orari ufficiali.

     Ai fini della presente legge, per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il di.pendente presta abitualmente servizio.

 

     Art. 2/bis. Rimborso delle spese.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita dal successivo art. 5 e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

     2. Oltre a quanto previsto dal primo comma, compete un importo pari al 30 per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa, in ogni caso, opzione per l'indennità di trasferta in misura oraria o giornaliera intera.

     3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le modalità in atto previste e le misure di cui al successivo art. 3.

     4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     5. I limiti di spesa per i pasti di cui al primo comma sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica [1]

 

     Art. 3. Indennità di missione.

     A decorrere dall'1° gennaio 1989 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti regionali ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2/bis, sono stabilite per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

     a) dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali: lire 46.700;

     b) dipendenti inseriti nelle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali: lire 39.600;

     c) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: lire 28.800 [2].

     Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

     Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate ad ora intera.

     Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base del D.M 2 marzo 1976 e successive modificazioni.

     Le misure dell'indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT [3].

 

     Art. 4. Cessazione dell'indennità di missione.

     Il trattamento previsto dall'articolo precedente cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

 

     Art. 5. Rimborso della spesa dell'albergo.

     1. Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere il rimborso della spesa di albergo di prima categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso della spesa dell'albergo di seconda categoria.

     2. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato [4].

 

     Art. 6. Mezzo di trasporto.

     I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico; ove l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia obiettivamente possibile o pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per le quali sono stati inviati in missione, può essere autorizzato l'uso degli autoveicoli messi a disposizione degli uffici regionali.

     Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli, soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.

     L'uso del mezzo proprio può essere di norma autorizzato per le missioni da espletarsi nell'ambito territoriale dell'Ufficio di competenza e comunque non oltre i limiti di quello regionale e, soltanto in casi eccezionali, per le missioni da espletarsi al di fuori del territorio regionale.

     L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o cose.

     Al personale autorizzato a servirsi dell'automezzo proprio è rimborsata una somma pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonché la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

     Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

     In casi di comprovata necessità, .dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati dai soggetti indicati nell'art. 2 della presente legge alla guida degli automezzi di servizio.

 

     Art. 7. Uso di particolari mezzi di trasporto.

     Qualora esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti che si recano in missione possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la cuccetta.

     Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe [5].

     Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa, sostenuta per l'uso di un posto letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe [6].

     L'autorizzazione nell'ambito delle rispettive competenze è disposta dai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.

     Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e assegno annuo pensionabile, moltiplicati per coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.

 

     Art. 8. Rimborso delle spese per i viaggi.

     Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

     In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; se il viaggio è compiuto in aereo tale indennità è ridotta al 5 per cento.

     Per i percorsi o per ie frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di lire 100 a chilometro aumentabile per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 150 a chilometro.

     Rimborsi delle spese previste dall'art. 6 e al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

     Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani [7].

 

     Art. 9. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi.

     Le indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono liquidate dall'Ufficio organizzazione e metodi esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente e vistata dall'amministratore competente, completa della relativa documentazione.

     Al personale inviato in missione, la cui durata è superiore ad otto ore, l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione [8].

     L'ammontare delle anticipazioni è detratta in sede di liquidazione finale dei rimborsi ammessi.

 

     Art. 10. Responsabilità dei dipendenti inviati in missione.

     I dipendenti i quali, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrivono dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, rispondono, ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.

 

     Art. 11. Orario di lavoro.

     Per la valutazione della durata della missione in relazione all'orario di lavoro si fa rinvio all'art. 17 della legge regionale concernente disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dai dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

     Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

     Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

 

     Art. 12. Trattamento economico di trasferimento e prima sistemazione.

     Al dipendente che, a causa di trasferimento per esigenze di servizio ad altra sede che non corrisponda a quella di residenza ovvero di comando presso altro ente sito in diverso comune, disposto ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, trasferisca la propria abitazione nell'ambito territoriale della nuova sede di assegnazione, compete il rimborso delle spese sostenute e documentate:

     a) per i trasloco dei mobili e delle masserizie, nella misura unica massima di lire 6.000 al quintale, fino ad un massimo di 40 quintali;

     b) per il viaggio del dipendente e dei familiari a carico.

     Al dipendente compete, oltre ai rimborsi di cui sopra, un'indennità di prima sistemazione nella misura di lire 170.000.

     Tale misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel periodo in cui avviene il trasferimento.

     Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete il rimborso chilometrico nella stessa misura di cui al quinto comma dell'art. 5.

 

     Art. 13. Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali. [9].

 

     Art. 14. Disposizioni finali e finanziarie.

     Per quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla normativa di cui alle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e al D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, per quanto concerne il personale dipendente, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 80 milioni a partire dall'anno 1978.

     All'onere per l'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 300 del relativo bilancio e all'onere inerente all'anno 1978 con impinguamento dello stesso capitolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 6100.

     Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono apportate, in conseguenza di quanto sopra disposto, le seguenti variazioni:

 

 

                                Parte spesa

 

In aumento          Competenza        Cassa

     Cap. 300       80.000.000     80.000.000

In diminuzione

     Cap. 6100      80.000.000     80.000.000

 

 

     Per gli oneri inerenti all'art. 13 si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti ai cap. 10 e 150 dello stato di previsione di spesa.

 

 


[1] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[2] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[3] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[4] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[5] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[6] Così modificato con L.R. 16-12-1983, n. 46.

[7] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[8] Così modificato con L.R. 17-7-1989, n. 22.

[9] Abrogato con L.R. 26-2-1981, n. 9.