§ 1.1.57 – L.R. 12 agosto 1994, n. 29.
Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:12/08/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente


§ 1.1.57 – L.R. 12 agosto 1994, n. 29. [1]

Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15.

(B.U. 25 agosto 1994, n. 38 – Edizione Straordinaria).

 

Art. 1.

Dopo l' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis.

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/ bis dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all' indennità  di carica di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l' indennità  percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione".


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2007, n. 17.