Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 12/08/1994 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente |
§ 1.1.57 – L.R. 12 agosto 1994, n. 29. [1]
Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15.
(B.U. 25 agosto 1994, n. 38 – Edizione Straordinaria).
Dopo l' art. 3 della
"Art. 3 bis.
1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/ bis dell' art. 15 della
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l' indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione".
[1] Abrogata dall'art. 5 della